CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato ha proposto ricorso per cassazione in data 4/11/2025 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dep. il 18/06/2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11/03/202,2; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Che la censura dedotta sulla mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con le ragioni sul trattamento sanzionatorio che il giudice d'appello ha posto a sostegno del diniego (pag. 2, ultimo cpv.) della decisione assunta sul punto, ove si spiega che "non si comprende quale sia il comportamento processuale lodevole al punto da meritare l'attenuazione della pena"; Considerato che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente reiterativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., che richiama l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); Considerato che lo stesso motivo è anche manifestamente infondato in quanto nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione sia esente da vizi logico-giuridici e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna ex lege al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delIa mma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deco in Re a il 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]