CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21389/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi, con cui il ricorrente, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha censurato la mancata rinnovazione istruttoria in ordine al malfunzionamento del citofono e l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto delle ragioni per cui non si è rinnovata l'istruttoria (il malfunzionamento temporaneo del citofono dell'abitazione, in cui era ristretto l'imputato, è circostanza superata dal fatto che in entrambe le occasioni del controllo gli operanti hanno ascoltato il suono del citofono. Inoltre, deve rilevarsi che dall'annotazione di servizio del 19 giugno 2020 si evince che sul campanello dell'int. 38 di via A. Robinio n. 26 - ove l'imputato era ristretto - vi era la targhetta Valla - Galli, sicché non corrisponde alla realtà che il controllo è stato fatto a una unità immobiliare diversa da quella in cui l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari, essendo per l'appunto stato effettuato all'int. 38); rilevato, inoltre, quanto agli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., che il Giudice di merito ha correttamente valorizzato i precedenti penali del ricorrente, che aveva già riportato altre due condanne per evasione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ( ammende.