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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23289/2026

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tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilian. 5917/2024 depositata il 29/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna ha emesso nei confronti di AngelaPaviano due inviti al pagamento, relativi ai contributi consortili per opereirrigue dovuti per gli anni 2019 e 2020, comunicati a mezzo posta ordinariae riferiti, rispettivamente, agli importi di euro 1.639,80 e di euro 912,16.

LaNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026contribuente ha ricevuto tali avvisi nel corso del 2021 e li ha impugnatideducendo, in via principale, il difetto di motivazione degli atti, nonché, invia subordinata, l’insussistenza del presupposto impositivo per mancanza diun valido piano di classifica e, comunque, l’infondatezza della pretesacontributiva.2.

La contribuente ha adito la Commissione tributaria provinciale diEnna, la quale, con sentenza n. 615/2022, depositata il 1° agosto 2022, haaccolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo al viziodi motivazione degli avvisi di pagamento e ha annullato gli atti impugnati,con condanna del Consorzio alle spese di lite.3.

Avverso tale decisione il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha propostoappello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,insistendo sulla legittimità e sufficienza motivazionale degli avvisi dipagamento e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.

Lacontribuente si è costituita nel giudizio di appello, eccependo, tra l’altro,l’inammissibilità del gravame per tardività e per carenza di legittimazioneriforma regionale dei consorzi di bonifica.4.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, consentenza n. 5917/2024, depositata il 29 luglio 2024, ha dichiaratoinammissibile l’appello.

In particolare, il giudice di secondo grado haritenuto assorbente la questione della legittimazione ad agire, rilevandod’ufficio che il Consorzio di Bonifica 6 Enna non esisteva più quale soggettogiuridico autonomo, essendo stato accorpato, ai sensi dell’art. 13 della leggeregionale siciliana n. 5 del 2014, nel Consorzio di Bonifica della SiciliaOrientale.

La Corte ha affermato che, a seguito di tale accorpamento, si eraverificata una successione a titolo universale tra enti pubblici e che l’asserito“mandato senza rappresentanza” conferito al consorzio soppresso per lariscossione dei contributi risultava giuridicamente illegittimo, poichéNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026l’esercizio di pubbliche funzioni in assenza di una espressa previsione dilegge.

Sulla base di tali considerazioni, l’appello è stato dichiaratoinammissibile e il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spesedel grado in favore della contribuente.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistito concontroricorso il contribuente.7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaex art. 360, comma I, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 101, comma II,112 c.p.c. e 1, comma II, d.lgs. 546/1992.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna denuncia la radicale nullitàdella sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaper essersi pronunciata su una questione non introdotta dalle parti, ossia laviolazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014 e la conseguenteinesistenza giuridica del Consorzio appellante.

Secondo il ricorrente, dettaquestione non era stata mai sollevata dalla contribuente né in primo gradoné in appello, né era stata oggetto di trattazione da parte del giudice diprime cure, sicché la sua rilevazione officiosa avrebbe determinato unadecisione ultra petita, in violazione dell’art. 112 c.p.c.

Si sostiene, inoltre,che la Corte territoriale avrebbe adottato una motivazione standardizzata,riferibile a una pluralità di controversie analoghe, senza verificare se nelcaso concreto la questione della sopravvenuta inesistenza del Consorziorientrasse effettivamente nel thema decidendum.

Da ciò deriverebbe anchela violazione dell’art. 101, comma II, c.p.c., non avendo il giudice d’appellopreviamente instaurato il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio,con assegnazione alle parti del termine per interloquire, come imposto –secondo il ricorrente – anche nel processo tributario dall’art. 1, comma II,Numero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il ricorrente esclude, infine, che la questionepotesse essere qualificata come mera carenza di legitimatio ad causamrilevabile d’ufficio, sostenendo che, anche sotto tale profilo, il giudiceavrebbe dovuto attenersi alla prospettazione delle parti e non introdurred’ufficio una questione nuova, con effetti decisori preclusivi del grado diappello, configurandosi così una sentenza “della terza via” o “a sorpresa”,lesiva del diritto di difesa.1.1.

La controricorrente ha chiesto il rigetto del primo motivo,sostenendone l’infondatezza, evidenziando che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado ha correttamente rilevato d’ufficio la carenza dilegitimatio ad causam del Consorzio appellante, trattandosi di soggetto nonpiù esistente per effetto dell’accorpamento disposto dall’art. 13 della l.r. n.5 del 2014, con successione del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa della contribuente, la questione attiene allaregolarità del contraddittorio e alla titolarità del potere di promuovere ilgiudizio e, come tale, è pacificamente rilevabile d’ufficio in ogni stato egrado del processo, anche in sede di legittimità, senza che sia necessarioun previo contraddittorio ex art. 101, comma II, c.p.c.

Trattandosi di unaquestione di diritto, non vi sarebbe spazio per la configurazione di unadecisione “a sorpresa”.

La controricorrente aggiunge che la motivazionedella sentenza impugnata si fonda su una lettura letterale e sistematicadella normativa regionale e sul principio della successione a titolo universaletra enti pubblici, con conseguente inesistenza giuridica del Consorzio diBonifica 6 Enna e inammissibilità dell’appello da esso proposto.

Ne deriva,ad avviso della resistente, l’insussistenza di qualsiasi violazione degli artt.101 e 112 c.p.c., dovendosi escludere sia l’ultra petizione sia la lesione deldiritto di difesa.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c.Numero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Consorzio ricorrente sostiene che l’atto impugnato dal contribuenteera un mero avviso di pagamento di contributi consortili, comunicato amezzo posta ordinaria, privo di natura provvedimentale tipica e non inclusotra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ne deriva, sempre secondo il ricorrente, che l’impugnazione sarebbe stataammissibile solo per contestare la legittimità sostanziale dell’obbligazionetributaria, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente accoltocensure di carattere meramente formale, quali l’asserita inesistenzadell’atto per difetto di legittimazione dell’ente emittente e la mancanza disottoscrizione, che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.2.1.

Nel controricorso si replica che l’avviso di pagamento eraautonomamente impugnabile in quanto recava una pretesa tributariacompiuta e immediatamente lesiva, con indicazione delle ragioni fattuali egiuridiche della pretesa, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilcontribuente era legittimato a far valere non solo vizi sostanziali, ma ancheprofili di legittimità dell’atto, ivi compresa la carenza del potere impositivoin capo all’ente che lo aveva emesso.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs 546/1992 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano omesso ogniverifica sulla tempestività del ricorso introduttivo del contribuente,nonostante l’avviso di pagamento fosse stato comunicato senza data certa.A suo dire, l’onere di provare la proposizione del ricorso nel termine disessanta giorni gravava sul contribuente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., e la mancata dimostrazione di talerequisito avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità delricorso originario.3.1.

Nel controricorso si osserva, in via preliminare, che il motivo èinammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo ilNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026ricorrente ricostruito compiutamente le circostanze di fatto relative allaconoscenza dell’atto.

In via subordinata, si deduce l’infondatezza dellacensura, evidenziando che l’avviso era stato trasmesso a mezzo postaordinaria, priva di data certa, sicché non era possibile individuare concertezza il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione; in talesituazione, l’onere probatorio non poteva gravare sul contribuente, masull’ente impositore che aveva scelto una modalità di comunicazioneinidonea a fornire prova della data di ricezione.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre2017) 97, commi II e III, Cost., degli artt. 24, 111 Cost, 100, 323 c.p.c.,49, 50 e 52 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto che la riforma regionale del 2014 abbia determinatol’estinzione del Consorzio di Bonifica 6 Enna, con conseguente nullità dellasua costituzione in giudizio.

Sostiene che l’art. 13 della legge regionale n. 5del 2014 non avrebbe soppresso i consorzi territoriali, ma si sarebbe limitatoa unificarne gli ambiti operativi in due macro-consorzi, prevedendo unregime transitorio nel quale i consorzi accorpati avrebbero continuato aoperare, come confermato dal regolamento di organizzazione e dallesuccessive deliberazioni regionali.4.1.

Nel controricorso si eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilitàdel motivo per violazione dell’art. 372 c.p.c., poiché fondato su documentinon prodotti nei gradi di merito.

Nel merito, si sostiene che la correttainterpretazione dell’art. 13 citato conduce a ritenere avvenuta una vera epropria successione tra enti pubblici, con estinzione giuridica dei consorziNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026accorpati e subentro a titolo universale del nuovo Consorzio della SiciliaOrientale, con conseguente carenza di legittimazione del Consorzio 6 Ennaa stare in giudizio e a esercitare poteri impositivi.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi II e III, Cost., 21 septies L.241/1990, 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19,commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) eDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inrelazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla Corte di merito,del rapporto intercorrente tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ilConsorzio 6 Enna come illegittimo “mandato senza rappresentanza”,ritenuto incompatibile con l’esercizio di pubbliche funzioni.

Sostiene che ladeliberazione commissariale avrebbe in realtà previsto una legittima delegainterorganica, idonea a consentire al Consorzio 6 Enna di continuare aemettere avvisi di pagamento e a riscuotere i contributi consortili nelperiodo transitorio.Nel controricorso si eccepisce, anche per questo motivo,l’inammissibilità per violazione dell’art. 372 c.p.c., in quanto fondato sudocumenti nuovi, e se ne deduce comunque l’infondatezza nel merito,osservando che la delega di poteri impositivi tra enti pubblici è ammissibilesolo in presenza di una espressa previsione legislativa, nella specieinsussistente.

Ne conseguirebbe che l’atto impugnato dal contribuente èstato correttamente ritenuto nullo per incompetenza assoluta dell’organoche lo ha emanato.Numero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/20266.

Ciò premesso quanto al contenuto dei motivi di ricorso, vannoinnanzitutto analizzate le questioni preliminari sollevate dal contribuente,cui ha replicato, con memoria, il Consorzio ricorrente.7.

È stata in primo luogo preliminarmente eccepita l’inammissibilitàdel ricorso per difetto di legitimatio ad causam del ricorrente, assumendosiche il Consorzio di Bonifica 6 Enna non fosse più esistente a seguitodell’accorpamento disposto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5del 2014, con conseguente carenza di legittimazione attiva a proporrel’impugnazione.Tale eccezione deve essere respinta.Invero questa Corte si è già pronunciata sullo specifico tema conarticolata argomentazione (Cass. 19/03/2026, n. 6611), con la quale èpervenuta alla conclusione, da intendersi in questa sede interamenterichiamata, cui non vi è ragione di discostarsi, che l’accorpamento deiconsorzi ex l.r.

Sicilia n. 5/2014 non determina l’immediata estinzione deglienti preesistenti, ma dà luogo a un processo graduale; fino al suocompletamento, i consorzi accorpati conservano la propria soggettività erestano legittimati all’esercizio delle funzioni loro affidate, inclusa quellaimpositiva.8.

Sempre in via preliminare parte controricorrente ha altresì eccepitola tardività dell’appello incardinato dal predetto consorzio (da cui fa derivarel’inammissibilità del ricorso per cassazione) perché notificato, a mezzop.e.c., in data 26.02.2023, cioè quando era già decorso il termine breve disessanta giorni dalla notifica (Cass. n. 2303 del 25.01.2023; Cass., SezioniUnite, ordinanza n. 21884 del 11 luglio 2022).8.1.

Tale eccezione deve ritenersi fondata.Il controricorrente deduce (p. 11 controricorso per cassazione) che ilricorso in appello è stato notificato oltre il termine breve di sessanta giornidalla notifica della sentenza di primo grado, in quanto la stessa di eraNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026perfezionata con notifica a mani, in data 18.10.2022, direttamente alConsorzio di Bonifica 6 Enna.[OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tale circostanza, ma al contrario hadedotto solamente che dovesse essere prospettata con ricorso incidentale.8.2.

Orbene tale ultima affermazione non trova confermanell’orientamento di questa Corte di legittimità che, esprimendosi a Sezioniunite, ha posto una distinzione relativa al formarsi del giudicato in relazionealle c.d. questioni fondanti: in tema di giudicato implicito, la parte che hainteresse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base allanorma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso dipronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, èonerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cuiomissione determina la formazione del giudicato interno sulla questioneprocessuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivodi gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto algiudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare perla prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i viziprocessuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato egrado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessarilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesiin cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una"ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sullaquestione processuale implicata (Cass., Sez.

U., 29/08/2025, n.24172 (Rv. 675787 - 01)).8.3.

L’appello relativo alla presente controversia, alla luce delleincontestate date della notifica della decisione e di quella della successivaproposizione del ricorso in appello, risulta dunque tardivo, e l’analisi dellaquestione, in quanto fondante poiché in grado di determinareNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026l’ammissibilità, non necessitava di proposizione di appello incidentale,contrariamente a quanto dedotto in replica.L’eccezione risulta quindi fondata e meritevole di accoglimento.8.4.

Va rilevato sul punto che l’art. 38 cc. 2 e 3 d.lgs. 546/1992dispone testualmente:

2. Le parti hanno l'onere di provvederedirettamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a normadell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copiaautentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenzaconsegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito odella spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamenteall'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta el'inserisce nel fascicolo d'ufficio.3.

Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza,si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile.

Taledisposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avereavuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso edella comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza .Stando al tenore della norma - che fa riferimento all’ipotesi incui nessuna delle parti provveda alla notificazione (e non, quindi, al casodel mancato successivo deposito) - si deve concludere che tale disposizionedetermini l’applicazione del c.d. termine lungo solo in caso di assenza (o allimite di inesistenza) di notificazione della sentenza, la quale invece, nelcaso di specie, è, per incontestata circostanza, pacificamente avvenuta il18.10.2022.Si era quindi soggetti al termine breve di decadenza.9.

Alla fondatezza della eccezione preliminare consegue la cassazionesenza rinvio - ai sensi dell’art. 382, c. 3, secondo periodo, c.p.c. - dellasentenza gravata, stante la accertata inammissibilità dell’appello.10.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmentecompensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicendaNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026processuale e dell'esito della controversia, atteso che la definizione delgiudizio consegue all'accoglimento di una questione preliminareconcernente il giudizio di appello, avente carattere assorbente, che haimpedito l'esame dei motivi del ricorso di cassazione, in base ainterpretazione non univoca in sede giurisprudenziale.

P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.3 c.p.c., dichiarando inammissibile l’appello.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilian. 5917/2024 depositata il 29/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna ha emesso nei confronti di AngelaPaviano due inviti al pagamento, relativi ai contributi consortili per opereirrigue dovuti per gli anni 2019 e 2020, comunicati a mezzo posta ordinariae riferiti, rispettivamente, agli importi di euro 1.639,80 e di euro 912,16. LaNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026contribuente ha ricevuto tali avvisi nel corso del 2021 e li ha impugnatideducendo, in via principale, il difetto di motivazione degli atti, nonché, invia subordinata, l’insussistenza del presupposto impositivo per mancanza diun valido piano di classifica e, comunque, l’infondatezza della pretesacontributiva.2. La contribuente ha adito la Commissione tributaria provinciale diEnna, la quale, con sentenza n. 615/2022, depositata il 1° agosto 2022, haaccolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo al viziodi motivazione degli avvisi di pagamento e ha annullato gli atti impugnati,con condanna del Consorzio alle spese di lite.3. Avverso tale decisione il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha propostoappello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,insistendo sulla legittimità e sufficienza motivazionale degli avvisi dipagamento e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Lacontribuente si è costituita nel giudizio di appello, eccependo, tra l’altro,l’inammissibilità del gravame per tardività e per carenza di legittimazioneriforma regionale dei consorzi di bonifica.4. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, consentenza n. 5917/2024, depositata il 29 luglio 2024, ha dichiaratoinammissibile l’appello. In particolare, il giudice di secondo grado haritenuto assorbente la questione della legittimazione ad agire, rilevandod’ufficio che il Consorzio di Bonifica 6 Enna non esisteva più quale soggettogiuridico autonomo, essendo stato accorpato, ai sensi dell’art. 13 della leggeregionale siciliana n. 5 del 2014, nel Consorzio di Bonifica della SiciliaOrientale. La Corte ha affermato che, a seguito di tale accorpamento, si eraverificata una successione a titolo universale tra enti pubblici e che l’asserito“mandato senza rappresentanza” conferito al consorzio soppresso per lariscossione dei contributi risultava giuridicamente illegittimo, poichéNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026l’esercizio di pubbliche funzioni in assenza di una espressa previsione dilegge. Sulla base di tali considerazioni, l’appello è stato dichiaratoinammissibile e il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spesedel grado in favore della contribuente.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistito concontroricorso il contribuente.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaex art. 360, comma I, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 101, comma II,112 c.p.c. e 1, comma II, d.lgs. 546/1992.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna denuncia la radicale nullitàdella sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaper essersi pronunciata su una questione non introdotta dalle parti, ossia laviolazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014 e la conseguenteinesistenza giuridica del Consorzio appellante. Secondo il ricorrente, dettaquestione non era stata mai sollevata dalla contribuente né in primo gradoné in appello, né era stata oggetto di trattazione da parte del giudice diprime cure, sicché la sua rilevazione officiosa avrebbe determinato unadecisione ultra petita, in violazione dell’art. 112 c.p.c. Si sostiene, inoltre,che la Corte territoriale avrebbe adottato una motivazione standardizzata,riferibile a una pluralità di controversie analoghe, senza verificare se nelcaso concreto la questione della sopravvenuta inesistenza del Consorziorientrasse effettivamente nel thema decidendum. Da ciò deriverebbe anchela violazione dell’art. 101, comma II, c.p.c., non avendo il giudice d’appellopreviamente instaurato il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio,con assegnazione alle parti del termine per interloquire, come imposto –secondo il ricorrente – anche nel processo tributario dall’art. 1, comma II,Numero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorrente esclude, infine, che la questionepotesse essere qualificata come mera carenza di legitimatio ad causamrilevabile d’ufficio, sostenendo che, anche sotto tale profilo, il giudiceavrebbe dovuto attenersi alla prospettazione delle parti e non introdurred’ufficio una questione nuova, con effetti decisori preclusivi del grado diappello, configurandosi così una sentenza “della terza via” o “a sorpresa”,lesiva del diritto di difesa.1.1. La controricorrente ha chiesto il rigetto del primo motivo,sostenendone l’infondatezza, evidenziando che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado ha correttamente rilevato d’ufficio la carenza dilegitimatio ad causam del Consorzio appellante, trattandosi di soggetto nonpiù esistente per effetto dell’accorpamento disposto dall’art. 13 della l.r. n.5 del 2014, con successione del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa della contribuente, la questione attiene allaregolarità del contraddittorio e alla titolarità del potere di promuovere ilgiudizio e, come tale, è pacificamente rilevabile d’ufficio in ogni stato egrado del processo, anche in sede di legittimità, senza che sia necessarioun previo contraddittorio ex art. 101, comma II, c.p.c. Trattandosi di unaquestione di diritto, non vi sarebbe spazio per la configurazione di unadecisione “a sorpresa”. La controricorrente aggiunge che la motivazionedella sentenza impugnata si fonda su una lettura letterale e sistematicadella normativa regionale e sul principio della successione a titolo universaletra enti pubblici, con conseguente inesistenza giuridica del Consorzio diBonifica 6 Enna e inammissibilità dell’appello da esso proposto. Ne deriva,ad avviso della resistente, l’insussistenza di qualsiasi violazione degli artt.101 e 112 c.p.c., dovendosi escludere sia l’ultra petizione sia la lesione deldiritto di difesa.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c.Numero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Consorzio ricorrente sostiene che l’atto impugnato dal contribuenteera un mero avviso di pagamento di contributi consortili, comunicato amezzo posta ordinaria, privo di natura provvedimentale tipica e non inclusotra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ne deriva, sempre secondo il ricorrente, che l’impugnazione sarebbe stataammissibile solo per contestare la legittimità sostanziale dell’obbligazionetributaria, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente accoltocensure di carattere meramente formale, quali l’asserita inesistenzadell’atto per difetto di legittimazione dell’ente emittente e la mancanza disottoscrizione, che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.2.1. Nel controricorso si replica che l’avviso di pagamento eraautonomamente impugnabile in quanto recava una pretesa tributariacompiuta e immediatamente lesiva, con indicazione delle ragioni fattuali egiuridiche della pretesa, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilcontribuente era legittimato a far valere non solo vizi sostanziali, ma ancheprofili di legittimità dell’atto, ivi compresa la carenza del potere impositivoin capo all’ente che lo aveva emesso.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs 546/1992 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano omesso ogniverifica sulla tempestività del ricorso introduttivo del contribuente,nonostante l’avviso di pagamento fosse stato comunicato senza data certa.A suo dire, l’onere di provare la proposizione del ricorso nel termine disessanta giorni gravava sul contribuente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., e la mancata dimostrazione di talerequisito avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità delricorso originario.3.1. Nel controricorso si osserva, in via preliminare, che il motivo èinammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo ilNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026ricorrente ricostruito compiutamente le circostanze di fatto relative allaconoscenza dell’atto. In via subordinata, si deduce l’infondatezza dellacensura, evidenziando che l’avviso era stato trasmesso a mezzo postaordinaria, priva di data certa, sicché non era possibile individuare concertezza il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione; in talesituazione, l’onere probatorio non poteva gravare sul contribuente, masull’ente impositore che aveva scelto una modalità di comunicazioneinidonea a fornire prova della data di ricezione.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre2017) 97, commi II e III, Cost., degli artt. 24, 111 Cost, 100, 323 c.p.c.,49, 50 e 52 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto che la riforma regionale del 2014 abbia determinatol’estinzione del Consorzio di Bonifica 6 Enna, con conseguente nullità dellasua costituzione in giudizio. Sostiene che l’art. 13 della legge regionale n. 5del 2014 non avrebbe soppresso i consorzi territoriali, ma si sarebbe limitatoa unificarne gli ambiti operativi in due macro-consorzi, prevedendo unregime transitorio nel quale i consorzi accorpati avrebbero continuato aoperare, come confermato dal regolamento di organizzazione e dallesuccessive deliberazioni regionali.4.1. Nel controricorso si eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilitàdel motivo per violazione dell’art. 372 c.p.c., poiché fondato su documentinon prodotti nei gradi di merito. Nel merito, si sostiene che la correttainterpretazione dell’art. 13 citato conduce a ritenere avvenuta una vera epropria successione tra enti pubblici, con estinzione giuridica dei consorziNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026accorpati e subentro a titolo universale del nuovo Consorzio della SiciliaOrientale, con conseguente carenza di legittimazione del Consorzio 6 Ennaa stare in giudizio e a esercitare poteri impositivi.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi II e III, Cost., 21 septies L.241/1990, 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19,commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) eDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inrelazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla Corte di merito,del rapporto intercorrente tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ilConsorzio 6 Enna come illegittimo “mandato senza rappresentanza”,ritenuto incompatibile con l’esercizio di pubbliche funzioni. Sostiene che ladeliberazione commissariale avrebbe in realtà previsto una legittima delegainterorganica, idonea a consentire al Consorzio 6 Enna di continuare aemettere avvisi di pagamento e a riscuotere i contributi consortili nelperiodo transitorio.Nel controricorso si eccepisce, anche per questo motivo,l’inammissibilità per violazione dell’art. 372 c.p.c., in quanto fondato sudocumenti nuovi, e se ne deduce comunque l’infondatezza nel merito,osservando che la delega di poteri impositivi tra enti pubblici è ammissibilesolo in presenza di una espressa previsione legislativa, nella specieinsussistente. Ne conseguirebbe che l’atto impugnato dal contribuente èstato correttamente ritenuto nullo per incompetenza assoluta dell’organoche lo ha emanato.Numero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/20266. Ciò premesso quanto al contenuto dei motivi di ricorso, vannoinnanzitutto analizzate le questioni preliminari sollevate dal contribuente,cui ha replicato, con memoria, il Consorzio ricorrente.7. È stata in primo luogo preliminarmente eccepita l’inammissibilitàdel ricorso per difetto di legitimatio ad causam del ricorrente, assumendosiche il Consorzio di Bonifica 6 Enna non fosse più esistente a seguitodell’accorpamento disposto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5del 2014, con conseguente carenza di legittimazione attiva a proporrel’impugnazione.Tale eccezione deve essere respinta.Invero questa Corte si è già pronunciata sullo specifico tema conarticolata argomentazione (Cass. 19/03/2026, n. 6611), con la quale èpervenuta alla conclusione, da intendersi in questa sede interamenterichiamata, cui non vi è ragione di discostarsi, che l’accorpamento deiconsorzi ex l.r. Sicilia n. 5/2014 non determina l’immediata estinzione deglienti preesistenti, ma dà luogo a un processo graduale; fino al suocompletamento, i consorzi accorpati conservano la propria soggettività erestano legittimati all’esercizio delle funzioni loro affidate, inclusa quellaimpositiva.8. Sempre in via preliminare parte controricorrente ha altresì eccepitola tardività dell’appello incardinato dal predetto consorzio (da cui fa derivarel’inammissibilità del ricorso per cassazione) perché notificato, a mezzop.e.c., in data 26.02.2023, cioè quando era già decorso il termine breve disessanta giorni dalla notifica (Cass. n. 2303 del 25.01.2023; Cass., SezioniUnite, ordinanza n. 21884 del 11 luglio 2022).8.1. Tale eccezione deve ritenersi fondata.Il controricorrente deduce (p. 11 controricorso per cassazione) che ilricorso in appello è stato notificato oltre il termine breve di sessanta giornidalla notifica della sentenza di primo grado, in quanto la stessa di eraNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026perfezionata con notifica a mani, in data 18.10.2022, direttamente alConsorzio di Bonifica 6 Enna.[OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tale circostanza, ma al contrario hadedotto solamente che dovesse essere prospettata con ricorso incidentale.8.2. Orbene tale ultima affermazione non trova confermanell’orientamento di questa Corte di legittimità che, esprimendosi a Sezioniunite, ha posto una distinzione relativa al formarsi del giudicato in relazionealle c.d. questioni fondanti: in tema di giudicato implicito, la parte che hainteresse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base allanorma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso dipronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, èonerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cuiomissione determina la formazione del giudicato interno sulla questioneprocessuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivodi gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto algiudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare perla prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i viziprocessuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato egrado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessarilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesiin cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una"ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sullaquestione processuale implicata (Cass., Sez. U., 29/08/2025, n.24172 (Rv. 675787 - 01)).8.3. L’appello relativo alla presente controversia, alla luce delleincontestate date della notifica della decisione e di quella della successivaproposizione del ricorso in appello, risulta dunque tardivo, e l’analisi dellaquestione, in quanto fondante poiché in grado di determinareNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026l’ammissibilità, non necessitava di proposizione di appello incidentale,contrariamente a quanto dedotto in replica.L’eccezione risulta quindi fondata e meritevole di accoglimento.8.4. Va rilevato sul punto che l’art. 38 cc. 2 e 3 d.lgs. 546/1992dispone testualmente: 2. Le parti hanno l'onere di provvederedirettamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a normadell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copiaautentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenzaconsegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito odella spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamenteall'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta el'inserisce nel fascicolo d'ufficio.3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza,si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Taledisposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avereavuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso edella comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza .Stando al tenore della norma - che fa riferimento all’ipotesi incui nessuna delle parti provveda alla notificazione (e non, quindi, al casodel mancato successivo deposito) - si deve concludere che tale disposizionedetermini l’applicazione del c.d. termine lungo solo in caso di assenza (o allimite di inesistenza) di notificazione della sentenza, la quale invece, nelcaso di specie, è, per incontestata circostanza, pacificamente avvenuta il18.10.2022.Si era quindi soggetti al termine breve di decadenza.9. Alla fondatezza della eccezione preliminare consegue la cassazionesenza rinvio - ai sensi dell’art. 382, c. 3, secondo periodo, c.p.c. - dellasentenza gravata, stante la accertata inammissibilità dell’appello.10. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmentecompensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicendaNumero registro generale 24267/2024Numero sezionale 5580/2026Numero di raccolta generale 23289/2026Data pubblicazione 15/07/2026processuale e dell'esito della controversia, atteso che la definizione delgiudizio consegue all'accoglimento di una questione preliminareconcernente il giudizio di appello, avente carattere assorbente, che haimpedito l'esame dei motivi del ricorso di cassazione, in base ainterpretazione non univoca in sede giurisprudenziale. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.3 c.p.c., dichiarando inammissibile l’appello.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris