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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 33996/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 20/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria del 01/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il primo l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato, il secondo il vizio motivazionale con riferimento alla mancata derubricazione del fatto in quello più lieve di cui all'art.712 cod. pen. e l'ultimo la violazione di legge in ordine agli artt. 62 comma primo n. 6 e 62 bis cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sull'elemento soggettivo del reato, ritenuto pienamente provato sulla base delle implausibili dichiarazioni dell'imputato circa la provenienza del telefono, che hanno comprovato la piena consapevolezza da parte del medesimo sulla provenienza illecita del bene, con congrua esclusione di qualsiasi profilo colposo riconducibile alla fattispecie dell'incauto acquisto di cui all'art. 712 cod. pen., in ossequio peraltro a consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); si veda, ancora, pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale ha correttamente motivato in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 comma primo n. 6) cod. pen. e delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione del fatto che la restituzione del cellulare non integra affatto l'integrale risarcimento del danno, sì come richiesto dalla norma per la concessione dell'attenuante de qua e tenuto conto dell'assenza di elementi positivi apprezzabili in favore del prevenuto, non potendosi neppure premiare il comportamento processuale tenuto improntato al mendacio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 20/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria del 01/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il primo l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato, il secondo il vizio motivazionale con riferimento alla mancata derubricazione del fatto in quello più lieve di cui all'art.712 cod. pen. e l'ultimo la violazione di legge in ordine agli artt. 62 comma primo n. 6 e 62 bis cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sull'elemento soggettivo del reato, ritenuto pienamente provato sulla base delle implausibili dichiarazioni dell'imputato circa la provenienza del telefono, che hanno comprovato la piena consapevolezza da parte del medesimo sulla provenienza illecita del bene, con congrua esclusione di qualsiasi profilo colposo riconducibile alla fattispecie dell'incauto acquisto di cui all'art. 712 cod. pen., in ossequio peraltro a consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); si veda, ancora, pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale ha correttamente motivato in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 comma primo n. 6) cod. pen. e delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione del fatto che la restituzione del cellulare non integra affatto l'integrale risarcimento del danno, sì come richiesto dalla norma per la concessione dell'attenuante de qua e tenuto conto dell'assenza di elementi positivi apprezzabili in favore del prevenuto, non potendosi neppure premiare il comportamento processuale tenuto improntato al mendacio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/
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