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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 03522/2023

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guente ORDINANZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 luglio 1979 avverso la sentenza 20 aprile 2022 del GIP del Tribunale di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod„proc,pen, la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'erronea qualificazione del fatto in termini di rapina dovendo lo stesso essere considerato alla stregua di furto.

Infatti, la violenza posta in essere a danno degli operanti della squadra mobile non sarebbe stata collegata alla precedente sottrazione in quanto avvenuta a distanza di tempo e in danno di persone diverse rispetto alle vittime del precedente furto.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in punto qualificazione giuridica.

Sia dal capo di imputazione sia dalla esauriente ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito emerge che la violenza era palesemente finalizzata a ottenere l'impunità rispetto alle sottrazioni precedentemente commesse.

Le rimanenti doglianze risultano prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa e nemmeno circostanze di fatto concrete tali da poter escludere l'immediatezza dell'intervento degli operanti di PG e quindi idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziarlo posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso lin Roma, il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ére estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 luglio 1979 avverso la sentenza 20 aprile 2022 del GIP del Tribunale di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod„proc,pen, la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'erronea qualificazione del fatto in termini di rapina dovendo lo stesso essere considerato alla stregua di furto. Infatti, la violenza posta in essere a danno degli operanti della squadra mobile non sarebbe stata collegata alla precedente sottrazione in quanto avvenuta a distanza di tempo e in danno di persone diverse rispetto alle vittime del precedente furto. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in punto qualificazione giuridica. Sia dal capo di imputazione sia dalla esauriente ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito emerge che la violenza era palesemente finalizzata a ottenere l'impunità rispetto alle sottrazioni precedentemente commesse. Le rimanenti doglianze risultano prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa e nemmeno circostanze di fatto concrete tali da poter escludere l'immediatezza dell'intervento degli operanti di PG e quindi idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziarlo posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso lin Roma, il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ére estensore
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