CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 63 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1373, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 30.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. In date 31.12.2013 e 6.10.2014 l'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, società avente per oggetto sociale la fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, e più specificamente: attuatori petroliferi, in gran parte commercializzati all'estero (80%), gli avvisi di accertamento n. TGB030100339/2013 e n. TGB03P100247/2014, attinenti ad Ires, Iva ed Irap, in relazione all'anno d'imposta 2008, in conseguenza di rapporti infragruppo con soggetti non residenti. 2. La contribuente impugnava gli atti impositivi, con separati ricorsi, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, la quale accoglieva le impugnazioni, disgiuntamente, sulla base della provata effettività delle operazioni compiute e del reale interesse economico della contribuente a porle in essere. 3. Avverso le decisioni sfavorevoli conseguite in primo grado spiegava appello l'Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] che, riuniti i ricorsi, rigettava l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate. 4. Ricorre per cassazione l'Ente impositore affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente. L'Amministrazione finanziaria ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell'appello in conseguenza della violazione dell'art. 36, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR motivato soltanto mediante affermazioni "apodittiche che non consentono di ricostruire l'iter logico della decisione" (ric., p. 9). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la violazione dell'art. 110, commi 10 e 11 del T.U.I.R., e la falsa applicazione dell'art. 109 del T.U.I.R., per non avere la CTR valutato in maniera puntuale la "sussistenza dei presupposti di fatto delle c.d. 'esimenti', nonché "di spiegare le ragioni per le quali i documenti prodotti dalla società comproverebbe tale sussistenza" (ric., p. 12). 3. Occorre preliminarmente rilevare che non ricorre l'inammissibilità del ricorso, prospettata dalla società controricorrente ai sensi dell'art. 348 ter, cod. proc. civ., in conseguenza della proposizione, da parte della ricorrente, di censure che attingono la motivazione adottata dalla CTR, la quale risulta però conforme a quella adottata dal giudice del primo grado del giudizio. Invero le critiche introdotte dall'Amministrazione finanziaria appaiono comunque riconducibili agli invocati vizi: della violazione di legge e della nullità della sentenza, perché recante una motivazione apparente, e non incorrono pertanto nella prospettata causa di inammissibilità. 4. Con il suo primo mezzo d'impugnazione l'Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell'appello per aver fornito una motivazione meramente apparente della propria pronuncia. Invero, è orientamento consolidato di questa Corte che ricorre il vizio della motivazione apparente della sentenza - con conseguente nullità della decisione perché affetta da error in procedendo - benché si tratti di motivazione graficamente esistente, quando essa non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SS. UU., 27.9.2016, n. 22232; conf. Cass. sez. VI-V, 4.5.2017, n. 14927). 4.1. Nel caso di specie, nonostante le rinnovate critiche proposte dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria mediante le sue memorie, la CTR ha invero dimostrato di aver esaminato i mezzi di prova da essa prodotti, ed ha motivato congruamente la propria condivisione delle tesi esposte dai giudici della CTP. Premesso che l'Ente impositore aveva contestato il calcolo del ROS ([OSCURATO:PERSONA]), risultato operativo medio per unità di ricavo, come effettuato dalla contribuente, il giudice dell'appello ha rilevato che: "la numerosa documentazione allegata dimostra inequivocabilmente la correttezza dell'operato della società contribuente, scendendo nello specifico per il calcolo del Ros, giustificando il fatto che determinati costi non erano da computarsi in ragione della natura della società", specifico argomento della decisione già proposto dalla CTP e non contrastato dalla impugnante. Inoltre, la società "non sosteneva costi di natura commerciale per cui il proposto Ros del 5,88% risulta ampiamente dimostrato come la reale redditività ottenuta dalla contribuente, quindi in linea con i prezzi praticati dalla libera concorrenza ..." (sent. CTR, p. 3). La CTR motiva adeguatamente e rende comprensibile l'iter logico seguito dai giudici in sede di appello, non ricorrendo la contestata ipotesi di una motivazione apparente. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato. 5. Mediante il secondo motivo di ricorso, l'Ente impositore critica la violazione di legge, in cui ritiene essere incorso il giudice dell'appello, per non aver valutato in maniera puntuale la sussistenza dei presupposti di fatto delle c.d. "esimenti", nonché di spiegare le ragioni per le quali i documenti prodotti dalla società comproverebbe tale sussistenza. Occorre allora ricordare che a seguito dell'abolizione del previgente regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. black list), prevista dall'art. 1, commi 301, 302 e 303, della L. n. 296 del 2006, la deducibilità di detti costi è ora subordinata alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente, ovvero della convenienza economica delle operazioni e dell'effettività della transazione commerciale. Sul punto, questa Corte ha più volte rilevato che "in tema di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cosiddetta ipotesi di black list), sono ammesse in deduzione solo nel caso in cui venga fornita la prova che le imprese estere svolgano attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione", Cass. sez. V, 11.2.2014, n. 20081 (cfr., anche, Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27613). 5.1. Nel caso di specie, la CTR ha reputato la deducibilità dei costi relativi alle operazioni commerciali concluse dalla controricorrente con società residenti nei Paesi inclusi nella c.d. black list, ritenendo provati i requisiti richiesti dall'art. 110, comma 11, d.P.R. n. 917/1986. In particolare, secondo i giudici di appello "tali costi si sono dimostrati effettivamente sostenuti sulla base della documentazione allegata visto anche l'inerenza dei rapporti intrattenuti tra la contribuente la [OSCURATO:PERSONA] e con l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che giustificavano la necessità di intrattenere i relativi rapporti commerciali a maggiore giustificazione della tipologia di costi sostenuti, costi integralmente documentati e specificati come dagli allegati forniti di cui ai nn. 9 a 17 delle controdeduzioni" (sent. Ctr, p. 3 s., evidenza aggiunta). Ne deriva perciò che il soddisfacimento dei criteri di cui sopra sia stata valutata, e ritenuta integrata dalla CTR, anche sulla base delle prove documentali fornite dalla contribuente e non solo - come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria - basandosi esclusivamente sul principio di inerenza. Anche il secondo motivo di ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria risulta quindi infondato e deve essere pertanto rigettato In definitiva il ricorso deve essere respinto. 6. Le spese di lite, in considerazione del recente consolidarsi dell'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità sulla materia oggetto del contendere, appare equo che siano dichiarate interamente compensate tra le parti. 6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. [OSCURATO:PERSONA]