CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 27928/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6311/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 4 giugno 2024; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso (e ribadite con la citata memoria) - attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato - non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3 ove si da atto della presenza di altri detenuti); Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla omessa risposta della Corte territoriale circa il preteso difetto di imputabilità (pure oggetto della citata memoria), che la censura era stata avanzata con l'atto di appello in termini del tutto generici, ossia quale mera enunciazione, con ciò legittimando la mancata dissertazione sul punto; che, sotto diverso profilo, l'aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen., di cui si invoca l'insussistenza, è già stata oggetto di esclusione ad opera del Tribunale; Ritenuto infine che anche la residua doglíanza relativa all'eccessività del trattamento sanzionatorio, richiamata anche nella memoria difensiva - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così