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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19811/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2947‒2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 23/A, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]’; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3579/03/2015della Commissione tributaria regionaledella SICILIA, depositata in data 18/08/2015; Oggetto: TRIBUTIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento di un maggior reddito imponibile ai fini IRES, IRAP ed IVA che l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con riferimento all’anno di imposta 2005 in relazione ad operazioni commerciali fatturate alla [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto dell’inesistenza soggettiva di tali operazioni, integr ante anche ipotesi di reato di cui alla legge n. 74 del 2000, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermando l’annullamentodell’atto impositivo per essere carente di motivazione in quanto la pretesa fiscale era fondata su documenti non allegati allo stesso e non conosciuti dalla società contribuente e, comunque, per essere stato emesso ante tempus, ovvero in violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, senza alcuna indicazione delle ragioni di urgenza, ed oltre il termine di decadenza dell’accertamento non applicandosi alla fattispecie il raddoppio di quei termini per non avere l’Ufficio fornito la prova di aver inoltrato denuncia penale.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motiv i , cui replica l’intimata società con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.Sostiene che nel caso in esame non era stato possibile effettuare l’accesso nei locali della sede legale della società contribuente stante l’irreperibilità della stessa, tant’è che era stato redatto un “processo verbale di accesso negativo ai fini dell’ispezione documentale” e che, in ogni caso, sussistevano valide ragioni di urgenza, da individuarsi nella notevolissima entità delle somme accertate come evase, nel pregiudizio alla riscossione di tali somme per la “particolarità” e pe la “personalità” del soggetto d’imposta, che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti, non aveva una vera ed effettiva sede sociale né aveva presentato dichiarazioni di imposta.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dal comma 3 dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 ‒ introdotto dal comma 25 dell’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006 ‒ e dal comma 26 dell’art. 37 del medesimo decreto, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, l’inoltro della denuncia penale.

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, l’Ufficio aveva prodotto in allegato alle controdeduzioni di primo grado la copia della nota di trasmissione alla Procura della Repubblica di Agrigento della denuncia di reato.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2729 cod. civ. censurando la statuizione di appello che aveva annullato l’avviso di accertamento anche per vizio di motivazione, sostenendo al riguardo che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, secondo cui l’atto impositivo era motivato per relationem a «pretesi documenti non allegati all’avviso impugnato e non conosciuti dalla contribuente», lo stesso non era fondato su documenti, bensì su informazioni assunte presso l’indirizzo della sede legale della società contribuente e non riportate in alcun verbale , non essendovene obbligo.

5. Ragioni di ordine logico‒giuridico impongono di esaminare preliminarmente quest’ultimo motivo di ricorso che è inammissibile con conseguente assorbimento di tutti gli altri.

6. Invero, con il motivo in esame la ricorrente deduce la violazione di disposizioni (art. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché 2729 cod. civ. in materia di presunzioni) che nessuna attinenza hanno con la fattispecie concreta ovvero con il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento rilevato dalla CTR.

7. Il motivo in esame incorre, quindi, in un evidente vizio di sussunzione, attinente all'erronea riconduzione della fattispecie materiale in quella legale e, dunque, del fatto alla norma che è deputata a dettarne la disciplina e regolarne gli effetti (così in Cass.n. 6035 del 2018), posto che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, che la CTR ha ritenuto nella specie non correttamente adempiuto dall’amministrazione finanziaria, si ricava dagli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e di certo non dalle disposizioni censurate con il motivo in esame.Peraltro, anche a voler attribuire ai giudici di appello una errata ricognizione del contenuto dell’atto impositivo, la questione andava veicolata attraverso la deduzione del vizio di travisamento della prova, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ. con riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 37382 del 2022).

8. All’inammissibilità del motivo in esame, che rende incontestabile una delle rationes decidendidella sentenza d’appello, consegue l’assorbimento degli altri tre motivi di ricorso con cui vengono censurate le altre statuizioni adottate dalla CTR (cfr. Cass.n. 15399 del 2018).

9. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno regolate come in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 17.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2947‒2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 23/A, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]’; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3579/03/2015della Commissione tributaria regionaledella SICILIA, depositata in data 18/08/2015; Oggetto: TRIBUTIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento di un maggior reddito imponibile ai fini IRES, IRAP ed IVA che l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con riferimento all’anno di imposta 2005 in relazione ad operazioni commerciali fatturate alla [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto dell’inesistenza soggettiva di tali operazioni, integr ante anche ipotesi di reato di cui alla legge n. 74 del 2000, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermando l’annullamentodell’atto impositivo per essere carente di motivazione in quanto la pretesa fiscale era fondata su documenti non allegati allo stesso e non conosciuti dalla società contribuente e, comunque, per essere stato emesso ante tempus, ovvero in violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, senza alcuna indicazione delle ragioni di urgenza, ed oltre il termine di decadenza dell’accertamento non applicandosi alla fattispecie il raddoppio di quei termini per non avere l’Ufficio fornito la prova di aver inoltrato denuncia penale. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motiv i , cui replica l’intimata società con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.Sostiene che nel caso in esame non era stato possibile effettuare l’accesso nei locali della sede legale della società contribuente stante l’irreperibilità della stessa, tant’è che era stato redatto un “processo verbale di accesso negativo ai fini dell’ispezione documentale” e che, in ogni caso, sussistevano valide ragioni di urgenza, da individuarsi nella notevolissima entità delle somme accertate come evase, nel pregiudizio alla riscossione di tali somme per la “particolarità” e pe la “personalità” del soggetto d’imposta, che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti, non aveva una vera ed effettiva sede sociale né aveva presentato dichiarazioni di imposta. 2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dal comma 3 dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 ‒ introdotto dal comma 25 dell’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006 ‒ e dal comma 26 dell’art. 37 del medesimo decreto, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, l’inoltro della denuncia penale. 3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, l’Ufficio aveva prodotto in allegato alle controdeduzioni di primo grado la copia della nota di trasmissione alla Procura della Repubblica di Agrigento della denuncia di reato. 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2729 cod. civ. censurando la statuizione di appello che aveva annullato l’avviso di accertamento anche per vizio di motivazione, sostenendo al riguardo che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, secondo cui l’atto impositivo era motivato per relationem a «pretesi documenti non allegati all’avviso impugnato e non conosciuti dalla contribuente», lo stesso non era fondato su documenti, bensì su informazioni assunte presso l’indirizzo della sede legale della società contribuente e non riportate in alcun verbale , non essendovene obbligo. 5. Ragioni di ordine logico‒giuridico impongono di esaminare preliminarmente quest’ultimo motivo di ricorso che è inammissibile con conseguente assorbimento di tutti gli altri. 6. Invero, con il motivo in esame la ricorrente deduce la violazione di disposizioni (art. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché 2729 cod. civ. in materia di presunzioni) che nessuna attinenza hanno con la fattispecie concreta ovvero con il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento rilevato dalla CTR. 7. Il motivo in esame incorre, quindi, in un evidente vizio di sussunzione, attinente all'erronea riconduzione della fattispecie materiale in quella legale e, dunque, del fatto alla norma che è deputata a dettarne la disciplina e regolarne gli effetti (così in Cass.n. 6035 del 2018), posto che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, che la CTR ha ritenuto nella specie non correttamente adempiuto dall’amministrazione finanziaria, si ricava dagli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e di certo non dalle disposizioni censurate con il motivo in esame.Peraltro, anche a voler attribuire ai giudici di appello una errata ricognizione del contenuto dell’atto impositivo, la questione andava veicolata attraverso la deduzione del vizio di travisamento della prova, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ. con riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 37382 del 2022). 8. All’inammissibilità del motivo in esame, che rende incontestabile una delle rationes decidendidella sentenza d’appello, consegue l’assorbimento degli altri tre motivi di ricorso con cui vengono censurate le altre statuizioni adottate dalla CTR (cfr. Cass.n. 15399 del 2018). 9. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno regolate come in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 17.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettari
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