CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato la misura della detenzione domiciliare applicata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo per vizio di motivazione, sintetizzabile nei limiti di cui all'art. 173 co.1 disp. att. Cod. proc. pen. come segue. Il Tribunale, travisandole risultanze probatorie ha considerato accertato la consumazione da parte del detenuto dei reati di evasione e danneggiamento. Al contrario dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal filmato non si evince con assoluta certezza che il soggetto resosi responsabile della condotta delittuosa sia il Fazio. 3. Il ricorso è inammissibile. La revoca della misura è stata giustificata con la sopravvenienza di elementi in grado di modificare la prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione. Il Tribunale ha fondato il suo convincimento sul materiale probatorio compendiato nella comunicazione notizia di reato del 31 luglio 2020 ed 'in particolare sulle immagini contenute in un filmato,ritenuto attendibile e dimostrativo della condotta illecita. Si tratta di un iter argomentativo non solo plausibile ma anche corretto in diritto. Nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca delle misure alternative, è, infatti, legittima la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale, purché il giudice, come nel caso in esame, ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256695; Sez. 1 n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498). A fronte, le doglianze articolate in ricorso sollecitato nuovi apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente /Fra ncescorApff i [OSCURATO:PERSONA]