Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:1060
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CO0071_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑71/16 P-DEP)
«Liquidazione delle spese»
1.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Potere discrezionale della Corte – Spese sostenute in sede d’impugnazione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b), e 184, § 1]
(v. punti 21-27)
2.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese sostenute in sede d’impugnazione – Motivi di impugnazione che sollevano questioni non presentanti un interesse particolare per il diritto dell’Unione o difficoltà inusuali per la controversia
(v. punti 28-36)
3.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 37-42)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese sostenute in sede d’impugnazione – Interesse economico della controversia
(v. punto 43)
5.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Procedimento standardizzato caratterizzato dall’assenza di difficoltà
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 44-47)
[OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] SA deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] SA a titolo della causa C‑71/16 P è fissato ad EUR 4462,50, somma cui si aggiungono gli interessi moratori a partire dal giorno della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.