CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2017
Cassazione n. 01121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13997/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 6559/2017depositata il 14/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal la ConsiglieraRaffaella Brogi. Rilevato che: 1. Il presente giudizio scaturisce dalla notificazione a Expedia INC (società di diritto statunitense, hinc: Expedia) di un avviso di accertamento, con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2009, veniva contestata l’omessa fatturazione di operazioni imponibili per Euro 2.820.896,37, con la conseguente richiesta di restituzione del rimborso IVA di Euro 516.457 precedentemente erogato, disconoscendo altresì un credito d’imposta pari a Euro 47.222,00, per una maggiore IVA di Euro 564.179,00, oltre interessi e sanzioni. Tale contestazione si basava sulla circostanza che Expedia fosse l’effettiva fornitrice di servizi turistici e sul fatto che questi ultimi non potessero essere qualificati quali pacchetti turistici. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento, con sentenza n. 4779/2016, confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 6559/2017 depositata in data 14/11/2017. 3. Contro la sentenza della CTR Expedia ha proposto ricorso in cassazione con nove motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. La controricorrente, in data 13/01/2026, ha depositato memoria, dove si legge che la [OSCURATO:PERSONA] di Roma I ha trasmesso un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 d .lgs. n. 546 del 19 92 . Ha pertanto chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Considerato che: 1. In via preliminare, con riferimento all’istanza depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 13/01/2026, occorre evidenziare che la stessa risulta depositata solo dalla parte contro ricorrente. La copia dell’accordo depositato è, inoltre, priva della firma della società contribuente. 1.1. Occorre, poi, dare atto che l’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza» (così come sostituito dall’art. 9 d.lgs. n. 156 del 2015) prevede, al primo comma, che «Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia», mentre al quarto comma è previsto che «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.» 2. È pertanto necessario un rinvio all’adunanza camerale del 26/03/2026, fissando alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di copia dell’accordo conciliativo sottoscritto dalle parti o di istanza congiunta ex art. 48, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M rinvia la causa all’adunanza camerale del 26/03/2026, fissando alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la produzione dell’accordo conciliativo recante le loro sottoscrizioni o di istanza congiunta ex art. 48, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026. [OSCURATO:PERSONA]