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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 32857/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avyjs- rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 11294/24 Convertino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 26 gennaio 2024, ovverossia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 16 febbraio 2023, con indicazione del termine per il deposito in giorni 60 ed effettivamente depositata il 13 ottobre 2023, con comunicazione il 31 ottobre 2023.

Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte (ivi computati ulteriori gg. 15) era scaduto il 30 dicembre 2023 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

In tal senso non rileva quindi l'istanza di rinvio depositata il 27 giugno 2024 in cui si rappresenta l'omissione di notifica nei confronti delle parti nonché a pendenza di trattative.

Deve essere pronunciata l'inammissibilità del ricorso, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avyjs- rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 11294/24 Convertino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 26 gennaio 2024, ovverossia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 16 febbraio 2023, con indicazione del termine per il deposito in giorni 60 ed effettivamente depositata il 13 ottobre 2023, con comunicazione il 31 ottobre 2023. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte (ivi computati ulteriori gg. 15) era scaduto il 30 dicembre 2023 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. In tal senso non rileva quindi l'istanza di rinvio depositata il 27 giugno 2024 in cui si rappresenta l'omissione di notifica nei confronti delle parti nonché a pendenza di trattative. Deve essere pronunciata l'inammissibilità del ricorso, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 32857/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris