CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 30147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15420-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA.DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - per regolamerito di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1426/2019 del TRIBUNALE di TERAMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato il 20 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio dalla stessa introdotto dinanzi al Tribunale di Teramo, con ricorso depositato il 30 aprile 2019 e notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al Comune di Tortoreto, con il quale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita di unità immobiliare per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 e ss c.c., bene realizzag dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di società venditrice e costruttrice dell'intero fabbricato sito in Tortoreto, [OSCURATO:PERSONA], per la presenza di abusi per violazione alle previsioni di piano, agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina °urbanistico - edilizia vigente all'epoca del rilascio del permesso e a quella attuale, non essendo sanabili taluni abusi, e per l'effetto disporsi la restituzione di quanto esborsato nonché la Ric. 2021 n. 15420 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- , condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni per avere rilasciato il permesso di costruire n. 60/2008 e successive varianti in difformità alle disposizioni urbanistiche, così ingenerando l'affidamento dell'acquirente. Instaurato il contraddittorio, l'Ente locale nell'atto di costituzione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e il giudice adito rinvialfa la causa per la precisazione delle conclusioni. Sulla scorta di tale narrativa, la ricorrente ha chiesto alla Corte di Cassazione di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario per avere ella richiesto la tutela dell'interesse soggettivo dell'affidamento nei titoli abilitativi rilasciati dall'Ente e il relativo danno patrimoniale conseguitone. Entrambe le parti intimate hanno depositato separate memorie. Sono state acquisite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sostituto procuratore cons. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] Il regolamento preventivo in esame pone la questione dell'individuazione del giudice dotato di giurisdizione sulla controversia che il privato introduca adducendo che la pubblica amministrazione, nell'omettere la dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dall'art. 27 D.P.R. n. 380 del 2001, nei confronti di un terzo costruttore e nell'emettere i provvedimenti abilitativi, lo abbia indotto ad acquistare una parte dell'edificio realizzato confidando incolpevolmente sulla relativa regolarità urbanistico-edilizia, rivelatasi poi inesistente. La tesi della parte remittente appare fondata. La questione, come già evidenziato da queste Sezioni Unite (sent. N. 4889 del 2019), va risolta al lume della giurisprudenza di questa Ric. 2021 n. 15420 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- Corte regolatrice (Cass., Sez. Un., nn. 6594 e 6596 del 2011; n. 1162 del 2015; n. 17586 del 2015; n. 12799 del 2017; n. 1654 del 2018; n. 33364 del 2018) a mente della quale in tema di riparto della giurisdizione, l'attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio. La tesi è coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004 (in riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 80 del 1998 art. 35, abrogato dall'art. 4 d.lgs. n. 104 del 2010, oggi art. 7 c.p.a.) che hanno posto in evidenza come la devoluzione al giudice amministrativo, oltre che del controllo di legittimità amministrativa, anche (ove configurabile) del risarcimento del danno sia funzionale allo scopo di evitare al privato la necessità di instaurare un successivo e separato giudizio innanzi al giudice ordinario. Nella specie la pretesa danneggiata ha dedotto la lesione della sua integrità patrimoniale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rilevava in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole. Parimenti, ciò che viene in rilievo nella presente controversia non è la legittimità dei titoli abilitativi relativi alla costruzione della società costruttrice, che il Comune sottolinea più volte non essere stati impugnati, ma la situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio che la ricorrente assume essere stata lesa per avere acquistato una parte di quella costruzione sull'affidamento riposto nell'azione del Comune, rivelatasi invece negligente ed inerte, sicchè i provvedimenti menzionati rilevano solo Ric. 2021 n. 15420 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- se ed in quanto idonei a fondare tale affidamento e la relativa tutela risarcitoria non richiede la previa instaurazione di un giudizio innanzi al giudice amministrativo che accerti l'illegittimità di atti e comportamenti tenuti dall'amministrazione. In altri termini, la questione involta dalla domanda concerne l'apprezzamento del comportamento tenuto dalla p.a. non come espressione dell'esercizio di un potere, bensì nella sua oggettività a determinare il legittimo impedimento del privato e così a cagionargli un danno, nella specie rappresentato dalla ricorrente in svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche dell'immobile acquistato. Ne consegue che non venendo in rilievo una controversia relativa all'esercizio del potere amministrativo, né con riferimento ad un provvedimento né con riguardo ad un atto né in relazione ad un comportamento mediatamente riconducibile all'esercizio di quel potere, il vantato diritto al risarcimento del danno non concerne un diritto soggettivo riconducibile alle controversie attratte nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo la previsione dell'art. 133 dello stesso codice del processo amministrativo (anche con riferimento specifico alla materia dell'edilizia di cui alla lett. f), trattandosi di una pura azione aquiliana per violazione del principio dell'affidamento incolpevole. Nella sostanza la posizione vantata dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai titoli abilitativi al tempo del rilascio dei medesimi e all'esistenza del danno lamentato attengono al giudizio di merito. Va, in conclusione, affermata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale le parti vanno rimesse, anche per la statuizione delle spese del presente regolamento. In materia di regolamento preventivo non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Ric. 2021 n. 15420 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- La Corte, decidendo a Sezioni Unite, afferma la giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale rimette le parti per la prosecuzione del g