Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 36520/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natck.a SASSARI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 20433/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Rilevato che i primi due motivi di ricorso — che attengonc al giudizio di penale responsabilità sono reiterativi e aspecifici rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato quali fossero le anomalie strutturali e operative della società che hanno indotto a ritenere che l'omessa consegna della contabilità fosse funzionale ad occultare la mala gestio che la contraddistingueva; Considerato che il terzo motivo di ricorso -- con cui la ricorrente contesta la scelta di non concederle le circostanze attenuanti generiche — è anch'esso aspecifico rispetto alle ragioni per le quali il beneficio è stato negato; la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputata.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Considerato, tuttavia, che la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputata per la durata fissa di dieci anni.

Considerato, infatti, che la necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dalla evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità.

Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni.

Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 8:7 dell'Il marzo 1953.

Ne consegue che , oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio.

Considerato, quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e che ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte».

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Cagliari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natck.a SASSARI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 20433/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Rilevato che i primi due motivi di ricorso — che attengonc al giudizio di penale responsabilità sono reiterativi e aspecifici rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato quali fossero le anomalie strutturali e operative della società che hanno indotto a ritenere che l'omessa consegna della contabilità fosse funzionale ad occultare la mala gestio che la contraddistingueva; Considerato che il terzo motivo di ricorso -- con cui la ricorrente contesta la scelta di non concederle le circostanze attenuanti generiche — è anch'esso aspecifico rispetto alle ragioni per le quali il beneficio è stato negato; la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputata. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato, tuttavia, che la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputata per la durata fissa di dieci anni. Considerato, infatti, che la necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dalla evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 8:7 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che , oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. Considerato, quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e che ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris