CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] jr. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando (il primo ed il terzo) eccessività della pena, ed il secondo vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento; considerato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti; ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre lamentando l'illegalità della pena; considerato che il ricorso è inammissibile, perché presentato per un motivo manifestamente infondato, perché la pena irrogata all'imputato (tra l'altro, su sua richiesta), in misura leggermente superiore al limite edittale minimo, era del tutto in linea con i limiti edittali vigenti all'epoca di commissione del fatto rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] (p ) 7 [OSCURATO:PERSONA]