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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10021/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13911/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] L'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA] A.S.

E [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Pavona-[OSCURATO:PERSONA] (RM), alla via Ragusa n. 18, in persona dei commissari liquidatori Prof.ssa Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla via Caldera n. 21, in persona del consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 39. - controricorrent3 - avverso la sentenza, n. cron. 1704/2021, della [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] per l'Energia e le [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria (d'ora in avanti, breviter, [OSCURATO:SOCIETA].) impugnò, innanzi alla Corte di appello di Roma, il lodo rituale pronunciato, secondo equità, il 28 novembre/1 dicembre 2016, con cui era stata respinta la sua domanda, proposta contro la [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di C 1.549.370,70, invocata quale corrispettivo del contratto di appalto tra esse stipulato il 18 luglio 1991.

1.1. L'adita corte respinse quella impugnazione con sentenza del 5 marzo 2021, n. 1704, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]..

In particolare, statuendo sulla censura concernente "la mancata esposizione dei motivi" ascritta al lodo, quella corte, richiamato il principio sancito da Cass. n. 16755 del 2013 («In tema di impugnazione di lodo arbitrale, l'art. 829, n. 5, cod. proc. civ. richiama l'art. 823, n. 5, dello stesso codice, il quale, nel disporre che il lodo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi, non distingue tra lodo pronunciato secondo diritto e quello pronunciato secondo equità; ne consegue che anche quest'ultimo può essere impugnato per la mancata esposizione sommaria dei motivi, ossia per totale carenza di motivazione o per una motivazione che non consenta di comprendere la "ratio" della decisione e di apprezzare se l'iter logico seguito dagli arbitri, per addivenire alla soluzione adottata, sia percepibile e coerente»), opinò che, «Nella fattispecie in esame, non solo l'esposizione [del]/a ratio decidendi è tutt'altro che equivoca, anzi la parte impugnante si duole che il Collegio arbitrale abbia deciso secondo diritto e secondo equità, tanto le è risultato pienamente comprensibile /Iter logico seguito».

2. Per la cassazione della descritta sentenza ha promosso ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico, formulato motivo di ricorso è rubricato «Nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. nonché 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.».

Ivi si assume, tra l'altro, che: i) «Con il secondo motivo di appello (recante "Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., nonché agli artt. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.".

Ndr), la SMET aveva denunciato che il collegio arbitrale aveva il compito di stabilire se l'intero corrispettivo del primo contratto di appalto del 31 luglio 1991, pari a lire tre miliardi, oltre IVA al 19%, per un totale di lire 3.570 milioni, fosse mai stato versato dalla committente GS (all'epoca RBM) all'appaltatrice SMET.

Il lodo aveva dato una risposta positiva poiché, dalla relazione commissionata dalla SMET alla Coopers & Lybrand e prodotta dalla prima nel giudizio arbitrale risultava che la SMET aveva emesso, in data 29 febbraio 1992, la fattura n. 4, per lire 3.867.500.000, interamente pagata».

Il lodo, però, «era incorso in errore» perché: i-a) «la citata relazione aveva imputato la fattura ed il pagamento ad altro contratto di appalto (il secondo, stipulato l'1 dicembre 1991)»; i-b) «la medesima relazione non conteneva alcun riferimento al primo contratto di appalto del 31 luglio 1991 e per questo chiamava primo contratto di appalto quello che in realtà era il secondo, stipulato I'l dicembre 1991»; i-c) «la fattura n. 4, per E. 3.867.500.000, aveva ad oggetto una somma diversa da quella del corrispettivo del primo contratto di appalto (lire 3.570 milioni, compresa l'iva al 19%)»; i-d) «la riconducibilità della fattura n. 4 e del suo importo al secondo contratto di appalto dell'i dicembre 1991 era dimostrata anche dal fatto (pure risultante \ dalla richiamata relazione della Coopers & Lybrand, alla pag. 42) che l'importo della suddetta fattura, sommato a quello della fattura n. 5 del 9 aprile 1992, di E. 31.832.500.000 (anch'essa imputata dalla suddetta relazione al contratto di appalto dell'i dicembre 1991), era esattamente pari al prezzo di tale secondo contratto di appalto (E 35,7 miliardi, cioè lire 30 miliardi oltre IVA al 19%)»; i-e) «la fattura n. 4 era stata emessa il 29 febbraio 1992, cioè nella fase di esecuzione del secondo contratto di appalto dell'l dicembre 1991 (anche questa circostanza risulta dalla relazione Coopers & Lybrand)»; il) «Il lodo aveva trascurato tutte queste risultanze documentali e, travisandone totalmente il contenuto, aveva attribuito alla relazione della Coopers & Lybrand un'affermazione diversa da quella che si legge nella relazione medesima, scrivendo che "dalla stessa relazione Coopers & Lybrand emerge, infatti, che la Smet, per tali opere, emise la fattura n. 4 del 24 febbraio 1992, per lire 3.867.500.000,00 [...] la quale fu interamente pagata.

In altre parole, la Smet aveva denunciato una clamorosa svista de/lodo che lo privava (che fosse di diritto a d'equità non rilevava) di una motivazione degna di questo nome secondo le norme e i principi del nostro ordinamento.

Più precisamente, la svista consisteva in ciò, che la relazione della Coopers & Lybrand non si occupava affatto del primo contratto d'appalto del 31 luglio 1991 del valore di lire 3 miliardi più IVA e chiamava «primo contratto d'appalto» quello dell'i dicembre 1991 del valore di lire 30 miliardi, oltre IVA, che era, in realtà, il secondo contratto di appalto tra le stesse parti e non era oggetto del giudizio»; iii) «La corte territoriale, anziché porre rimedio alla denunciata svista, e pur dedicando una parte dell'unica pagina della sua motivazione al richiamo dei principi di legittimità sull'obbligo di motivazione dei lodi, ha poi rigettato il motivo d'impugnazione affermando, sostanzialmente, che l'aver compreso la SMET l'errore del lodo sana l'errore stesso» da ritenersi, così, valido ancorché viziato da quello che in altro contesto sarebbe qualificabile come errore revocatorio»; iv) «La corte distrettuale, di fronte alla contestazione di un errore del lodo (nella lettura di un documento) con conseguente totale travisamento dei fatti, avrebbe dovuto spiegare, invece, per quale motivo quell'errore, quel travisamento non ricorrevano.

Solo così avrebbe soddisfatto l'obbligo di motivazione della sua decisione».

2. Una siffatta doglianza (pur volendosene sottacere il profilo di inammissibilità, per difetto di autosufficienza: dalla sentenza oggi impugnata, invero, si desume che la SMET - in disparte il primo motivo - aveva ivi censurato il lodo per la «mancata esposizione dei motivi», che risultavano, invece, comprensibili.

La ricorrente assume che, con il secondo motivo di impugnazione prospettato in quella sede, aveva contestato la svista degli arbitri nel ritenere pagato il primo contratto di appalto, ma la doglianza non è stata adeguatamente riprodotta nell'odierno ricorso) si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

2.1. Giova premettere che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 5 marzo 2021), il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto al "minimo costituzionale", sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. n. 7090 del 2022).

2.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

2.1.2. Il vizio di motivazione, dunque, ancor più in rapporto all'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), come precedentemente richiamato, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

2.1.3. Peraltro, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).

2.2. E' parimenti utile rimarcare che: i) «in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere /'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione» (cfr. Cass. n. 16077 del 2021; Cass. n. 28218 del 2013.

In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche Cass. n. 16755 del 2013, la cui massima, già riportata al §

1.1. dei "Fatti di causa", deve intendersi qui interamente trascritta); «La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo» (cfr. Cass. n. 16553 del 2021, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 27954 del 2022). 7 tÌ/

2.3. Attenendosi a questi principi, assolutamente condivisi da questo Collegio, ne consegue che si appalesa esente da censure la statuizione della corte territoriale, la quale ha evidenziato che gli arbitri hanno spiegato che, «Nella fattispecie in esame, non solo l'esposizione [del]/a ratio decidendi è tutt'altro che equivoca, anzi la parte impugnante si duole che il Collegio arbitrale abbia deciso secondo diritto e secondo equità, tanto le è risultato pienamente comprensibile l'iter logico seguito».

2.3.1. Invero, quanto alla ricostruzione della vicenda processuale, la sentenza impugnata espressamente rinvia, per relationem, al lodo impugnato.

2.3.2. Affatto doverosamente, dunque, il ricorso della SMET, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 366 cod. proc. civ., ha così descritto (cfr. amplius, pag. 9 e ss.), sebbene in sintesi, i passaggi essenziali della motivazione del lodo: «[OSCURATO:PERSONA], [...l ha in primo luogo dato atto che Smet e GS avevano stipulato tre distinti contratti di appalto per la realizzazione del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", ciascuno di essi avente ad oggetto distinte fasi di esecuzione dei lavori: il primo, oggetto del giudizio affidato al Collegio, in data 31 luglio 1991 (definito dagli arbitri come il Primo contratto di appalto); il secondo, in data 1 dicembre 1991 (il Secondo contratto di appalto): il terzo in data 7 maggio 1992 (il Terzo contratto di appalto), e che secondo Smet il corrispettivo complessivo dovutole dalla committente GS era pari complessivamente a £ 63 miliardi, di cui C 3 miliardi in forza del Primo contratto e £ 30 miliardi per ciascuno degli altri due, sempre oltre IVA (all'epoca al 19%). [...].

Svolta tale premessa, il Collegio ha descritto brevemente l'oggetto e il corrispettivo dei tre contratti di appalto.

Con il Primo, in data 31 luglio 1991, RBM affidava a Smet la realizzazione delle opere civili relativo a "movimenti terra - demolizioni - opere murarie e di carpenteria", per un corrispettivo stimato in £ 3 miliardi, oltre IVA.

Con il Secondo, dell'i dicembre 1991, venivano appaltati alla Smet ulteriori lavori [...].

Infine, in data 7 maggio 1992, l'intero capitale sociale della RBM passava da una società della famiglia Fiore (la Gokel) alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in pari data, la RBM è la ti Smet stipulavano il Terzo contratto di appalto, con il quale, nelle premesse, le parti si davano atto che la Smet aveva già provveduto alla esecuzione di precedenti opere di costruzione del [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa era disponibile ad assumere in appalto le ulteriori opere descritte nel successivo articolo [...].

Il prezzo, complessivo, forfettario e "chiavi in mano", veniva determinato il £ 30 miliardi.

Il lodo dà altresì atto che l'art. 10 del Terzo contratto di appalto prevedeva che il pagamento del prezzo, diminuito della somma di £ 8.319.135.563, già versata all'Impresa, sarebbe stato effettuato in un'unica soluzione il 22 marzo 1993 e che a quella data la RBM aveva versato a titolo di acconto la somma ulteriore di £ 5 miliardi.

Inoltre, gli arbitri si soffermano sull'art. 17 del contratto, che prevede la "novazione di ogni accordo precedentemente intercorso fra le parti, salvo gli accordi espressamente richiamati e la fatturazione emessa".

Pertanto, anche in relazione ad un'eccezione di novazione mossa dalla allora resistente [OSCURATO:PERSONA], gli arbitri hanno ritenuto che la stessa fosse "esclusa per le fatture già emesse, per individuare le quali soccorre la relazione redatta dalla Coopers & Lybrand per conto del commissario straordinario della SMET in a.s. e da quest'ultima prodotta nel giudizio avanti dell'A.G.O. oltre che in questa sede. [..j.

Alla luce di tale relazione, per quanto riguarda il corrispettivo del Primo contratto di appalto, secondo il Collegio "la questione della sua novazione, o meno, perde di importanza là dove si consideri che il relativo prezzo fu interamente saldato a SMET.

Dalla stessa relazione Coopers & Lybrand emerge, infatti, che la SMET, per tali opere, emise la fattura n. 4 del 24 febbraio 1992, per Lire 3.867.500.00 [...] la quale fu interamente pagata, come emerge dalle scritture contabili della stessa SMET, in data 13 aprile 1992, tramite finanziamento della società collegata G4 e in data 23 aprile 1992, ad opera della controllante di RBM, Gokel.

Ritiene conclusivamente il Collegio che, "in buona sostanza, dallo stesso tenore letterale del contratto del 7 maggio 1992, si evince che, a quella data: i) SMET avesse già ricevuto oltre 13 miliardi di euro (rectius: lire), ivi compreso il corrispettivo del Primo contratto del luglio 91 [...]; il) il residuo doveva esserle pagato il 22 marzo 1993, e non prima"».2.3.3.

Sulla base di tale motivazione (secondo l'odierna solo apparente), dunque, il collegio arbitrale «ha integralmente rigettato la domanda di pagamento formulata da SMET nei confronti di GS in quanto infondata nel merito, assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti».

2.4. Appare chiaro, allora, che la corte distrettuale, lungi dall'aver accertato, in sentenza, un errore del lodo che, in quanto compreso da SMET, ne avrebbe sanato l'asserito vizio, ha solamente stabilito - statuendo sull'ivi formulato motivo di impugnazione recante «Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., nonché agli artt. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.». - che l'odierna ricorrente aveva potuto comprendere l'iter logico seguito dagli arbitri, visto che essa stessa aveva rilevato che questi ultimi, nella loro motivazione, avevano richiamato principi di diritto senza fare riferimento all'equità.

2.4.1. E' innegabile che questa affermazione è configurabile come una risposta, sebbene breve e concisa, allo specifico motivo di impugnazione predetto, proprio tenuto conto di quanto si è precedentemente riferito, al §

2.2. di questa motivazione, circa l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in relazione al perimetro operativo del vizio di violazione dell'obbligo di esposizione sommaria dei motivi delle decisioni imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 16077 del 2021; Cass. n. 28218 del 2013.

In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche Cass. n. 16755 del 2013).

2.4.2. Non vi è chi non veda, infatti, che, proprio il richiamo, rinvenibile nella descritta ricostruzione processuale dell'intera vicenda ricavabile dal lodo, - cui la sentenza impugnata, giova ribadirlo, ha espressamente dichiarato di fare rinvio per relationem - all'art. 17 di quello che gli arbitri hanno definito come Terzo contratto di appalto, del 7 maggio 1992 (che prevedeva la "novazione di ogni accordo precedentemente intercorso fra le parti, salvo gli accordi espressamente richiamati e la fatturazione emessa"), denota che gli stessi, in realtà, hanno ricondotto l'importo della fattura predetta al corrispettivo afferente a quello da loro definito come Primo contratto di appalto, del 31 luglio 1991, ritenendo, però, detto corrispettivo inglobato e novato da quelli che i medesimi arbitri hanno individuato come Secondo contratto di appalto dell'i dicembre 1991 (in cui il prezzo, complessivo, forfettario e "chiavi in mano", era stato determinato in £ 30 miliardi) e, da ultimo, appunto, e nel Terzo contratto di appalto del 7 maggio 1992.

2.4.3. Alteris verbis, la fattura n. 4/1992, che SMET intende imputare al [OSCURATO:PERSONA] di appalto, è stata riferita dagli arbitri al pagamento di parte del corrispettivo del complessivo rapporto di appalto intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]., come definito nel [OSCURATO:PERSONA] e modificato, poi, nel Secondo e nei successivi.

A loro dire, quindi, [OSCURATO:SOCIETA]., onorando la fattura predetta, ha pagato parte dell'intero corrispettivo stabilito per l'appalto (quella, cioè, indicata nel [OSCURATO:PERSONA], poi novato da quelli successivi), sicché la domanda di SMET volta ad ottenere la condanna di GS al pagamento proprio di quella parte del corrispettivo non poteva pertanto che essere rigettata.

2.4.4. L'espresso rinvio per relationem alla ricostruzione processuale dell'intera vicenda ricavabile dal lodo, contenuto nella sentenza oggi impugnata, consente allora di concludere nel senso che proprio questa ricostruzione doveva considerarsi, secondo la corte distrettuale, «tutt'altro che equivoca» e tanto, per ciò solo, esclude la configurabilità del vizio di cui al combinato disposto degli artt. 823, n. 5, ed 829, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., giusta il già riportato insegnamento di legittimità (cfr. Cass. n. 16077 del 2021; Cass. n. 28218 del 2013.

In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche Cass. n. 16755 del 2013).

2.5. In parte qua, pertanto, la sentenza impugnata non merita la censura ad essa rivolta, mentre il sostanziale tentativo della ricorrente di ottenere, tramite la doglianza in esame, una rivisitazione del merito della decisione arbitrale si infrange contro l'indirizzo ermeneutico (anch'esso già precedentemente riportato) secondo cui «La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo» (cfr. Cass. n. 16553 del 2021, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 27954 del 2022).

Invero, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte (cfr. Cass. n. 19602 del 2020), sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli stessi, quale è quello concernente, nella specie, il già avvenuto pagamento dell'importo di cui alla fattura suddetta, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente (fattispecie entrambe qui insussistenti alla stregua di tutto quanto si è fin qui detto).

3. Il ricorso, dunque, deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] per l'Energia e le [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ed in liquidazione al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed in C 15.000,00 per compenso di avvocato, oltre alle spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13911/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] L'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA] A.S. E [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Pavona-[OSCURATO:PERSONA] (RM), alla via Ragusa n. 18, in persona dei commissari liquidatori Prof.ssa Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla via Caldera n. 21, in persona del consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 39. - controricorrent3 - avverso la sentenza, n. cron. 1704/2021, della [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] per l'Energia e le [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria (d'ora in avanti, breviter, [OSCURATO:SOCIETA].) impugnò, innanzi alla Corte di appello di Roma, il lodo rituale pronunciato, secondo equità, il 28 novembre/1 dicembre 2016, con cui era stata respinta la sua domanda, proposta contro la [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di C 1.549.370,70, invocata quale corrispettivo del contratto di appalto tra esse stipulato il 18 luglio 1991. 1.1. L'adita corte respinse quella impugnazione con sentenza del 5 marzo 2021, n. 1704, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA].. In particolare, statuendo sulla censura concernente "la mancata esposizione dei motivi" ascritta al lodo, quella corte, richiamato il principio sancito da Cass. n. 16755 del 2013 («In tema di impugnazione di lodo arbitrale, l'art. 829, n. 5, cod. proc. civ. richiama l'art. 823, n. 5, dello stesso codice, il quale, nel disporre che il lodo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi, non distingue tra lodo pronunciato secondo diritto e quello pronunciato secondo equità; ne consegue che anche quest'ultimo può essere impugnato per la mancata esposizione sommaria dei motivi, ossia per totale carenza di motivazione o per una motivazione che non consenta di comprendere la "ratio" della decisione e di apprezzare se l'iter logico seguito dagli arbitri, per addivenire alla soluzione adottata, sia percepibile e coerente»), opinò che, «Nella fattispecie in esame, non solo l'esposizione [del]/a ratio decidendi è tutt'altro che equivoca, anzi la parte impugnante si duole che il Collegio arbitrale abbia deciso secondo diritto e secondo equità, tanto le è risultato pienamente comprensibile /Iter logico seguito». 2. Per la cassazione della descritta sentenza ha promosso ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico, formulato motivo di ricorso è rubricato «Nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. nonché 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.». Ivi si assume, tra l'altro, che: i) «Con il secondo motivo di appello (recante "Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., nonché agli artt. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.". Ndr), la SMET aveva denunciato che il collegio arbitrale aveva il compito di stabilire se l'intero corrispettivo del primo contratto di appalto del 31 luglio 1991, pari a lire tre miliardi, oltre IVA al 19%, per un totale di lire 3.570 milioni, fosse mai stato versato dalla committente GS (all'epoca RBM) all'appaltatrice SMET. Il lodo aveva dato una risposta positiva poiché, dalla relazione commissionata dalla SMET alla Coopers & Lybrand e prodotta dalla prima nel giudizio arbitrale risultava che la SMET aveva emesso, in data 29 febbraio 1992, la fattura n. 4, per lire 3.867.500.000, interamente pagata». Il lodo, però, «era incorso in errore» perché: i-a) «la citata relazione aveva imputato la fattura ed il pagamento ad altro contratto di appalto (il secondo, stipulato l'1 dicembre 1991)»; i-b) «la medesima relazione non conteneva alcun riferimento al primo contratto di appalto del 31 luglio 1991 e per questo chiamava primo contratto di appalto quello che in realtà era il secondo, stipulato I'l dicembre 1991»; i-c) «la fattura n. 4, per E. 3.867.500.000, aveva ad oggetto una somma diversa da quella del corrispettivo del primo contratto di appalto (lire 3.570 milioni, compresa l'iva al 19%)»; i-d) «la riconducibilità della fattura n. 4 e del suo importo al secondo contratto di appalto dell'i dicembre 1991 era dimostrata anche dal fatto (pure risultante \ dalla richiamata relazione della Coopers & Lybrand, alla pag. 42) che l'importo della suddetta fattura, sommato a quello della fattura n. 5 del 9 aprile 1992, di E. 31.832.500.000 (anch'essa imputata dalla suddetta relazione al contratto di appalto dell'i dicembre 1991), era esattamente pari al prezzo di tale secondo contratto di appalto (E 35,7 miliardi, cioè lire 30 miliardi oltre IVA al 19%)»; i-e) «la fattura n. 4 era stata emessa il 29 febbraio 1992, cioè nella fase di esecuzione del secondo contratto di appalto dell'l dicembre 1991 (anche questa circostanza risulta dalla relazione Coopers & Lybrand)»; il) «Il lodo aveva trascurato tutte queste risultanze documentali e, travisandone totalmente il contenuto, aveva attribuito alla relazione della Coopers & Lybrand un'affermazione diversa da quella che si legge nella relazione medesima, scrivendo che "dalla stessa relazione Coopers & Lybrand emerge, infatti, che la Smet, per tali opere, emise la fattura n. 4 del 24 febbraio 1992, per lire 3.867.500.000,00 [...] la quale fu interamente pagata. In altre parole, la Smet aveva denunciato una clamorosa svista de/lodo che lo privava (che fosse di diritto a d'equità non rilevava) di una motivazione degna di questo nome secondo le norme e i principi del nostro ordinamento. Più precisamente, la svista consisteva in ciò, che la relazione della Coopers & Lybrand non si occupava affatto del primo contratto d'appalto del 31 luglio 1991 del valore di lire 3 miliardi più IVA e chiamava «primo contratto d'appalto» quello dell'i dicembre 1991 del valore di lire 30 miliardi, oltre IVA, che era, in realtà, il secondo contratto di appalto tra le stesse parti e non era oggetto del giudizio»; iii) «La corte territoriale, anziché porre rimedio alla denunciata svista, e pur dedicando una parte dell'unica pagina della sua motivazione al richiamo dei principi di legittimità sull'obbligo di motivazione dei lodi, ha poi rigettato il motivo d'impugnazione affermando, sostanzialmente, che l'aver compreso la SMET l'errore del lodo sana l'errore stesso» da ritenersi, così, valido ancorché viziato da quello che in altro contesto sarebbe qualificabile come errore revocatorio»; iv) «La corte distrettuale, di fronte alla contestazione di un errore del lodo (nella lettura di un documento) con conseguente totale travisamento dei fatti, avrebbe dovuto spiegare, invece, per quale motivo quell'errore, quel travisamento non ricorrevano. Solo così avrebbe soddisfatto l'obbligo di motivazione della sua decisione». 2. Una siffatta doglianza (pur volendosene sottacere il profilo di inammissibilità, per difetto di autosufficienza: dalla sentenza oggi impugnata, invero, si desume che la SMET - in disparte il primo motivo - aveva ivi censurato il lodo per la «mancata esposizione dei motivi», che risultavano, invece, comprensibili. La ricorrente assume che, con il secondo motivo di impugnazione prospettato in quella sede, aveva contestato la svista degli arbitri nel ritenere pagato il primo contratto di appalto, ma la doglianza non è stata adeguatamente riprodotta nell'odierno ricorso) si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 2.1. Giova premettere che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 5 marzo 2021), il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto al "minimo costituzionale", sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. n. 7090 del 2022). 2.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 2.1.2. Il vizio di motivazione, dunque, ancor più in rapporto all'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), come precedentemente richiamato, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. 2.1.3. Peraltro, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 2.2. E' parimenti utile rimarcare che: i) «in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere /'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione» (cfr. Cass. n. 16077 del 2021; Cass. n. 28218 del 2013. In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche Cass. n. 16755 del 2013, la cui massima, già riportata al § 1.1. dei "Fatti di causa", deve intendersi qui interamente trascritta); «La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo» (cfr. Cass. n. 16553 del 2021, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 27954 del 2022). 7 tÌ/ 2.3. Attenendosi a questi principi, assolutamente condivisi da questo Collegio, ne consegue che si appalesa esente da censure la statuizione della corte territoriale, la quale ha evidenziato che gli arbitri hanno spiegato che, «Nella fattispecie in esame, non solo l'esposizione [del]/a ratio decidendi è tutt'altro che equivoca, anzi la parte impugnante si duole che il Collegio arbitrale abbia deciso secondo diritto e secondo equità, tanto le è risultato pienamente comprensibile l'iter logico seguito». 2.3.1. Invero, quanto alla ricostruzione della vicenda processuale, la sentenza impugnata espressamente rinvia, per relationem, al lodo impugnato. 2.3.2. Affatto doverosamente, dunque, il ricorso della SMET, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 366 cod. proc. civ., ha così descritto (cfr. amplius, pag. 9 e ss.), sebbene in sintesi, i passaggi essenziali della motivazione del lodo: «[OSCURATO:PERSONA], [...l ha in primo luogo dato atto che Smet e GS avevano stipulato tre distinti contratti di appalto per la realizzazione del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", ciascuno di essi avente ad oggetto distinte fasi di esecuzione dei lavori: il primo, oggetto del giudizio affidato al Collegio, in data 31 luglio 1991 (definito dagli arbitri come il Primo contratto di appalto); il secondo, in data 1 dicembre 1991 (il Secondo contratto di appalto): il terzo in data 7 maggio 1992 (il Terzo contratto di appalto), e che secondo Smet il corrispettivo complessivo dovutole dalla committente GS era pari complessivamente a £ 63 miliardi, di cui C 3 miliardi in forza del Primo contratto e £ 30 miliardi per ciascuno degli altri due, sempre oltre IVA (all'epoca al 19%). [...]. Svolta tale premessa, il Collegio ha descritto brevemente l'oggetto e il corrispettivo dei tre contratti di appalto. Con il Primo, in data 31 luglio 1991, RBM affidava a Smet la realizzazione delle opere civili relativo a "movimenti terra - demolizioni - opere murarie e di carpenteria", per un corrispettivo stimato in £ 3 miliardi, oltre IVA. Con il Secondo, dell'i dicembre 1991, venivano appaltati alla Smet ulteriori lavori [...]. Infine, in data 7 maggio 1992, l'intero capitale sociale della RBM passava da una società della famiglia Fiore (la Gokel) alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in pari data, la RBM è la ti Smet stipulavano il Terzo contratto di appalto, con il quale, nelle premesse, le parti si davano atto che la Smet aveva già provveduto alla esecuzione di precedenti opere di costruzione del [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa era disponibile ad assumere in appalto le ulteriori opere descritte nel successivo articolo [...]. Il prezzo, complessivo, forfettario e "chiavi in mano", veniva determinato il £ 30 miliardi. Il lodo dà altresì atto che l'art. 10 del Terzo contratto di appalto prevedeva che il pagamento del prezzo, diminuito della somma di £ 8.319.135.563, già versata all'Impresa, sarebbe stato effettuato in un'unica soluzione il 22 marzo 1993 e che a quella data la RBM aveva versato a titolo di acconto la somma ulteriore di £ 5 miliardi. Inoltre, gli arbitri si soffermano sull'art. 17 del contratto, che prevede la "novazione di ogni accordo precedentemente intercorso fra le parti, salvo gli accordi espressamente richiamati e la fatturazione emessa". Pertanto, anche in relazione ad un'eccezione di novazione mossa dalla allora resistente [OSCURATO:PERSONA], gli arbitri hanno ritenuto che la stessa fosse "esclusa per le fatture già emesse, per individuare le quali soccorre la relazione redatta dalla Coopers & Lybrand per conto del commissario straordinario della SMET in a.s. e da quest'ultima prodotta nel giudizio avanti dell'A.G.O. oltre che in questa sede. [..j. Alla luce di tale relazione, per quanto riguarda il corrispettivo del Primo contratto di appalto, secondo il Collegio "la questione della sua novazione, o meno, perde di importanza là dove si consideri che il relativo prezzo fu interamente saldato a SMET. Dalla stessa relazione Coopers & Lybrand emerge, infatti, che la SMET, per tali opere, emise la fattura n. 4 del 24 febbraio 1992, per Lire 3.867.500.00 [...] la quale fu interamente pagata, come emerge dalle scritture contabili della stessa SMET, in data 13 aprile 1992, tramite finanziamento della società collegata G4 e in data 23 aprile 1992, ad opera della controllante di RBM, Gokel. Ritiene conclusivamente il Collegio che, "in buona sostanza, dallo stesso tenore letterale del contratto del 7 maggio 1992, si evince che, a quella data: i) SMET avesse già ricevuto oltre 13 miliardi di euro (rectius: lire), ivi compreso il corrispettivo del Primo contratto del luglio 91 [...]; il) il residuo doveva esserle pagato il 22 marzo 1993, e non prima"».2.3.3. Sulla base di tale motivazione (secondo l'odierna solo apparente), dunque, il collegio arbitrale «ha integralmente rigettato la domanda di pagamento formulata da SMET nei confronti di GS in quanto infondata nel merito, assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti». 2.4. Appare chiaro, allora, che la corte distrettuale, lungi dall'aver accertato, in sentenza, un errore del lodo che, in quanto compreso da SMET, ne avrebbe sanato l'asserito vizio, ha solamente stabilito - statuendo sull'ivi formulato motivo di impugnazione recante «Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., nonché agli artt. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.». - che l'odierna ricorrente aveva potuto comprendere l'iter logico seguito dagli arbitri, visto che essa stessa aveva rilevato che questi ultimi, nella loro motivazione, avevano richiamato principi di diritto senza fare riferimento all'equità. 2.4.1. E' innegabile che questa affermazione è configurabile come una risposta, sebbene breve e concisa, allo specifico motivo di impugnazione predetto, proprio tenuto conto di quanto si è precedentemente riferito, al § 2.2. di questa motivazione, circa l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in relazione al perimetro operativo del vizio di violazione dell'obbligo di esposizione sommaria dei motivi delle decisioni imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 16077 del 2021; Cass. n. 28218 del 2013. In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche Cass. n. 16755 del 2013). 2.4.2. Non vi è chi non veda, infatti, che, proprio il richiamo, rinvenibile nella descritta ricostruzione processuale dell'intera vicenda ricavabile dal lodo, - cui la sentenza impugnata, giova ribadirlo, ha espressamente dichiarato di fare rinvio per relationem - all'art. 17 di quello che gli arbitri hanno definito come Terzo contratto di appalto, del 7 maggio 1992 (che prevedeva la "novazione di ogni accordo precedentemente intercorso fra le parti, salvo gli accordi espressamente richiamati e la fatturazione emessa"), denota che gli stessi, in realtà, hanno ricondotto l'importo della fattura predetta al corrispettivo afferente a quello da loro definito come Primo contratto di appalto, del 31 luglio 1991, ritenendo, però, detto corrispettivo inglobato e novato da quelli che i medesimi arbitri hanno individuato come Secondo contratto di appalto dell'i dicembre 1991 (in cui il prezzo, complessivo, forfettario e "chiavi in mano", era stato determinato in £ 30 miliardi) e, da ultimo, appunto, e nel Terzo contratto di appalto del 7 maggio 1992. 2.4.3. Alteris verbis, la fattura n. 4/1992, che SMET intende imputare al [OSCURATO:PERSONA] di appalto, è stata riferita dagli arbitri al pagamento di parte del corrispettivo del complessivo rapporto di appalto intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]., come definito nel [OSCURATO:PERSONA] e modificato, poi, nel Secondo e nei successivi. A loro dire, quindi, [OSCURATO:SOCIETA]., onorando la fattura predetta, ha pagato parte dell'intero corrispettivo stabilito per l'appalto (quella, cioè, indicata nel [OSCURATO:PERSONA], poi novato da quelli successivi), sicché la domanda di SMET volta ad ottenere la condanna di GS al pagamento proprio di quella parte del corrispettivo non poteva pertanto che essere rigettata. 2.4.4. L'espresso rinvio per relationem alla ricostruzione processuale dell'intera vicenda ricavabile dal lodo, contenuto nella sentenza oggi impugnata, consente allora di concludere nel senso che proprio questa ricostruzione doveva considerarsi, secondo la corte distrettuale, «tutt'altro che equivoca» e tanto, per ciò solo, esclude la configurabilità del vizio di cui al combinato disposto degli artt. 823, n. 5, ed 829, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., giusta il già riportato insegnamento di legittimità (cfr. Cass. n. 16077 del 2021; Cass. n. 28218 del 2013. In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche Cass. n. 16755 del 2013). 2.5. In parte qua, pertanto, la sentenza impugnata non merita la censura ad essa rivolta, mentre il sostanziale tentativo della ricorrente di ottenere, tramite la doglianza in esame, una rivisitazione del merito della decisione arbitrale si infrange contro l'indirizzo ermeneutico (anch'esso già precedentemente riportato) secondo cui «La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo» (cfr. Cass. n. 16553 del 2021, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 27954 del 2022). Invero, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte (cfr. Cass. n. 19602 del 2020), sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli stessi, quale è quello concernente, nella specie, il già avvenuto pagamento dell'importo di cui alla fattura suddetta, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente (fattispecie entrambe qui insussistenti alla stregua di tutto quanto si è fin qui detto). 3. Il ricorso, dunque, deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] per l'Energia e le [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ed in liquidazione al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed in C 15.000,00 per compenso di avvocato, oltre alle spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente
Sentenza Cassazione n. 10021/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris