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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 agosto 1988

Cassazione n. 03133/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - MERAN( ITALIA) il 30/08/1988 avverso il decreto del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichp(iararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ex art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto del 28/06/2022, con cui la Corte di appello, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trento, ha ridotto, nei confronti del ricorrente, ad anni uno la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, escludendo l'obbligo di soggiorno nel comune di Trento.

Al riguardo, premette che la Corte di merito, a fronte dell'impugnazione del solo proposto, aveva confermato la sorveglianza speciale, seppur ridotta quanto alla sua durata, sulla diversa condizione costituita dall'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie di cui alla lett. c) dell'art. 1 d.lgs n. 159 del 2011, a fronte, invece, dell'applicazione della misura di prevenzione da parte del Tribunale, in aderenza alla richiesta del questore, sulla scorta delle differenti condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 del predetto decreto legislativo.

Tanto premesso, lamenta la violazione del principio devolutivo in appello di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile anche alle impugnazioni in materia di misure di prevenzione, stante il rinvio operato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 alle disposizioni del codice di rito sulla proposizione e decisione dei ricorsi avverso l'applicazione delle misure di sicurezza.

Inoltre, trattandosi di una riqualificazione conseguente ad una nuova contestazione in giudizio di appello, era violato anche il principio del contraddittorio, non essendo la difesa stata chiamata ad esprimersi prima della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.

1. Con riguardo alla denunciata violazione del divieto della "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, va richiamato l'orientamento di questa Corte in materia che, sul piano interpretativo, ha ritenuto, pure in assenza di una espressa previsione di legge ad hoc nella vigente disciplina, che la «generale fisionomia» assunta, nel sistema giurisdizionale, dell'istituto dell'appello, porti a riconoscere anche in sede di prevenzione, lì dove impugnante sia il solo soggetto destinatario della misura (e non concorra una richiesta di aggravamento per fatti sopravvenuti), la sussistenza del divieto di riforma peggiorativa in secondo grado, ma con importanti precisazioni circa il significato di tale affermazione e la individuazione del relativo limite.

Si è in particolare ritenuto - con affermazione cui va data continuità - che il divieto riguarda esclusivamente l'esito del giudizio di secondo grado, lì dove contenga un trattamento deteriore rispetto alla prima statuizione (maggiore durata temporale della misura personale, inflizione di misura più restrittiva, incremento dei beni assoggettati a confisca) e non i passaggi argomentativi e valutativi circa la condizione soggettiva di pericolosità o altri aspetti motivazionali (Sez. 1, n. 25907 del 15/01/2021, Gaeta, Rv. 281447 - 01; Sez. 6, n. 21964 del 12/05/2016, Giacchetti, Rv. 267068 - 01).

L'applicazione di tale principio di diritto conduce, nel caso in esame, alla affermazione di infondatezza del ricorso, posto che: - la decisione impugnata è pervenuta ad un risultato più favorevole per il ricorrente di quello oggetto della statuizione del primo giudice, avendo ridotto la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da anni tre ad anni uno, escludendo poi l'obbligo di soggiorno; - la doglianza riguarda esclusivamente aspetti argomentativi e ricostruttivi della condizione soggettiva di pericolosità sussunta dai giudici di merito nell'ambito di una differente categoria di pericolosità generica rispetto a quella oggetto della proposta del Questore.

2. Con riferimento alla denunciata violazione del principio del contraddittorio, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Corte di appello ha persuasivamente affermato le condizioni - ricorrenti nella specie - in presenza delle quali è possibile riqualificare la pericolosità del proposto ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei suoi confronti, facendo leva sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta e risultanti dagli atti, in relazione ai quali è stato garantito alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo.

Si è, pertanto, fatta corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui, nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01 e più recentemente ripreso da Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542 - 01).

Peraltro, già in passato questa Corte di cassazione aveva affermato che, nel procedimento di prevenzione, non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la riqualificazione della pericolosità sociale, poiché il principio del giudicato, in relazione a questa tipologia di procedura, opera limitatamente alle situazioni di fatto oggetto di valutazione (Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260401- 01, relativa ad una fattispecie di riqualificazione della pericolosità del proposto - ritenuta in primo grado riconducibile alla legge n. 1423 del 1956 - in quella prevista dalla legge n. 575 del 1965).

Ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., applicabile anche alla materia delle misure di prevenzione, come il giudice del dibattimento penale è libero di dare al fatto contestato all'imputato una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nel capo di imputazione, così il giudice della prevenzione può qualificare diversamente la pericolosità sociale desunta dagli elementi di fatto posti a base della stessa nella proposta.

Deve, quindi, ritenersi sufficiente, perché possa dirsi rispettato il principio di correlazione tra contestazione e decisione, che l'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione abbia indicato gli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, circostanza, questa, che non viene contestata dal ricorrente nel suo ricorso.

Lo stesso ricorso a p. 2 riferisce che la Corte territoriale ha sollecitato il contraddittorio sul punto (laddove afferma che ha ritenuto la pericolosità in base alla lettera c) «pur sollecitando il contraddittorio sul punto»), con la conseguenza che risultano rispettati anche i vincoli che la giurisprudenza convenzionale stabilisce per il procedimento penale di cognizione, pur ritenuti dalla Corte di legittimità non applicabili al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01, in cui è stata esclusa l'applicabilità, nel procedimento di prevenzione, dei principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Drassich c.

Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale; conformi: Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256451 -01; Sez. 2, n. 28638 del 06/03/2008, Bardellino ed altri, Rv. 240611 -01; da ultimo Sez. 5, n. 37486 del 16/06/2022, Diana, non mass.).

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - MERAN( ITALIA) il 30/08/1988 avverso il decreto del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichp(iararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ex art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto del 28/06/2022, con cui la Corte di appello, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trento, ha ridotto, nei confronti del ricorrente, ad anni uno la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, escludendo l'obbligo di soggiorno nel comune di Trento. Al riguardo, premette che la Corte di merito, a fronte dell'impugnazione del solo proposto, aveva confermato la sorveglianza speciale, seppur ridotta quanto alla sua durata, sulla diversa condizione costituita dall'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie di cui alla lett. c) dell'art. 1 d.lgs n. 159 del 2011, a fronte, invece, dell'applicazione della misura di prevenzione da parte del Tribunale, in aderenza alla richiesta del questore, sulla scorta delle differenti condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 del predetto decreto legislativo. Tanto premesso, lamenta la violazione del principio devolutivo in appello di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile anche alle impugnazioni in materia di misure di prevenzione, stante il rinvio operato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 alle disposizioni del codice di rito sulla proposizione e decisione dei ricorsi avverso l'applicazione delle misure di sicurezza. Inoltre, trattandosi di una riqualificazione conseguente ad una nuova contestazione in giudizio di appello, era violato anche il principio del contraddittorio, non essendo la difesa stata chiamata ad esprimersi prima della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Con riguardo alla denunciata violazione del divieto della "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, va richiamato l'orientamento di questa Corte in materia che, sul piano interpretativo, ha ritenuto, pure in assenza di una espressa previsione di legge ad hoc nella vigente disciplina, che la «generale fisionomia» assunta, nel sistema giurisdizionale, dell'istituto dell'appello, porti a riconoscere anche in sede di prevenzione, lì dove impugnante sia il solo soggetto destinatario della misura (e non concorra una richiesta di aggravamento per fatti sopravvenuti), la sussistenza del divieto di riforma peggiorativa in secondo grado, ma con importanti precisazioni circa il significato di tale affermazione e la individuazione del relativo limite. Si è in particolare ritenuto - con affermazione cui va data continuità - che il divieto riguarda esclusivamente l'esito del giudizio di secondo grado, lì dove contenga un trattamento deteriore rispetto alla prima statuizione (maggiore durata temporale della misura personale, inflizione di misura più restrittiva, incremento dei beni assoggettati a confisca) e non i passaggi argomentativi e valutativi circa la condizione soggettiva di pericolosità o altri aspetti motivazionali (Sez. 1, n. 25907 del 15/01/2021, Gaeta, Rv. 281447 - 01; Sez. 6, n. 21964 del 12/05/2016, Giacchetti, Rv. 267068 - 01). L'applicazione di tale principio di diritto conduce, nel caso in esame, alla affermazione di infondatezza del ricorso, posto che: - la decisione impugnata è pervenuta ad un risultato più favorevole per il ricorrente di quello oggetto della statuizione del primo giudice, avendo ridotto la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da anni tre ad anni uno, escludendo poi l'obbligo di soggiorno; - la doglianza riguarda esclusivamente aspetti argomentativi e ricostruttivi della condizione soggettiva di pericolosità sussunta dai giudici di merito nell'ambito di una differente categoria di pericolosità generica rispetto a quella oggetto della proposta del Questore. 2. Con riferimento alla denunciata violazione del principio del contraddittorio, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Corte di appello ha persuasivamente affermato le condizioni - ricorrenti nella specie - in presenza delle quali è possibile riqualificare la pericolosità del proposto ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei suoi confronti, facendo leva sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta e risultanti dagli atti, in relazione ai quali è stato garantito alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. Si è, pertanto, fatta corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui, nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01 e più recentemente ripreso da Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542 - 01). Peraltro, già in passato questa Corte di cassazione aveva affermato che, nel procedimento di prevenzione, non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la riqualificazione della pericolosità sociale, poiché il principio del giudicato, in relazione a questa tipologia di procedura, opera limitatamente alle situazioni di fatto oggetto di valutazione (Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260401- 01, relativa ad una fattispecie di riqualificazione della pericolosità del proposto - ritenuta in primo grado riconducibile alla legge n. 1423 del 1956 - in quella prevista dalla legge n. 575 del 1965). Ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., applicabile anche alla materia delle misure di prevenzione, come il giudice del dibattimento penale è libero di dare al fatto contestato all'imputato una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nel capo di imputazione, così il giudice della prevenzione può qualificare diversamente la pericolosità sociale desunta dagli elementi di fatto posti a base della stessa nella proposta. Deve, quindi, ritenersi sufficiente, perché possa dirsi rispettato il principio di correlazione tra contestazione e decisione, che l'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione abbia indicato gli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, circostanza, questa, che non viene contestata dal ricorrente nel suo ricorso. Lo stesso ricorso a p. 2 riferisce che la Corte territoriale ha sollecitato il contraddittorio sul punto (laddove afferma che ha ritenuto la pericolosità in base alla lettera c) «pur sollecitando il contraddittorio sul punto»), con la conseguenza che risultano rispettati anche i vincoli che la giurisprudenza convenzionale stabilisce per il procedimento penale di cognizione, pur ritenuti dalla Corte di legittimità non applicabili al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01, in cui è stata esclusa l'applicabilità, nel procedimento di prevenzione, dei principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale; conformi: Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256451 -01; Sez. 2, n. 28638 del 06/03/2008, Bardellino ed altri, Rv. 240611 -01; da ultimo Sez. 5, n. 37486 del 16/06/2022, Diana, non mass.). 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric
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