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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41292/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza' con la quale la Corte di appello di Genova il 17 ottobre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio 2020 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso in ora notturna, provocando un incidente stradale, fatto contestato come commesso il 25 aprile 2018, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. L'impùtato si affida a due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo): sotto il primo profilo, censura la giustificazione della sentenza, che sarebbe carente, illogica e contraddittoria quanto alla confutazione del secondo tra i motivi di appello, cioè la sussistenza di un nesso di causalità tra lo stato di ebrezza e l'incidente, che sarebbe, invece, attribuibile ad altra causa ossia alla distrazione del conducente; sotto l'ulteriore profilo, denuncia la violazione della disciplina sulla prescrizione, in quanto, contrariamente a quanto si legge alla p. 3 della sentenza impugnata, la Difesa, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado tramite servizio postale il 30 marzo 2020, con consegna avvenuta il 2 aprile 2020, ha chiaramente inteso di non volersi avvalere del temine di sospensione cd. covid di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo alla data dell'udienza camerale ex art. 611 cod. proc. pen. sicuramente spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pur tenendo conto dei periodi di sospensione.

Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione, con particolare riferimento al tema - di diritto - dell'esatto calcolo della durata della sospensione di cui all'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, nell'ipotesi in cui la Parte non abbia inteso avvalersi della stessa.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., che in ogni caso è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata e risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione", cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto dél [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza' con la quale la Corte di appello di Genova il 17 ottobre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio 2020 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso in ora notturna, provocando un incidente stradale, fatto contestato come commesso il 25 aprile 2018, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. L'impùtato si affida a due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo): sotto il primo profilo, censura la giustificazione della sentenza, che sarebbe carente, illogica e contraddittoria quanto alla confutazione del secondo tra i motivi di appello, cioè la sussistenza di un nesso di causalità tra lo stato di ebrezza e l'incidente, che sarebbe, invece, attribuibile ad altra causa ossia alla distrazione del conducente; sotto l'ulteriore profilo, denuncia la violazione della disciplina sulla prescrizione, in quanto, contrariamente a quanto si legge alla p. 3 della sentenza impugnata, la Difesa, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado tramite servizio postale il 30 marzo 2020, con consegna avvenuta il 2 aprile 2020, ha chiaramente inteso di non volersi avvalere del temine di sospensione cd. covid di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo alla data dell'udienza camerale ex art. 611 cod. proc. pen. sicuramente spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pur tenendo conto dei periodi di sospensione. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione, con particolare riferimento al tema - di diritto - dell'esatto calcolo della durata della sospensione di cui all'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, nell'ipotesi in cui la Parte non abbia inteso avvalersi della stessa. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., che in ogni caso è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata e risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione", cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto dél [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri
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