CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21468-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procuraa margine del ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della doValue s.p.a., già doBank s.p.a., quale sua mandataria per procura del 20/7/2017, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 80/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 / 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2019n. 2 1468 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e ClementinaTomai hanno proposto opposizione al decreto con il quale, in data 16/10/2008, il tribunale aveva ingiunto agli stessi di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di €. 58.090,51, oltre interessi e spese, quale saldo del conto corrente n. 2121.85, poi divenuto n. 3766/1039024, chiuso il 15/6/2006, contestando, a fronte della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, la violazione dell’art. 1283 c.c.. 1.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dallabanca opposta, ha, per un verso, confermato la revoca del decreto ingiuntivo opposto già pronunciata dal tribunale, e, per altro verso, condannato gli opponenti al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., quale ultima cessionaria del rapporto bancario controverso, della somma di €. 45.477,38, oltre interessi convenzionali. 1.3. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato, per quanto ancora rileva, che: - la nullità della capitalizzazione trimestrale per violazione dell’art. 1283 c.c. comporta il ricalcolo del saldo senza alcuna forma di capitalizzazione; -l’ opposizione al decreto ingiuntivo non aveva contestato le commissioni di massimo scoperto, “che non possono pertanto essere stralciate dalla ricostruzione contabile”; - il saldo del conto corrente doveva essere pertanto determinato “sulla base delle pattuizioni contrattuali, con l’applicazione delle CMS ma con esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi e con l’osservanza del c.d. tasso soglia (comprendendo nel calcolo del TEG sia le penali che le CMS)”; ha ritenuto che gli opponenti dovevano essere condannati al pagamento del saldo a debito risultato alla data di chiusura del conto, pari alla somma di €. 42.454,09, oltre interessi.Ric. 2019n. 2 1468 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 1.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con ricorso spedito per la notificain data 26/6/2019, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come risulta dalla relazione agli atti, in data 29/4/2019. 1.5. Ha resistito con controricorsola [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti , deduce ndo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., hanno censurato l a sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che le commissioni di massimo scoperto non potevano essere stralciate dalla ricostruzione contabile in quanto non contestate nell ’ atto d ’ opposizione al decreto ingiuntivo, senza, tuttavia, considerare che le commissionidi massimo scoperto previste dal contratto di conto corrente stipulato dagli opponenti, non essendo state oggetto di una specifica pattuizione tra le parti in ordine alla modalità di calcolo e agli elementi che concorrono a determinarle nonché alla soglia temporale minima che ne consente l’applicazione, sono nulleper indeterminatezza dell’oggetto ai sensi degli artt.1346 e 1418 c.c.e che tale nullità è rilevabile anche d’ufficio. 2.2. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, in effetti, lamentano la mancata o erronea valutazione da parte del giudice di merito del contenuto del contratto di conto corrente, nella parte in cui contiene la previsione delle commissioni di massimo scoperto, senza, tuttavia, provvedere alla riproduzione in ricorso del testo delle relative clausole . Ed è, invece, noto che i l ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, di Ric. 2019n. 2 1468 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass.n.26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011). 2.3. Tale requisito, peraltro, dev’essere necessariamente assolto con ilricorso e non può essere ricavato da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo ilricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o ildocumento della cui erronea valutazione si dolga ovvero indicando esattamente nelricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nelricorso (Cass. n. 29093 del 2018). 2.4. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021), se, in effetti, non dev ’ essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente Ric. 2019n. 2 1468 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU n. 8950 del 2022). 2.5. E’, pertanto, inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., la censura che, come quella in esame, è stata dichiaratamente fondata su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproduca il contenuto nel ricorso (Cass. SU n. 34469 del 2019; Cass.n. 18695 del 2021), a meno che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022): tanto più se si considera che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto solo la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale senza specificare le modalit̀ di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non ̀ , invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l ’ obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca (Cass. n. 19825 del 2022). 2.6. Con il secondo motivo, i ricorrenti, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 2/2009, degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. nonché degli artt. 2 e 3 della l. n. 108/1996, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutoche, per determinare il saldo del conto corrente, doveva essere verificato il superamento o meno del tasso soglia di volta in volta in vigore comprendendo nel calcolo del TEG anche le commissioni di massimo scoperto, senza, tuttavia, considerare che i l rapporto di conto c orrente intercorso tra le parti in causa era anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185/2008 e che, in tale rapporto, il Ric. 2019n. 2 1468 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 superamento del tasso soglia dell’usura come determinato in base alla l. n. 108/1996 doveva essere, pertanto, veri ficato attraverso la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia così come calcolata sulla base della percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. 108 cit.. 2.7. Il motivo è inammissibile. In tema di contratti bancari, in effetti, l’art. 2 bisdel d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal 1/1/2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, non è norma d’interpretazione autentica dell’art. 644, comma 4°, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall’espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis(poi abrogato dall ’ art. 27 del d.l. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle Ric. 2019n. 2 1468 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”. 2.8. Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) delle disposizioni di cui all’art. 2 bis del d.l. n. 185 cit., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, dev’essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la “ CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. SU n. 16303 del 2018). 2.9. Resta, tuttavia, il fatto che, a giudizio del collegio, non pù ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando, come fa il motivo in esame, solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell’incidenza, nei termini prospettati, della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, ove, come la censura de qua , non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra Ric. 2019n. 2 1468 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia. 2.10. Infatti, la mancata specificazione delle ragioni del superamento del tasso soglia, secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d’Italia (e, come visto, ritenuto legittimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 cit.), determina l’inammissibilit̀ della censura per difetto di difetto di decisività (in tal senso, in motivazione, Cass. n. 15710 del 2019, pag.10-11, lì dove ha rilevato, con argomenti validi anche al caso in esame, che “la Corte di Appello ha dunque errato nel non tenere conto delle commissioni di massimo scoperto, ma non ̀ possibile stabilire se tale errore sia stato decisivo, se, ciò , ove la Corte di Appello avesse correttamente applicato la legge, la sua decisione in concreto sarebbe stata diversa. Per stabilire cì , infatti, sarebbe stato necessario che il ricorrente deducesse che, computando l’ammontare delle commissioni di massimo scoperto sia ai fini della determinazione del TEG applicato in concreto che ai fini della determinazione della soglia dell’usura, come chiarito dalle Sezioni Unite, tale soglia sarebbe stata in concreto superata; il che, per̀ , il ricorrente non ha dedotto, in quanto muove a sua volta da un presupposto errato, ossia che le commissioni di massimo scoperto vadano considerate esclusivamente ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato al debitore, e non anche ai fini della determinazione della soglia dell’usura in base ai decreti ministeriali”; Cass. n. 24013 del 2021, per cui, in definitiva, in tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, ai fini della specificità del motivo di ricorso non è sufficiente che la censura sollevata avverso la sentenza di merito denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione dell’incidenza della commissione di massimo scoperto sul Ric. 2019n. 2 1468 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 superamento del tasso soglia, occorrendo che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato l’incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia). 2.11. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considera to che, come espressamente eccepito dagli appellati, la banca si era sottratta all’ordine pronunciato dal tribunale a norma dell’art. 210 c.p.c. di esibizione dei tabulati bancari dell’intero rapporto in contestazione dal 1995, anno di costituzione del conto, sino al 2004, e che tale inadempimento aveva reso impossibile l’esatta ricostruzione del saldo del conto stesso. 2.12. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, in effetti, si sono limitati a denunciare la (presunta) inottemperanza da parte della banca opposta all’ordine di esibizione ad essa impartito dal giudice e la conseguente impossibilità di procedere all ’ esatta ricostruzione del saldo del conto corrente intercorso tra le parti, senza, tuttavia, considerare che l a scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa, al pari dell’analogo potere di desumere dall’inosservanza dell’ordine di esibizione argomenti di prova a norma dell’art. 116, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 15554 del 2004),all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito e che tale scelta non è di per sé censurabile in sede di legittimitàancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte leemergenze probatorie (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).Ric. 2019n. 2 1468 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 3.Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato. 4.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5.La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti process