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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 15351/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia in data 23.7.2015 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2, 4 e 5 cod.pen. (mentre con riguardo al coimputato ha pronunciato la nullità della sentenza) con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta pronuncia l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento.

Con il secondo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod.pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, in parte richiamandosi anche alla sentenza di primo grado (con riguardo alle aggravanti di cui ai nn. 2 e 5), rispondendo ad analoghe censure svolte con l'atto di appello ha ritenuto la sussistenza delle aggravanti contestate.

Con riguardo all'aggravante del mezzo fraudolento, la Corte territoriale con motivazione congrua e coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ne ha ritenuto la sussistenza in ragione del marcato interesse mostrato dalla prevenuta per delle cornici presenti nella gioielleria teso a vanificare le difese apprestate a tutela degli altri beni presenti nel negozio e così consentendone la sottrazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia in data 23.7.2015 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2, 4 e 5 cod.pen. (mentre con riguardo al coimputato ha pronunciato la nullità della sentenza) con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta pronuncia l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento. Con il secondo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod.pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, in parte richiamandosi anche alla sentenza di primo grado (con riguardo alle aggravanti di cui ai nn. 2 e 5), rispondendo ad analoghe censure svolte con l'atto di appello ha ritenuto la sussistenza delle aggravanti contestate. Con riguardo all'aggravante del mezzo fraudolento, la Corte territoriale con motivazione congrua e coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ne ha ritenuto la sussistenza in ragione del marcato interesse mostrato dalla prevenuta per delle cornici presenti nella gioielleria teso a vanificare le difese apprestate a tutela degli altri beni presenti nel negozio e così consentendone la sottrazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 n
Sentenza Cassazione n. 15351/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris