CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00505/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13730/2023 R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore, rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Avellino in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 7836/2022, della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIA, Sezione 12, depositata il 12.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2024; Fatti di causa 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Avellino (di seguito IACP) avviso di accertamento n. 1212 del 13.12.2018 per IMU 2013 e chiedeva, per gli immobili assegnati ai beneficiari dal 1988, un’integrazione di pagamento dell’imposta pari ad euro 70.770,00. L’IACP proponeva ricorso deducendo, in particolare, che nell’anno d’imposta oggetto di tassazione era intervenuto il d.l. n. 133 del 2013 con il quale gli immobili oggetto di lite era stati assoggettati alla c.d. «mini-imu», regolarmente corrisposta. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, con sentenza n. 912 del 2019, accoglieva il ricorso. 2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, censurando la nullità della sentenza per parziale omessa pronuncia e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello. 3. L’Istituto autonomo case popolari ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art 13, comma 10 del D.L. 201/2011 e dell’art 1 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ss, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. La CTR è incorsa nella violazione della normativa richiamata in quanto ha ritenuto tutti gli immobili dello IACP come sociali”, il Comune di Avellino censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello ritenuto che gli immobili per cui è causa dovessero essere qualificati come “alloggi sociali”. 2. Con il secondo motivo, si prospetta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art 2697, 1° e 2° comma, c.c., in relazione all’art 360, comma 1 n. 3 c.p.c. La CTR è incorsa nella violazione del principio dell’onere della prova, ritenendo che il comune non avesse provato la tipologia degli alloggi, il ricorrente aveva adempito puntualmente all’onus probandi, mentre lo IACP era tenuto alla prova contraria”. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Occorre soffermarsi sulla disciplina normativa applicabile, ai fini IMU, nell’anno d’imposta 2013, per gli «alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari» (sulla c.d. mini-imu, c.f.r. Sez. 5,13.12.2024, n. 32244, non massim.). Il d.l. n. 54 del 2013 e il d.l. n. 102 del 2013 hanno dapprima sospeso e poi abolito il pagamento della prima rata dell’IMU per le «unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' » (art. 1, comma 1, lett. b del d.l. n. 54 del 2013). Con d.l. n. 133 del 2013 è stato poi previsto, per gli immobili per cui è causa, il versamento di una quota (pari al 40 per cento) dell’eventuale differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per la «prima casa» deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali (la c.d. «mini-imu»). 3.2. Contrariamente rispetto a quanto dedotto dal Comune ricorrente, pertanto, nel caso di specie, relativo all’anno d’imposta 2013, trovano applicazione le ricordate disposizioni di cui al d.l. n. 133 del 2013, in forza delle quali lo IACP, per gli immobili regolarmente assegnati, era tenuto a pagare l’imposta in misura ridotta. In particolare, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, «in assenza di elementi di senso contrario acquisiti o provati nell’ambito della presente controversia le modalità di calcolo da applicare non possono che essere quelle richiamate dallo stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella nota del suo [OSCURATO:PERSONA] del 10 dicembre 2013 ove si rimarca che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e il 40% della maggiore imposta determinata dalla differenza tra l’aliquota fissata dal Comune per l’anno 2013 pari allo 0,6 % e l’aliquota di base pari allo 0,4 %». Le censure relative all’erronea applicazione dell’esenzione relativa agli “immobili sociali”, prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b del d.l. n. 201 del 2011, ma solo a decorrere dal 1.1.2014 (e, dunque, inapplicabili all’anno d’imposta per cui è causa) – esenzione, peraltro, non applicata dal giudice d’appello – sono del tutto infondate. 3.3. Il rigetto del primo motivo porta all’assorbimento del secondo motivo di ricorso. 4.In conclusione, il ricorso va integralmente respinto. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. A carico della ricorrente principale, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente che quantifica in € 5.880,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e Cpa come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel