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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11255/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché nel complesso manifestamente infondato; Considerato che il ricorrente pone a fondamento del ricorso l'insussistenza della condotta oppositiva (cfr. p. 5 del ricorso); che tale ricostruzione non si confronta con l'articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto, sia in fatto che in diritto, degli elementi a carico del ricorrente, dai quali emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità ex art. 337 cod. pen. (cfr., in particolare, pp. 5-6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché nel complesso manifestamente infondato; Considerato che il ricorrente pone a fondamento del ricorso l'insussistenza della condotta oppositiva (cfr. p. 5 del ricorso); che tale ricostruzione non si confronta con l'articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto, sia in fatto che in diritto, degli elementi a carico del ricorrente, dai quali emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità ex art. 337 cod. pen. (cfr., in particolare, pp. 5-6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16
Sentenza Cassazione n. 11255/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris