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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2013

Cassazione n. 24284/2026

Testo disponibile della fonte

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Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

La sentenza impugnata è della Corte d'Appello di Catania del 12novembre 2025, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa,affermativa della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cuiall'art. 624 e 625, n. 2 (violenza sulle cose) e n. 7 (bene destinato a pubblicoservizio), cod. pen.2.

Ha proposto ricorso, l’imputato articolando un unico motivo con ilquale censura l’omessa motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravantedella violenza sulle cose.In particolare, né la sentenza di primo grado, né quella di appello hannofatto riferimento ad alcun tipo di danneggiamento, dal momento che si famenzione unicamente di un allaccio diretto abusivo alla rete e-distribuzione,realizzato con cavo…collegato direttamente sulla morsettiera basetta portamisuratore.In considerazione del riferimento, ritenuto non pertinente, alla violenzasulle cose si è ritenuto di dedurre innanzi alla Corte di Appello uno specifico mezzodi impugnazione riguardante l’uso del mezzo fraudolento, da escludersi nel casodi specie perché la modalità dell’allaccio non era idonea ad occultarne larivelazione.3.

Con requisitoria del 4 maggio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Si osserva, preliminarmente, che nel caso in esame, ci si trova inpresenza di una “doppia conforme” di merito.In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218), ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quelladi primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e lemotivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con ilconseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con icontenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (Sez.1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145).3.

Premesso che ai sensi dell'art. 392, comma secondo, cod. pen. si ha"violenza sulle cose" allorché il bene venga danneggiato, trasformato ovvero nevenga mutata la destinazione, è pacifico il principio di diritto secondo cui sussistel'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. tutte le volte in cuiil soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando larottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui odeterminandone il mutamento della destinazione.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che ricorrel'aggravante contestata in quanto l'imputato, collegando un cavo privatodirettamente alla rete di distribuzione elettrica, ebbe a modificare il percorsodell'energia elettrica, così mutandone la destinazione e impossessandosi dellastessa (a p. 2 della sentenza di primo grado si legge: con conseguente alterazionedell’ordinario funzionamento del sistema di erogazione dell’energia elettrica emutamento della sua destinazione).Del resto, ai fini della sussistenza dell'aggravante della "violenza sulle cose"di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., ciò che conta non è chela violenza venga esercitata sulla res oggetto di sottrazione - nella specie,l'energia elettrica -, ma che il danneggiamento o la modificazione su altre cose -nella specie, il percorso elettrico, attraverso la predisposizione di un cavo - si rivelistrumentale all'amotio della prima (Sez. 5, n. 2502 del 19/01/2024, Minetti, n.m.;Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 5, n. 5266 del17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep.2014, Eufrate, Rv. 257949).Invero, è principio di diritto più volte affermato da questa Corte che "intema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625comma 1, n. 2, cod. pen., quando la sottrazione dell'energia avviene mediantel'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta ilnecessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori(Sez. 5, n. 28245 del 28/06/2023, Flammia, n.m.; Sez. 4, n. 23660 del23/11/2012, Camerino, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo,Rv. 240888).Il collegamento dell'utenza dell'immobile, attraverso il cavo abusivo, allarete di distribuzione esterna, by-passando il contatore, ha comportatonecessariamente il distacco dei fili conduttori originari dal congegno dimisurazione.Il ricorrente non affronta, specificamente, i passaggi delle motivazioni -come sarebbe stato suo onere - e si limita a formulare rilievi assertivi e di purostile.Del resto, la stessa difesa nell’atto di appello testualmente ha affermatoche la condotta del ricorrente ha inciso solo sul regolare funzionamento delcontatore, che a seguito della manomissione ad opera del [OSCURATO:PERSONA], nonregistrava il quantitativo di energia di cui lo stesso fruiva.4.

Al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onereper il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è della Corte d'Appello di Catania del 12novembre 2025, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa,affermativa della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cuiall'art. 624 e 625, n. 2 (violenza sulle cose) e n. 7 (bene destinato a pubblicoservizio), cod. pen.2. Ha proposto ricorso, l’imputato articolando un unico motivo con ilquale censura l’omessa motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravantedella violenza sulle cose.In particolare, né la sentenza di primo grado, né quella di appello hannofatto riferimento ad alcun tipo di danneggiamento, dal momento che si famenzione unicamente di un allaccio diretto abusivo alla rete e-distribuzione,realizzato con cavo…collegato direttamente sulla morsettiera basetta portamisuratore.In considerazione del riferimento, ritenuto non pertinente, alla violenzasulle cose si è ritenuto di dedurre innanzi alla Corte di Appello uno specifico mezzodi impugnazione riguardante l’uso del mezzo fraudolento, da escludersi nel casodi specie perché la modalità dell’allaccio non era idonea ad occultarne larivelazione.3. Con requisitoria del 4 maggio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Si osserva, preliminarmente, che nel caso in esame, ci si trova inpresenza di una “doppia conforme” di merito.In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218), ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quelladi primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e lemotivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con ilconseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con icontenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (Sez.1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145).3. Premesso che ai sensi dell'art. 392, comma secondo, cod. pen. si ha"violenza sulle cose" allorché il bene venga danneggiato, trasformato ovvero nevenga mutata la destinazione, è pacifico il principio di diritto secondo cui sussistel'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. tutte le volte in cuiil soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando larottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui odeterminandone il mutamento della destinazione.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che ricorrel'aggravante contestata in quanto l'imputato, collegando un cavo privatodirettamente alla rete di distribuzione elettrica, ebbe a modificare il percorsodell'energia elettrica, così mutandone la destinazione e impossessandosi dellastessa (a p. 2 della sentenza di primo grado si legge: con conseguente alterazionedell’ordinario funzionamento del sistema di erogazione dell’energia elettrica emutamento della sua destinazione).Del resto, ai fini della sussistenza dell'aggravante della "violenza sulle cose"di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., ciò che conta non è chela violenza venga esercitata sulla res oggetto di sottrazione - nella specie,l'energia elettrica -, ma che il danneggiamento o la modificazione su altre cose -nella specie, il percorso elettrico, attraverso la predisposizione di un cavo - si rivelistrumentale all'amotio della prima (Sez. 5, n. 2502 del 19/01/2024, Minetti, n.m.;Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 5, n. 5266 del17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep.2014, Eufrate, Rv. 257949).Invero, è principio di diritto più volte affermato da questa Corte che "intema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625comma 1, n. 2, cod. pen., quando la sottrazione dell'energia avviene mediantel'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta ilnecessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori(Sez. 5, n. 28245 del 28/06/2023, Flammia, n.m.; Sez. 4, n. 23660 del23/11/2012, Camerino, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo,Rv. 240888).Il collegamento dell'utenza dell'immobile, attraverso il cavo abusivo, allarete di distribuzione esterna, by-passando il contatore, ha comportatonecessariamente il distacco dei fili conduttori originari dal congegno dimisurazione.Il ricorrente non affronta, specificamente, i passaggi delle motivazioni -come sarebbe stato suo onere - e si limita a formulare rilievi assertivi e di purostile.Del resto, la stessa difesa nell’atto di appello testualmente ha affermatoche la condotta del ricorrente ha inciso solo sul regolare funzionamento delcontatore, che a seguito della manomissione ad opera del [OSCURATO:PERSONA], nonregistrava il quantitativo di energia di cui lo stesso fruiva.4. Al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onereper il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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