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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 50775/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06-02-2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

E-- DEPOSITATA lì- CANCEL1.5"...f* [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 maggio 2019, il Tribunale di Vasto, per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli art. 256, comma 1 lett. a) e comma 2 del d.

Igs. n. 152 del 2006 (capo A), e art. 674 cod. pen. (capo B), fatti accertati in Gissi il 16 febbraio 2017 e contestati all'imputato per avere, quale titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività edilizia, effettuato un'attività di raccolta, deposito incontrollato e smaltimento di rifiuti non pericolosi (cui veniva appiccato il fuoco) provenienti anche da scarti di lavorazione, su un terreno di proprietà di Silvestri sito in zona Piano dell'Ospedale di Gissi, provocando emissioni gas e fumo idonei a molestare le persone residenti nei pressi, come i componenti della famiglia Gallese.

Con sentenza del 6 febbraio 2023, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen. (capo 2) e, quanto alla residua imputazione di cui al capo 1, rideterminava la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, Silvestri, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che la Corte territoriale avrebbe mancato di confrontarsi con le doglianze difensive, in particolare rispetto a tre temi: a) la riqualificazione della condotta di cui al primo capo di imputazione; b) la sussistenza nel caso di specie di un deposito temporaneo; e c) il presunto abbruciamento dei materiali; in ordine al primo aspetto, si osserva che il primo giudice aveva indebitamente qualificato il fatto come deposito incontrollato di rifiuti, applicando la previsione di cui all'art. 256 bis comma 2 del d.

Igs. n. 152 del 2006, in ragione del fatto che il deposito è stato creato un funzione della successiva combustione illecita materialmente eseguita dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma tale riqualificazione si pone in contrasto con gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, riportati nel ricorso, da cui è emersa la mancata presenza di un deposito di rifiuti abbandonati, perché i materiali rinvenuti non soli2 non erano stati lasciati in maniera disordinata e promiscua, ma erano stati palesemente staggiti in considerazione del loro codice di appartenenza, mentre nei sacchi di colore bianco era stato depositato solo EPS (polistirene espanso sintetizzato), provenendo i materiali staggiti dal vicino cantiere edile, dove Silvestri stava eseguendo la ristrutturazione di un immobile.In ordine al secondo tema, è stata rimarcata nel caso di specie la configurabilità di un deposito temporaneo, atteso che i materiali di risulta della ristrutturazione erano stati collocati in vista del loro successivo smaltimento e del loro abbruciamento; quanto al terzo tema, si sottolinea che l'abbruciamento è stato talmente minimo da non poter essere certamente funzionale all'eliminazione di tutto il materiale rinvenuto in loco, venendo in rilievo un "fuocherello" di circa 50 centimetri quadrati di superfice, relativo solo a buste di carta per il cemento.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., venendo in rilievo una condotta non abituale e non potendosi sottacere che i materiali bruciati altro non erano che sacchetti di carta, in quantità peraltro non qualificabile come rilevante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6, n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta, in ragione della quantità e della natura dei materiali illecitamente smaltiti.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06-02-2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. E-- DEPOSITATA lì- CANCEL1.5"...f* [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 maggio 2019, il Tribunale di Vasto, per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli art. 256, comma 1 lett. a) e comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo A), e art. 674 cod. pen. (capo B), fatti accertati in Gissi il 16 febbraio 2017 e contestati all'imputato per avere, quale titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività edilizia, effettuato un'attività di raccolta, deposito incontrollato e smaltimento di rifiuti non pericolosi (cui veniva appiccato il fuoco) provenienti anche da scarti di lavorazione, su un terreno di proprietà di Silvestri sito in zona Piano dell'Ospedale di Gissi, provocando emissioni gas e fumo idonei a molestare le persone residenti nei pressi, come i componenti della famiglia Gallese. Con sentenza del 6 febbraio 2023, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen. (capo 2) e, quanto alla residua imputazione di cui al capo 1, rideterminava la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, Silvestri, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che la Corte territoriale avrebbe mancato di confrontarsi con le doglianze difensive, in particolare rispetto a tre temi: a) la riqualificazione della condotta di cui al primo capo di imputazione; b) la sussistenza nel caso di specie di un deposito temporaneo; e c) il presunto abbruciamento dei materiali; in ordine al primo aspetto, si osserva che il primo giudice aveva indebitamente qualificato il fatto come deposito incontrollato di rifiuti, applicando la previsione di cui all'art. 256 bis comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006, in ragione del fatto che il deposito è stato creato un funzione della successiva combustione illecita materialmente eseguita dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma tale riqualificazione si pone in contrasto con gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, riportati nel ricorso, da cui è emersa la mancata presenza di un deposito di rifiuti abbandonati, perché i materiali rinvenuti non soli2 non erano stati lasciati in maniera disordinata e promiscua, ma erano stati palesemente staggiti in considerazione del loro codice di appartenenza, mentre nei sacchi di colore bianco era stato depositato solo EPS (polistirene espanso sintetizzato), provenendo i materiali staggiti dal vicino cantiere edile, dove Silvestri stava eseguendo la ristrutturazione di un immobile.In ordine al secondo tema, è stata rimarcata nel caso di specie la configurabilità di un deposito temporaneo, atteso che i materiali di risulta della ristrutturazione erano stati collocati in vista del loro successivo smaltimento e del loro abbruciamento; quanto al terzo tema, si sottolinea che l'abbruciamento è stato talmente minimo da non poter essere certamente funzionale all'eliminazione di tutto il materiale rinvenuto in loco, venendo in rilievo un "fuocherello" di circa 50 centimetri quadrati di superfice, relativo solo a buste di carta per il cemento. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., venendo in rilievo una condotta non abituale e non potendosi sottacere che i materiali bruciati altro non erano che sacchetti di carta, in quantità peraltro non qualificabile come rilevante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6, n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta, in ragione della quantità e della natura dei materiali illecitamente smaltiti. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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