CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31886/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Perusi;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NARDINOMARIA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti-Avverso la sentenza n. 1126/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Veneziail 27/01/2021, pubblicata il 19/04/2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 31886/2021Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 7660/2026Data pubblicazione 30/03/2026Con atto di citazione notificato in 06/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], MarcoCunego, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NelloZambelli convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al [OSCURATO:PERSONA] perché venisse condannata alla rifusione delle spese, legali e dic.t.u., sostenute nel corso di un procedimento di accertamento tecnicopreventivo instaurato da quest'ultima e conclusosi con relazione peritalesfavorevole alla medesima.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì l'inapplicabilità degliartt. 91 e 96 c.p.c. al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e chiese, insubordine, la riduzione delle somme richieste.Con sentenza n. 1816/2018, depositata il 14/08/2018, il Tribunale diVerona accolse la domanda attorea e condannò la convenuta alla rifusionedella somma di euro 1.696,64 ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 1.449,99 in favoredi [OSCURATO:PERSONA] e della somma di euro 1.308,55 in favore di [OSCURATO:PERSONA] eNello Zambelli, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; rigettò ladomanda ex art. 96 c.p.c.; compensò le spese nella misura di 1/5 e posela restante parte a carico dell'attrice e a favore degli attori nella misura dieuro 3.868,00 per compensi, oltre a euro 234,40 per spese e accessori dilegge; rigettò ogni diversa eccezione, istanza e domanda.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse,nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaNardino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.1126/2021, pubblicata il 19/04/2021, con la quale la Corte d'Appello diVenezia rigettò l'appello e condannò l'appellante alla rifusione delle spesedel grado.Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a sette motivi, illustrati anche con memoria; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNello Zambelli resistono con controricorso, illustrato anche con memoria.Numero registro generale 31886/2021Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 7660/2026Data pubblicazione 30/03/2026Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto erroneamente proposta unadomanda di merito in realtà mai formulata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt.99, 112, 696 bis c.p.c., 8 d.P.R. n. 115 del 2002, 669 quaterdecies c.p.c.,669 septies c.p.c. e 91 e 92 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenutoche gli appellati avessero proposto, in primo grado, domanda di merito,arguibile dal richiamo, contenuto nell’atto di citazione, ai motivi di cui allanarrativa dell’atto introduttivo, senza considerare che le deduzionidifensive delle controparti in ordine all’insussistenza di un terrenocondominiale e alla posizione non confinaria dei propri terreni rispetto aquello dell’attrice avevano la sola finalità di fondare l’unica domandaproposta, ossia quella di condanna della stessa alla rifusione delle spese dilite e di perizia ai sensi dell’art. 96 c.p.c., stante la loro estraneità algiudizio di a.t.p., senza che né nella narrativa dell’atto di citazione, nénelle conclusioni fosse stata formulata alcuna domanda di merito, tant’èche gli stessi appellati avevano tentato in sede di gravame di ovviareall’errore commesso, sostenendo che il loro interesse non fosse quello diaccertare la responsabilità per il crollo del muro, ma soltanto quello divedere affermata la responsabilità della ricorrente, ai fini risarcitori, peraverli evocati in giudizio nonostante la loro estraneità, domanda questamai proposta in primo grado.Era dunque erronea la decisione assunta dai giudici di merito, sia inquanto il procedimento per a.t.p. non era soggetto al criterio dellasoccombenza in assenza di domanda di merito, sia in quanto l’affermatasussistenza dell'azione di merito si poneva in contrasto con la qualificadata all'azione dal giudice di primo grado, secondo il quale l'azioneproposta aveva a oggetto la mera rifusione delle spese legali.Numero registro generale 31886/2021Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 7660/2026Data pubblicazione 30/03/20262. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimità dellasentenza impugnata nella parte in cui ha applicato il principio disoccombenza al giudizio di accertamento tecnico preventivo e in assenzadi una domanda di merito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 696 bisc.p.c., 8 d.P.R. n. 115 del 2002, 669 quaterdecies e 669 septies c.p.c., peravere i giudici di merito erroneamente ritenuto proposta una domanda dimerito in realtà mai formulata ed essersi di conseguenza posti inviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto avevano finito conl'applicare il criterio della soccombenza a un giudizio di accertamentotecnico preventivo che ne è invece sottratto, trovando, per esso,applicazione il diverso criterio di cui all’art. 8 d.P.R. n. 115 del 2002,secondo cui l’onere delle spese resta a carico della parte che compie irelativi atti, e applicandosi quello della soccombenza al solo giudizio dimerito, oppure in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per l’avvio disiffatto procedimento.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'erroneità della sentenzaimpugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e laviolazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere igiudici di merito ritenuto insussistente il dedotto vizio di ultra petizionerispetto a una domanda di merito mai formulata, sostenendo che la parteavesse enunciato tale domanda e che il giudice di merito l'avesseesaminata, senza considerare che una siffatta domanda di merito non erastata ritualmente formulata e che, dunque, il vizio di ultrapetizione dovevaconsiderarsi sussistente.I primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono fondati.Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg.c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cuisegue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice,Numero registro generale 31886/2021Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 7660/2026Data pubblicazione 30/03/2026senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo alregolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presuppostisui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione inordine alle spese, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. Sez. 6 -2,26/10/2015, n. 21756; Cass. Sez. 2, 30/09/2015, n. 19498; Cass. Sez. 2,19/11/2004, n. 21888).Il regolamento delle spese è, infatti, ancorato alla valutazione dellasoccombenza, la quale, presupponendo l'accertamento della fondatezza omeno della pretesa fatta valere dall'attore, esula dalla funzionedell'accertamento tecnico preventivo, restando di esclusiva competenzadel giudizio di merito, sicché le spese dell'accertamento tecnico preventivodevono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parterichiedente nel successivo giudizio di merito, nel quale l'accertamentotecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi dicompensazione, a carico del soccombente (cfr. anche Cass., Sez. 6-2,17/8/2017, n. 20139; Cass. Sez. 3, 08/06/2017, n. 14268; Cass., Sez. 6-1, 15/3/2012, n. 4156).La funzione probatoria dell'accertamento è infatti stimolata da una parteche si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbeanche non attivarsi e che deve, pertanto, farsi carico in via provvisoria edesclusiva delle anticipazioni necessarie. Soltanto nel successivo giudizio dimerito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) questi costi verrannoin considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi dipossibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente, e daliquidare in un unico contesto (Cass., Sez. 6-2, 18/10/2016, n. 21045;Cass.; Sez. 3, 27/7/2005, n. 15672).È in ragione di ciò che, come già chiarito da questa Corte, ilprovvedimento di liquidazione delle spese a carico (anche) di una partediversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge,ha natura decisoria e carattere definitivo, e può perciò essere impugnatoNumero registro generale 31886/2021Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 7660/2026Data pubblicazione 30/03/2026con ricorso straordinario per cassazione (Cass., Sez. 6-2, 18/10/2016, n.21045).Nella specie, giudici di merito hanno respinto il motivo di appello col qualeera stata eccepita l’inammissibilità della richiesta di liquidazione dellespese del procedimento di a.t.p. dovuta alla mancata proposizione delladomanda di merito, sostenendo che la questione non era stata maisollevata nella precedente fase di giudizio ed era anche infondata,risultando dall’esame degli atti del giudizio che la parte appellata aveva“concluso per l’accertamento dei motivi di cui alla narrativa del propriovarie circostanze fattuali allegate quanto alla negligenza della convenutanel proporre il ricorso per a.t.p.” e atte a giustificare “l'accoglimento dellacorrelata condanna da parte del Tribunale”, e che non vi era dubbio che“la domanda di merito accolta dal primo giudice” fosse “stata debitamenteproposta e ritualmente decisa all'esito dell'istruttoria, ancorchédocumentale, compiuta nella precedente fase di giudizio”.A ben vedere, però, con l’atto di citazione, che questa Corte, in quantogiudice del fatto processuale, può esaminare e interpretare direttamente,stante il denunciato error in procedendo dovuto a extra petizione, gli attorinon avevano affatto chiesto che si accertasse, nel merito, la questioneoggetto del procedimento per a.t.p., ma avevano domandato che venisseaccertato il danno loro procurato (e da quantificarsi in misura pari allespese processuali affrontate) dall’asserita condotta processualenegligente posta in essere dalla convenuta, la quale li aveva evocati nelprocedimento di a.t.p. al fine di verificare le cause dello smottamento, cheaveva interessato la sua proprietà, senza accertarsi se fosse configurabileun condominio, con sussistenza di beni comuni (come da lei dedotto), sele rispettive proprietà fossero confinanti e se i resistenti fossero anchetitolari di proprietà esclusive, come risultante dall’atto di citazione.Numero registro generale 31886/2021Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 7660/2026Data pubblicazione 30/03/2026È dunque evidente che la questione sottoposta all’esame del Tribunalenulla aveva a che vedere con il merito della contesa e che la pronunciasulle spese del procedimento per a.t.p. non era la conseguenzadell’accertamento sulla fondatezza o meno delle originarie pretese dellaricorrente.Infatti, con specifico riferimento all’accertamento ex art. 696 bis c.p.c.,questa Corte ha chiarito che le relative spese non hanno natura giudiziale,ma rientrano tra quelle stragiudiziali sopportate dalla parte prima dellalite, con la conseguenza che, in questa fase, le spese del procedimento, inquanto propriamente stragiudiziali, non possono essere oggetto di alcunaautonoma statuizione, potendo il giudice liquidare unicamente il compensodel tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente, nelcui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del2002, e possono, invece, essere liquidate all’esito del giudizio di merito,come danno emergente, purché provate e documentate (Cass., Sez. 2,27/2/2024, n. 34540; Cass., Sez. 3, 6/11/2023, n. 30854; sulle spese diassistenza legale stragiudiziale vedi Cass., Sez. 6-3, 2/2/2018, n. 2644).4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l'erroneità della sentenzaimpugnata per violazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 696 bis e698 c.p.c., l'erroneità e contraddittorietà della motivazione per violazionedell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per motivazione assente,apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa oincomprensibile, e la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,per avere i giudici di merito ritenuto non necessaria l'acquisizione formaledel fascicolo dell’a.t.p..5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l'erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto privo di pregio il quarto motivod'appello, la violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 96 c.p.c., laNumero registro generale 31886/2021Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 7660/2026Data pubblicazione 30/03/2026violazione e/o erronea applicazione dell’art. 696 bis c.p.c. e 8 d.P.R. n.115 del 2002, nonché la violazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., e la contraddittorietà della motivazione, per avere i giudici dimerito ritenuto che fosse stata proposta una domanda di merito in realtàmai formulata ed erroneamente ricondotta a una non meglio specificatanegligenza dell'appellante nel proporre un ricorso per accertamentotecnico preventivo, errato nei presupposti e infondato nella parte tecnica,in assenza di qualsivoglia domanda di accertamento e/o di merito in talsenso.6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta l'erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui i giudici di secondo grado avevano ritenutoinfondato il quinto motivo d'appello relativo all'incongruenza dellaliquidazione delle spese legali e peritali di cui alla sentenza di primo gradoin assenza di una preventiva verifica della loro congruità e dunque perviolazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e la violazioneai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per motivazione assente.7. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta, infine, l'erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui i giudici di secondo grado avevanoritenuto infondato il quinto motivo d'appello relativo al regolamento dellespese di lite, poste per 4/5 a carico della ricorrente e per 1/5 a carico degliappellati- odierni resistenti; la violazione di legge ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.; la violazione ed erronea e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che avevaintrodotto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, perché i giudici di merito non avevano consideratola fondatezza delle doglianze della ricorrente e avrebbero, perciò, dovutocondannare le controparti alla rifusione delle spese di lite di entrambi igradi del giudizio in suo favore, oltre ad avere disposto la condanna alNumero registro generale 31886/2021Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 7660/2026Data pubblicazione 30/03/2026pagamento del doppio contributo in assenza dei presupposti di legge,considerata la fondatezza dei motivi esposti.I motivi dal quarto al settimo restano assorbiti, in senso proprio,dall’accoglimento dei primi tre.In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso e dichiaraassorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso