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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:1060
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CO0071_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑71/16 P-DEP) «Liquidazione delle spese»

1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Potere discrezionale della Corte – Spese sostenute in sede d’impugnazione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b), e 184, § 1] (v. punti 21-27)

2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese sostenute in sede d’impugnazione – Motivi di impugnazione che sollevano questioni non presentanti un interesse particolare per il diritto dell’Unione o difficoltà inusuali per la controversia (v. punti 28-36)

3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 37-42)

4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese sostenute in sede d’impugnazione – Interesse economico della controversia (v. punto 43)

5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Procedimento standardizzato caratterizzato dall’assenza di difficoltà [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 44-47) [OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] SA deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] SA a titolo della causa C‑71/16 P è fissato ad EUR 4462,50, somma cui si aggiungono gli interessi moratori a partire dal giorno della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CO0071_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑71/16 P-DEP) «Liquidazione delle spese» 1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Potere discrezionale della Corte – Spese sostenute in sede d’impugnazione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b), e 184, § 1] (v. punti 21-27) 2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese sostenute in sede d’impugnazione – Motivi di impugnazione che sollevano questioni non presentanti un interesse particolare per il diritto dell’Unione o difficoltà inusuali per la controversia (v. punti 28-36) 3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 37-42) 4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese sostenute in sede d’impugnazione – Interesse economico della controversia (v. punto 43) 5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Procedimento standardizzato caratterizzato dall’assenza di difficoltà [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 44-47) [OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] SA deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] SA a titolo della causa C‑71/16 P è fissato ad EUR 4462,50, somma cui si aggiungono gli interessi moratori a partire dal giorno della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris