CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 42573/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano respingeva l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il rifiuto o la sospensione della sua consegna all'autorità giudiziaria rumena, già deliberata ai sensi della I. n. 69 del 2005 con sentenza della medesima Corte del 4 maggio 2021 (irrevocabile 1'11 maggio 2021) e rimasta ineseguita per la latitanza del predetto. La Corte di appello riteneva inammissibile la richiesta volta ad ottenere la espiazione della pena in Italia, in quanto non proposta nel procedimento sulla consegna. Neppure era consentita la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera, perché ottenibile dai privati soltanto ai fini civili. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. In ordine alla motivazione resa dalla Corte di appello vi è stato travisamento della richiesta presentata dal ricorrente quanto al ruolo dei "privati". Una volta dimostrato il radicamento del consegnando e del suo nucleo familiare in Italia, era stata chiesta l'espiazione della pena detentiva nello Stato. Inoltre, illogica è la risposta sulla preclusione derivante dalla sentenza sulla consegna, posto che al momento in cui la stessa è stata pronunciata non era stata emessa la sentenza rumena da eseguire (intervenuta solo il 7 gennaio 2022). Quindi il ricorrente non poteva presentare nel giudizio principale alcuna richiesta di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Correttamente infatti la Corte di appello ha ritenuto la questione sottoposta dal ricorrente (esecuzione della pena in Italia) preclusa nella fase esecutiva della consegna, in quanto già coperta dal giudicato formatosi sulla decisione di consegna. Nella fase esecutiva della sentenza che dispone la consegna, la legge n. 69 del 2005 consente infatti all'interessato di far valere soltanto eventuali ragioni eccezionali e sopravvenute per la "sospensione" della consegna (cfr. art. 23), ma non certo di rimettere in discussione i presupposti della consegna stessa. E' appena il caso di aggiungere che la questione del radicamento in Italia non era stata sottoposta dal ricorrente nella fase precedente neppure al fine del reinvio della consegna, a fronte di una consegna di tipo processuale. La Corte di appello non ha travisato la richiesta, in quanto ha fornito una completa risposta alla istanza del ricorrente anche considerandola, sotto diverso profilo, quale atto di impulso della procedura per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'esecuzione. Anche in questa prospettiva invero la richiesta era irricevibile, non rispettando la stessa la procedura prevista dal d.lgs. n. 161 del 2010.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione del presente provvedimento al Ministero della giustizia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma