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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 1993

Cassazione n. 24310/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e LP I roRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure particolarmente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte di un adeguato percorso argomentativo seguito dalla arte distrettuale; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione - è manifestamente infondato in quanto lamenta un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte territoriale ha lungamente motivato circa la configurabilità del reato e l'attribuibilità del fatto all'imputato, alla luce di un'attenta analisi del corposo compendio probatorio; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto come furto con strappo e non come furto semplice, stante la ritenuta assenza di una condotta violenta nei confronti della persona offesa - è altresì manifestamente infondato in quanto lo "strappo", di cui all'art. 624-bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268148 - 01; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493) e la Corte di appello ha evidenziato la sufficienza della sottrazione del bene tenuto in mano dalla persona offesa ai fini dell'integrazione della fattispecie di furto con strappo, specificando che non è richiesto un grado ulteriore di violenza; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena nonché alla mancata concessione dell'attenuante del danno di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui si sottolinea l'impossibilità di concedere l'attenuante del danno di particolaretenuità, stante il valore dei beni oggetto di furto.

Parimenti, in punto sanzionatorio, i giudici del gravame hanno escluso la possibilità di concedere ulteriori riduzioni di pena, già attestata in misura pari al minimo edittale previsto al momento della commissione del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MOCPOSATkIN [OSCURATO:PERSONA] E 26 ~lime SONfil _

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e LP I roRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure particolarmente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte di un adeguato percorso argomentativo seguito dalla arte distrettuale; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione - è manifestamente infondato in quanto lamenta un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte territoriale ha lungamente motivato circa la configurabilità del reato e l'attribuibilità del fatto all'imputato, alla luce di un'attenta analisi del corposo compendio probatorio; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto come furto con strappo e non come furto semplice, stante la ritenuta assenza di una condotta violenta nei confronti della persona offesa - è altresì manifestamente infondato in quanto lo "strappo", di cui all'art. 624-bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268148 - 01; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493) e la Corte di appello ha evidenziato la sufficienza della sottrazione del bene tenuto in mano dalla persona offesa ai fini dell'integrazione della fattispecie di furto con strappo, specificando che non è richiesto un grado ulteriore di violenza; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena nonché alla mancata concessione dell'attenuante del danno di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui si sottolinea l'impossibilità di concedere l'attenuante del danno di particolaretenuità, stante il valore dei beni oggetto di furto. Parimenti, in punto sanzionatorio, i giudici del gravame hanno escluso la possibilità di concedere ulteriori riduzioni di pena, già attestata in misura pari al minimo edittale previsto al momento della commissione del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MOCPOSATkIN [OSCURATO:PERSONA] E 26 ~lime SONfil _
Sentenza Cassazione n. 24310/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris