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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 24355/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 29 luglio 2021, avente ad oggetto la somma di euro 13.000,00 ritrovata in seguito a perquisizione nella disponibilità del ricorrente, indagato per i reati di ricettazione e riciclaggio aggravati ex art. 416-bis.1. cod.pen. in quanto commessi nell'interesse di una famiglia di 'ndrangheta individuata come "cosca Mannolo".

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto le rilevanze investigative, costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da captazioni, non avrebbero trovato riscontro, avendo il collaborante parlato di una somma ben superiore a quella ritrovata ed avendo fornito il ricorrente giustificazioni circa la provenienza lecita del danaro da due prelievi effettuati dal suo conto presso le [OSCURATO:PERSONA], nel quale sarebbe confluito solo quanto percepito per attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto di non dover valutare le giustificazioni fornite dal ricorrente in ordine alla provenienza lecita della somma di danaro sequestratagli, rilevando un solido quadro indiziario in ordine al fatto che egli si fosse evidenziato come uno dei "custodi" delle somme di pertinenza del capo della cosca Mannolo ed individuate quale profitto "delle attività illecite dell'associazione ‘ndranghetistica di riferimento, in specie delle estorsioni praticate dalla cosca" (fg. 3 del provvedimento impugnato).

Il Tribunale, sotto il profilo giuridico, sulla premessa che sarebbe impossibile distinguere il profitto illecito dall'ulteriore massa dei beni del ricorrente, ha richiamato il principio di diritto per il quale non sarebbe necessario procedere ad una verifica volta a dimostrare la derivazione illecita del danaro poiché trattasi sempre di confisca diretta che, tenuto conto della particolare natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca ed il reato.

La regola è stata enunciata da ben due pronunce a Sezioni Unite di questa Corte, una delle quali correttamente richiamata dal Tribunale, secondo cui, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 2021, C., Rv. 282037; Sez.

U, n. 31617 del 2015, Lucci).Tuttavia, tale regola non è applicabile al caso in esame con l'automatismo fatto proprio dal Tribunale, avendo l'ordinanza impugnata qualificato la somma non come profitto riveniente dalla attività illecita del ricorrente e che aveva determinato un "effettivo accrescimento del suo patrimonio monetario", così come richiesto dalle SS.UU. di questa Corte, ma come somma profitto di attività illecite poste in essere da altri soggetti ed alle quali il ricorrente era estraneo, ponendosi egli solo come "custode" (o, in altri termini, riciclatore o ricettatore) del danaro ricavato dagli autori dei reati presupposti.

In tal caso, la regola giuridica avrebbe potuto essere richiamata ed applicata solo a condizione che fosse esclusa, anche solo a livello indiziario stante la sede cautelare reale, l'ipotesi che quel danaro non avesse origine lecita.

Occorreva, in altre parole, vagliare, nel caso di specie, la tesi, offerta dalla difesa ma sostanzialmente elusa dal Tribunale, che il danaro non fosse quello cui facevano riferimento gli elementi investigativi a carico del ricorrente ma provenisse da altre fonti non di natura criminale.

Il ricorrente, infatti, come la stessa ordinanza si limita a registrare e come risulta richiamato in ricorso, aveva prodotto, in sede di riesame, documentazione dalla quale risultavano due prelievi di contante da uno sportello di [OSCURATO:PERSONA] coevi al ritrovamento del danaro e per un importo pressoché corrispondente all'entità della somma in sequestro, della quale si assumeva la provenienza lecita da un conto in cui confluivano gli stipendi percepiti per effetto dell'attività lavorativa del ricorrente; così ponendosi, almeno in astratto, una circostanza idonea a sovvertire l'ipotesi accusatoria formulata nei termini prima indicati e che deve essere rivalutata adeguatamente dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 29 luglio 2021, avente ad oggetto la somma di euro 13.000,00 ritrovata in seguito a perquisizione nella disponibilità del ricorrente, indagato per i reati di ricettazione e riciclaggio aggravati ex art. 416-bis.1. cod.pen. in quanto commessi nell'interesse di una famiglia di 'ndrangheta individuata come "cosca Mannolo". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto le rilevanze investigative, costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da captazioni, non avrebbero trovato riscontro, avendo il collaborante parlato di una somma ben superiore a quella ritrovata ed avendo fornito il ricorrente giustificazioni circa la provenienza lecita del danaro da due prelievi effettuati dal suo conto presso le [OSCURATO:PERSONA], nel quale sarebbe confluito solo quanto percepito per attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha ritenuto di non dover valutare le giustificazioni fornite dal ricorrente in ordine alla provenienza lecita della somma di danaro sequestratagli, rilevando un solido quadro indiziario in ordine al fatto che egli si fosse evidenziato come uno dei "custodi" delle somme di pertinenza del capo della cosca Mannolo ed individuate quale profitto "delle attività illecite dell'associazione ‘ndranghetistica di riferimento, in specie delle estorsioni praticate dalla cosca" (fg. 3 del provvedimento impugnato). Il Tribunale, sotto il profilo giuridico, sulla premessa che sarebbe impossibile distinguere il profitto illecito dall'ulteriore massa dei beni del ricorrente, ha richiamato il principio di diritto per il quale non sarebbe necessario procedere ad una verifica volta a dimostrare la derivazione illecita del danaro poiché trattasi sempre di confisca diretta che, tenuto conto della particolare natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca ed il reato. La regola è stata enunciata da ben due pronunce a Sezioni Unite di questa Corte, una delle quali correttamente richiamata dal Tribunale, secondo cui, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci).Tuttavia, tale regola non è applicabile al caso in esame con l'automatismo fatto proprio dal Tribunale, avendo l'ordinanza impugnata qualificato la somma non come profitto riveniente dalla attività illecita del ricorrente e che aveva determinato un "effettivo accrescimento del suo patrimonio monetario", così come richiesto dalle SS.UU. di questa Corte, ma come somma profitto di attività illecite poste in essere da altri soggetti ed alle quali il ricorrente era estraneo, ponendosi egli solo come "custode" (o, in altri termini, riciclatore o ricettatore) del danaro ricavato dagli autori dei reati presupposti. In tal caso, la regola giuridica avrebbe potuto essere richiamata ed applicata solo a condizione che fosse esclusa, anche solo a livello indiziario stante la sede cautelare reale, l'ipotesi che quel danaro non avesse origine lecita. Occorreva, in altre parole, vagliare, nel caso di specie, la tesi, offerta dalla difesa ma sostanzialmente elusa dal Tribunale, che il danaro non fosse quello cui facevano riferimento gli elementi investigativi a carico del ricorrente ma provenisse da altre fonti non di natura criminale. Il ricorrente, infatti, come la stessa ordinanza si limita a registrare e come risulta richiamato in ricorso, aveva prodotto, in sede di riesame, documentazione dalla quale risultavano due prelievi di contante da uno sportello di [OSCURATO:PERSONA] coevi al ritrovamento del danaro e per un importo pressoché corrispondente all'entità della somma in sequestro, della quale si assumeva la provenienza lecita da un conto in cui confluivano gli stipendi percepiti per effetto dell'attività lavorativa del ricorrente; così ponendosi, almeno in astratto, una circostanza idonea a sovvertire l'ipotesi accusatoria formulata nei termini prima indicati e che deve essere rivalutata adeguatamente dal giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris