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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13175/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 7 co. 15 bis d.lgs. 285/92, per essere sorpreso nell'esercizio dell'attività di parcheggiatore ovvero di guardia macchine (capo A); per il reato di cui all'art. 10 co. 2 D.L. 14/17, per aver violato il provvedimento del Questore, regolarmente notificato, con il quale gli era imposto il divieto di accesso all'area del Comune di Napoli comprendente via del Vasto a Chìaia, luogo in cui si trovava l'imputato ( capo B).

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, senza in alcun modo formulare alcuna argomentazione a sostegno della richiesta.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 7 co. 15 bis d.lgs. 285/92, per essere sorpreso nell'esercizio dell'attività di parcheggiatore ovvero di guardia macchine (capo A); per il reato di cui all'art. 10 co. 2 D.L. 14/17, per aver violato il provvedimento del Questore, regolarmente notificato, con il quale gli era imposto il divieto di accesso all'area del Comune di Napoli comprendente via del Vasto a Chìaia, luogo in cui si trovava l'imputato ( capo B). Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, senza in alcun modo formulare alcuna argomentazione a sostegno della richiesta. Il ricorso è pertanto inammissibile. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13175/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris