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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 40452/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2730/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Grieco R.G.N. 20974/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale di reiezione dell’istanza di revoca anticipata del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., di cui era stata disposta la proroga biennale con decreto 25 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40452/2025 Roma, lì, 16/12/2025

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando – mediante unico articolato motivo – la violazione del menzionato art. 41-bis, comma 2-sexies, e l’apparenza della motivazione.

3. Nelle more del giudizio di legittimità, è pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, a fronte della scaduta vigenza del decreto 25 settembre 2023 e della rinnovata e autonoma proroga del regime penitenziario differenziato, disposta con successivo decreto 22 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’intervenuta rinuncia al ricorso determina, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso medesimo, che deve essere conseguentemente dichiarata in questa sede e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373), nella misura di cui al dispositivo.

2. La declaratoria di inammissibilità non può, viceversa, fondarsi sull’eventuale sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, giacché l’interesse in materia permane, anche se sia decorso il termine finale di efficacia del decreto di applicazione o proroga del regime differenziato, in quanto il Ministro della Giustizia, nel disporre l’eventuale rinnovo, è tenuto a conformarsi alla decisione adottata dall’Autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256187-01).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2730/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Grieco R.G.N. 20974/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale di reiezione dell’istanza di revoca anticipata del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., di cui era stata disposta la proroga biennale con decreto 25 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40452/2025 Roma, lì, 16/12/2025 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando – mediante unico articolato motivo – la violazione del menzionato art. 41-bis, comma 2-sexies, e l’apparenza della motivazione. 3. Nelle more del giudizio di legittimità, è pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, a fronte della scaduta vigenza del decreto 25 settembre 2023 e della rinnovata e autonoma proroga del regime penitenziario differenziato, disposta con successivo decreto 22 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’intervenuta rinuncia al ricorso determina, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso medesimo, che deve essere conseguentemente dichiarata in questa sede e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373), nella misura di cui al dispositivo. 2. La declaratoria di inammissibilità non può, viceversa, fondarsi sull’eventuale sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, giacché l’interesse in materia permane, anche se sia decorso il termine finale di efficacia del decreto di applicazione o proroga del regime differenziato, in quanto il Ministro della Giustizia, nel disporre l’eventuale rinnovo, è tenuto a conformarsi alla decisione adottata dall’Autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256187-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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