CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difendeunitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti principali-controCOMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studioNumero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoData pubblicazione 21/04/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 125, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]-,[OSCURATO:SOCIETA].;-intimate-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.2391/2020, depositata il 18/05/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generaleTommaso Basile, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorsoincidentale e rigettare quello principale.Sentiti i difensori dei ricorrenti principali, del ricorrente incidentalee del controricorrente.1. Con la sentenza n. 2391/2020 la Corte d’appello di Roma,sezione usi civici, ha rigettato il reclamo principale proposto dalComune di [OSCURATO:PERSONA] e i reclami incidentali diGiandomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Commissario agli usi civici per la Regione Puglia n.1/2018.[OSCURATO:PERSONA] agli usi civici, in sede di riassunzione, avevarigettato il ricorso originariamente proposto dal Comune di San2 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026Nicandro Garganico, che nel 1919 aveva chiesto di accertare che,Data pubblicazione 21/04/2026“abolita la feudalità” ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e8 della legge 2 agosto 1806, le acque della laguna di [OSCURATO:SOCIETA],divenute pubbliche a norma della legge 20 dicembre 1914,dovessero essere restituite agli usi comuni della popolazione di SanNicandro e di accertare che, abolito conseguentemente il diritto dipesca, tutto il territorio compreso fra la località [OSCURATO:PERSONA] e ilfiume Api facesse parte dell’agro e del demanio comunale di SanNicandro.Nel giudizio davanti al Commissario si erano costituiti con atto del18 settembre 2015 [OSCURATO:PERSONA] e Giandomenico BenedettoMasselli, quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace nelleprecedenti fasi del processo e deceduto nel 1993. I Masselli hannochiesto al Commissario di accertare e dichiarare “la natura nondemaniale civica dei terreni in oggetto e precisamente dei terreniintestati catastalmente a nome degli intervenienti, ubicati in agro diLesina, località [OSCURATO:PERSONA], contrada Lanzi, e per l’effettodichiarare la natura privata esclusiva dei detti terreni” in capo a sémedesimi. [OSCURATO:PERSONA], senza pronunciarsi sull’ammissibilitàdella loro costituzione, ha affermato che “tutti i diritti di proprietàeventualmente vantati (che nel caso di specie non risultanoadeguatamente documentati) non possono inficiare o invalidarel’esistenza dei diritti civici accertati”. Ad avviso della Corted’appello, la costituzione dei Masselli era sicuramente ammissibile,quali aventi causa di un soggetto già convenuto in giudizio erimasto contumace, ma essi erano subentrati al loro dante causanella stessa posizione processuale, così che deve ritenersi nuova einammissibile la domanda tardivamente formulata soltanto conl’atto di costituzione del 2015, dopo che il loro dante causa non siera costituito nel giudizio e dopo che, esaurita l’attività istruttoria,la causa era già stata rinviata per le conclusioni. La Corte d’appelloha poi rigettato l’appello incidentale del Comune di [OSCURATO:SOCIETA],3 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026ritenendo corretta la compensazione delle spese disposta dalData pubblicazione 21/04/2026Commissario.2. Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione in viaprincipale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e fa valere ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA].Resiste con distinti atti di controricorso, avverso il ricorso principalee avverso il ricorso incidentale, il Comune di San NicandroGarganico.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]Le intimate [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] 2 società agricola s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno proposto difese.Memorie sono state depositata dai Masselli, dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] edal Comune di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. IL RICORSO PRINCIPALE1. Il ricorso principale è articolato in tre motivi tra lorostrettamente connessi: A) il primo motivo contesta “violazione efalsa applicazione dell’art. 293 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”; la Corte d’appello, pur prendendo atto che l’intervento deigermani Masselli è ammissibile, ha poi ritenuto che fosse loropreclusa la proposizione di qualsiasi domanda o richiesta, quandoinvece i ricorrenti non avevano svolto domande nuove, ma meredifese a sostegno della natura privata dei terreni in questione, incontrapposizione alla domanda principale svolta dal Comune circala pretesa natura demaniale civica dei terreni; B) il secondo motivodenuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 2,31, comma 1 della legge n. 1766/1927, ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, in quanto il richiamato comma 1 dell’art. 31 dispone che “iCommissari nei loro procedimento sono dispensati dalla osservanzadelle forme della procedura ordinaria; però prima di provvederedovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le4 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026osservazioni e le istanze”; il processo commissariale è pertanto unData pubblicazione 21/04/2026processo speciale svincolato dalle norme procedurali ordinarie, cosìche la parte contumace può costituirsi in ogni suo momento e fase,svolgendo tutte le difese senza incorrere in alcuna preclusione; C) ilterzo motivo fa valere “nullità della sentenza per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.”, per avere la Corte d’appello rigettato il loro reclamod’appello senza esaminarne il contenuto, avendo erroneamenteassunto che la domanda dei ricorrenti fosse nuova e inammissibile.2. I tre motivi pongono la questione della possibilità per gli eredi diuna parte che sia rimasta contumace in un processo che si è svoltoin primo grado davanti al Commissario per gli usi civici di proporreuna propria domanda, costituendosi in sede di riassunzione di unacausa che ha avuto inizio quasi cento anni prima.3. È opportuno riassumere la vicenda:-Il processo, come già detto, è stato iniziato nel 1919 dal [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Lucera ed è statopoi riassunto davanti al Commissario per gli usi civici di Bari e haad oggetto l’accertamento del confine tra i due Comuni di [OSCURATO:SOCIETA] eSan Nicandro e la determinazione dell’appartenenza all’uno oall’altro Comune dei terreni dell’istmo tra [OSCURATO:PERSONA] e TorreMiletto. Vi sono stati due accordi transattivi: il primo nel 1933,relativo alla divisione dell’uso della pesca, e il secondo nel 1934,con il quale è stata demandata al Commissario la risoluzione dellecontroversie relative alle questioni territoriali, ossia l’accertamentodel confine tra i due territori della tratta che va tra [OSCURATO:PERSONA] eMolino di Lauri e la verifica se e quale parte del territorio deldemanio di [OSCURATO:PERSONA] fosse posseduta con uso civicodagli aventi causa del feudatario di [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo i ricorrenti, nelterritorio il cui confine è oggetto di causa si trovano i terreni diproprietà Masselli ed è per questa ragione che il Commissario, condecreto del 1° agosto 1940, aveva rilevato la necessità di integrare5 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026il giudizio anche nei confronti di alcuni proprietari e tra questi LuigiData pubblicazione 21/04/2026Masselli, padre dei ricorrenti.-Vi è stata una prima sentenza del 1956 del Commissario, che èstata opposta davanti alla Corte d’appello di Roma che, nel 1961,con sentenza confermata dalla Corte di cassazione, ha dichiarato lavalidità dell’accordo del 1934 e ha rimesso la causa alCommissario. Con due sentenze del 1985 il Commissario hadelimitato il confine tra i due Comuni. La sentenza è statareclamata davanti alla Corte d’appello di Roma che, nel 1990, hadichiarato la nullità della sentenza del Commissario perchépronunciata a contraddittorio non integro.-Con sentenza n. 1/2018 il Commissario ha rigettato l’originariadomanda proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].Affermata la propria competenza, il Commissario ha ritenuto che,sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il consulentetecnico d’ufficio e dell’individuazione della linea di confine da questioperata, nessun territorio e demanio del Comune è posseduto dagliaventi causa dell’ex feudatario di [OSCURATO:SOCIETA]. Quanto alla posizione deisoggetti privati “intervenuti”, il Commissario ha rilevato che, poichéla sua competenza esclusiva è limitata all’individuazione dei confinitra i due Comuni e all’accertamento dell’effettiva esistenza di dirittidi uso civico sui terreni in oggetto da parte della comunità diLesina, “tutti i diritti di proprietà eventualmente vantati, che nelcaso di specie non risultano adeguatamente documentati, nonpossono inficiare o invalidare l’esistenza di diritti civici accertati”.-La pronuncia è stata reclamata davanti alla Corte d’appello dalComune di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità dellaconsulenza tecnica d’ufficio, censurandone i risultati e chiedendo diessere reintegrato nel possesso del proprio territorio abusivamenteposseduto dagli aventi causa dell’ex feudatario di [OSCURATO:SOCIETA] e dallostesso Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e soggetto agli usi civici della popolazionesannicandrese da tempo immemorabile. A tale reclamo è stato6 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026riunito il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e GiandomenicoData pubblicazione 21/04/2026Benedetto Masselli, quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA]. I Masselli hannocensurato la sentenza del Commissario, lamentando l’erroneavalutazione della consulenza tecnica d’ufficio e delladocumentazione prodotta circa la loro posizione giuridica echiedendo – come si è già visto supra – che fosse accertata lanatura non demaniale dei terreni a loro intestati e, per l’effetto,fosse dichiarata la natura privata esclusiva di detti fondi in capo adessi. Si è costituito il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto dientrambi i reclami e proponendo reclamo incidentale in relazione alprovvedimento di compensazione tra le parti delle spese di primogrado.-La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, ha ritenutoinfondato il reclamo principale del Comune di San NicandroGarganico, rigettando l’eccezione di nullità della consulenza tecnicad’ufficio e ritenendo che la decisione del Commissario siacorrettamente argomentata e condivisibile. La Corte d’appello hainoltre respinto il gravame dei Masselli. La Corte d’appello haosservato come nel giudizio di reclamo le altre parti abbianoriproposto le eccezioni di inammissibilità dell’intervento e delladomanda formulate dai Masselli in primo grado e come i Massellisiano intervenuti volontariamente in prosecuzione quali coeredi diLuigi Masselli, che era parte convenuta nel giudizio pendente nel1940 e poi riassunto nel 1990 e che era rimasto contumace ed erapoi deceduto nel 1993. Ad avviso della Corte d’appello l’interventodei Masselli era sicuramente ammissibile, quali aventi causa di unsoggetto già convenuto in giudizio e rimasto contumace; gliintervenuti erano subentrati al loro dante causa nella stessaposizione processuale e non potevano quindi compiere atti oformulare richieste che fossero preclusi alla parte già contumace.Di conseguenza, secondo la Corte d’appello deve ritenersi nuova einammissibile la domanda tardivamente formulata dai Masselli con7 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026Data pubblicazione 21/04/2026costituito nel giudizio e persino dopo che, esaurita l’attivitàistruttoria, la causa era stata anche già rinviata per le conclusioni.La loro domanda era quindi inammissibile perché tardivamenteproposta e l’impugnazione doveva essere rigettata. [OSCURATO:PERSONA] ha infine rigettato il reclamo incidentale del Comune diLesina concernente la compensazione delle spese del primo gradodi giudizio.4. Dalla ricostruzione delle vicende del processo emerge come iricorrenti abbiano posto in essere nel 2015 non un atto diintervento, non rivestendo la qualità di terzi rispetto al processo,ma un atto di costituzione tardiva in quanto aventi causa di LuigiMasselli, chiamato in giudizio nel 1940 e mai costituitosi.5. La lunghissima durata del processo che, iniziato nel 1919, èancora oggi pendente, pone il problema della disciplina applicabilealla parte che, rimasta contumace nel 1940, si sia poi costituitasviluppo delle regole in materia di contumacia c.d. volontaria:-nel codice del 1865 la costituzione del contumace era impeditasoltanto dalla pubblicazione della sentenza, ma la comparizionetardiva non riapriva i termini preclusivi già scaduti e la restitutio inintegrum era condizionata alla sussistenza di un legittimoimpedimento;-la disciplina della contumacia non subisce grandi modificazioni conil passaggio al codice del 1940 (entrato in vigore nell’aprile del1942), le cui disposizioni hanno comunque trovato sostanzialeapplicazione ai processi già pendenti a quella data;-il codice del 1940, nella sua stesura originaria, prevede lapossibilità per il contumace di costituirsi in ogni momento delprocesso fino all’udienza in cui la causa è rimessa al collegio; ilcontumace, se può quindi costituirsi durante il corso del processo,deve però accettare il processo nello stato in cui si trova; egli,8 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026infatti, può soltanto disconoscere nella prima udienza o nel termineData pubblicazione 21/04/2026assegnatogli le scritture contro di lui prodotte, ma per essereammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse deveprovare che la nullità della citazione o della sua notificazione gli haimpedito di avere conoscenza del processo o che la sua costituzioneè stata impedita da causa a lui non imputabile;-la c.d. controriforma del 1950 (legge n. 581/1950) si è limitata aprevedere che la rimessione in termini del contumace involontariopossa essere pronunciata anche se il contumace intende svolgere,senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producanoritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già maturaper la decisione rispetto alle parti già costituite;-le riforme degli anni 1990 hanno lasciato immutata la disciplinadella costituzione tardiva del contumace; ciò che è mutato è ladisciplina delle preclusioni;-se prima della legge n. 353/1990, per quanto interessa in questasede, la proposizione nel corso del processo della domanda nuovaera in via di principio vietata, ma poteva divenire ammissibile ovele altre parti avessero su di essa accettato il contraddittorio, dopol’entrata in vigore della riforma l’inammissibilità della domandanuova diviene rilevabile d’ufficio dal giudice e non è più soggettaall’accettazione delle altre parti.6. Torniamo al caso in esame. Ferma la possibilità per i ricorrenti dicostituirsi tardivamente, essi dovevano accettare il processo nellostato in cui si trovava.I Masselli non si sono limitati a fare valere – come sostengono –una mera difesa, ma hanno proposto una domandariconvenzionale. L’oggetto del processo, a seguito del rinvio alCommissario del 1934, era infatti costituito dall’accertamento di untratto del confine tra i Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Lesinae del possesso con uso civico di una parte del territorio del [OSCURATO:PERSONA], così che la richiesta dei ricorrenti di accertare la9 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026natura non demaniale civica dei terreni intestati catastalmente aData pubblicazione 21/04/2026loro nome e per l’effetto di dichiarare la natura privata esclusiva deidetti terreni in capo a sé medesimi va qualificata come domandariconvenzionale, come tale non ammissibile perché tardivamenteproposta.Anche considerando applicabile alla costituzione dei Masselli ladisciplina delle preclusioni precedente alla riforma del 1990,trattandosi di processo pendente alla data del 30 aprile 1995, laproposizione di una nuova domanda nuova da parte loro,contumaci che si sono costituiti più di mezzo secolo dopol’integrazione del contraddittorio nei confronti del loro dante causa,era inammissibile. Come hanno puntualizzato le sezioni unite(Cass., sez. un., n. 4712/1996) il divieto di introdurre unadomanda nuova nel corso del giudizio di primo grado di cui agliartt. 183 e 184 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla "novella"del 1990 era posto a tutela della parte destinataria della domanda,così che la violazione di tale divieto non era sanzionabile inpresenza di un atteggiamento non oppositorio della partemedesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorioo in un comportamento concludente che ne implicassel'accettazione. Nel caso in esame le controparti – v. la pronunciadella Corte d’appello nella parte già supra richiamata – lungidall’accettare, esplicitamente o implicitamente il contraddittoriosulla domanda ne hanno eccepito l’inammissibilità, così checorrettamente la Corte d’appello, alla quale l’eccezione è statariproposta, ha rilevato la novità della domanda.7. La conclusione non muta considerando le regole del processoche si è svolto davanti al Commissario per gli usi civici. È vero chel’art. 31, comma 1, della legge n. 1776/1927 dispone che “icommissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanzadelle forme della procedura ordinaria; però prima di provvederedovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le10 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026osservazioni e le istanze”. Le esigenze di semplificazione nonData pubblicazione 21/04/2026essenziali al contradittorio, cui allude la dispensa per la fasecommissariale prevista dal richiamato comma 1 dell’art. 31, nonpossono però valere - lo hanno precisato le sezioni unite di questaCorte (Cass., sez. un., n. 33012/2018) - per gli snodi fondamentalidel procedimento e tale va sicuramente considerata la disciplinadella contumacia volontaria del convenuto e delle regole checoncernono la sua tardiva costituzione, disciplina che (v. supra) èrimasta sostanzialmente immutata sin dal primo codice diprocedura civile del 1865.8. Il ricorso principale va quindi respinto.II. IL RICORSO INCIDENTALE1. Il ricorso incidentale lamenta “violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c.”: la Corte d’appello ha erroneamenteconfermato il provvedimento di compensazione delle spese delgiudizio formulato dal Commissario e ha erroneamente compensatole spese del giudizio d’appello; il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] haripetutamente insistito nel corso degli anni affinché la causavenisse decisa e i rinvii che si sono succeduti nel tempo non sonoimputabili a sue scelte processuali; fare discendere da fatti nonascrivibili alla responsabilità della parte la decisione di compensarele spese contravviene alla regola di cui all’art. 91 c.p.c.2. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha integrato lamotivazione del primo giudice, che aveva posto alla base delprovvedimento di compensazione integrale delle spese unicamentel’insolita durata del giudizio di primo grado, evidenziando lacomplessità della vicenda esaminata, che coinvolge numerosiinteressi di natura sia pubblica che privata e trae origine da uncontenzioso iniziato sin dai primi del 1900 nel quale si sono avutedue pronunce giurisdizionali del Commissario, poi riformate,nonché accertamenti peritali complessi e corposi.11 di 12Numero registro generale 17341/2020Numero sezionale 1979/2025Numero di raccolta generale 10613/2026Si tratta in effetti di una vicenda peculiare che ha avuto un decorsoData pubblicazione 21/04/2026lunghissimo e che prospetta una questione, quella della possibilitàper il contumace costituitosi tardivamente nel processo davanti alCommissario degli usi civici di proporre domanda riconvenzionale,che non risulta essere stata affrontata da questa Corte dilegittimità. Pertanto, sono ravvisabili nel caso in esame le gravi edeccezionali ragioni individuate dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 77/2018 quale base per il provvedimento dicompensazione delle spese.3. Il ricorso incidentale va quindi respinto.III. Alla luce delle considerazioni appena svolte vanno compensatele spese del presente giudizio tra tutte le parti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti.L’Estensore La PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA] Falaschi12 di 12