CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la sentenza n. 1775/2022, resa dalla Corte d’Appello di Firenze,pubblicata in data 18/08/2022 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Arezzo, l’exconvivente [OSCURATO:PERSONA] perché venisse condannato alla restituzionedell’importo di euro 37.300,00 asseritamente prestatogli nel corso deglianni a mezzo di assegni bancari e circolari, per aiutarlo economicamente aNumero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/2026risanare debiti e perdite relative alla sua impresa edile, e mai restituitinonostante gli impegni assunti sul punto.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] negò di avere ricevuto somme di denarodalla ex convivente con l’accordo della loro restituzione e dedusse diavere, a sua volta, versato alla predetta diverse somme di denaro, inmisura pari o superiore a quelle pretese in restituzione, prima ancora chequesta emettesse gli assegni in proprio favore, provvedendovi siamediante l’emissione di assegni intestati a lei oppure a sé e riversati nelconto corrente della medesima, sia mediante versamenti in contanti.Con sentenza n. 717/2016, il Tribunale di Arezzo, in parziale accoglimentodella domanda attrice, condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a RobertaRicci la somma di euro 36.354,00, oltre interessi legali e rivalutazione daldovuto al saldo, nonché a rifonderla delle spese di lite.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1775/2022, con la quale laCorte d’appello di Firenze respinse l'appello, condannando l’appellante alpagamento delle spese del grado di giudizio.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la sentenza di primogrado fosse adeguatamente motivata e che fosse rimasta provata sia ladazione delle somme di denaro dall’attrice al convenuto, sia l’obbligorestitutorio gravante su quest’ultimo.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso aisensi dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/2026Considerato che:1. Si premette innanzitutto che i rilievi di inammissibilità del ricorso,sollevati dalla controricorrente, verranno vagliati analizzando ciascuno deimotivi proposti.Ciò detto, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 281 sexies, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp.relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., perché i giudici dimerito, a fronte di una doglianza con la quale era stata evidenziata lanullità della sentenza di primo grado in quanto, pur emessa ai sensidell’art. 281 sexies c.p.c., mancava dell’esposizione delle ragioni di fatto edi diritto, avevano escluso la sussistenza di detto vizio, limitandosi aritenere sufficiente il rilievo sulla pregressa convivenza more uxorio delleparti e la conseguente sussistenza di una giustificazione al mancatoricorso alla forma scritta del mutuo e omettendo, in tal modo, dianalizzare le circostanze fattuali documentate.Il motivo è inammissibile.E’ vero che costituisce orientamento assolutamente consolidato nellagiurisprudenza di legittimità quello secondo cui, allorquando vengadedotto un error in procedendo, questa Corte è chiamata a operare comegiudice anche del “fatto processuale”, provvedendo al riscontro del viziolamentato attraverso l'esame diretto degli atti di causa,indipendentemente dalla correttezza giuridica e dalla coerenza e logicitàdella motivazione adottata dal giudice di merito (cfr., ex aliis, anche nellerispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34851 del 2023; Cass. n. 24258 del2020; Cass. n. 20924 del 2019; Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n.20716 del 2018): la stessa, cioè, deve procedere direttamente all'esameed all'interpretazione degli atti processuali di cui si discute, sicché, nei casiin questione, il suo scrutinio verte sul modo in cui il processo si è svolto,Numero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/2026ossia sui "fatti processuali" che possono aver provocato quel vizio (Cass.,n. 7933/2024).È però anche vero che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità in siffatti casi,presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, diinammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata,indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'erroredenunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stessoricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio diautosufficienza di esso (Cass., n. 29495/2020).Orbene, i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullitàdella sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizioconcretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciatoerror in procedendo e ciò comporta l’onere, in capo all'impugnante, diindicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale,sicché quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato allasua difesa l'impugnazione è inammissibile (Cass., n. 15676/2014).Nella specie, il ricorrente, lamentando la sostanziale omessa pronuncia deigiudici di merito sulla doglianza riguardante il difetto di motivazione dellasentenza di primo grado, essendosi il Tribunale limitato a evidenziare leragioni della mancata stipulazione di un contratto scritto di mutuoconseguente alla pregressa convivenza more uxorio delle parti, non haspecificato quale fosse stato il pregiudizio subito dalla inidoneità dellamotivazione del predetto provvedimento, posto che, invece, la Corte dimerito ha comunque riesaminato il compendio probatorio acquisito.2. Con il quarto motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logico-giuridica, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sestoNumero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/2026comma Cost., e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 e n. 4, c.p.c., per avere i giudici di merito reso una sentenza carentedi motivazione, in quanto inidonea a verificare il percorso logico-giuridicoseguito, non avendo spiegato le ragioni della reputata infondatezza delleargomentazioni del ricorrente.Il motivo è infondato.La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisidel vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza dilegittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez.U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche, tra le tante, Sez. U, Sentenza n.22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016;Numero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/2026Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).Il predetto vizio non può dirsi sussistente nella specie.I giudici di merito hanno infatti spiegato che, alla stregua delladocumentazione versata in giudizio, da cui era stato possibile accertare ladazione della somma di euro 37.300,00 e di quella di euro 23.054,00dall’appellata all’appellante e di quella di euro 38.500,00 da quest’ultimoalla prima, l’appellante, nei rapporti di dare-avere, era risultato debitoredella somma di euro 36.354,00, svolgendo un calcolo aritmetico, riportatoin motivazione, che partiva dall’assunto secondo cui dal totale dellesomme da lui versate andava decurtato l’importo euro 14.000,00 inquanto gli assegni, intestati a m.m. a firma Tenti, erano stati incassatidallo stesso sul conto corrente Ricci.3. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 101 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessamotivazione, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 e 4 c.p.c., perchéla Corte d’appello, nonostante la domanda dell’attrice fosse limitata allarestituzione della somma di euro 97.300,00, aveva esteso la pronunciaall’ulteriore somma di euro 23.054,00, ritenendo che la documentazioneche ne attestava il pagamento, ancorché depositata con la terza memoriaex art. 183 c.p.c., costituisse prova contraria rispetto alle deduzionidifensive dell’appellante e non fosse, dunque, tardiva, con la conseguenzache non soltanto vi era stato il vizio di ultrapetizione, ma anche quello diomessa motivazione sulla decisione di rigetto dell’appello, stantel’insanabile contrasto tra le argomentazioni contenute in parte motiva e ildispositivo.Il motivo è infondato.Va, innanzitutto, evidenziato come l'effetto devolutivo dell'appello entro ilimiti dei motivi d'impugnazione, pur limitando il giudizio all’esame dellesole questioni oggetto di specifici motivi proposti (Cass., Sez. L ,Numero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/202603/04/2017, n. 8604), precluda al giudice del gravame esclusivamente diestendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neancheimplicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione,mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum ilgiudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur nonspecificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambitodella censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelleespressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessarioantecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).Pertanto, detto principio non può dirsi violato allorché il giudice di secondogrado fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svoltedall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni nonspecificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano inrapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte neimotivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio(Cass., Sez. L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicendanel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi imargini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizioneimpugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza dicontestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effettosostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quellesvolte nei motivi d'impugnazione (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).Nella specie, i giudici di merito, partendo dal presupposto che l’appellataavesse chiesto, in primo grado, la restituzione di euro 37.000,00 sullabase degli assegni versati all’appellante e che quest’ultimo avesse, invece,obiettato di avere a sua volta riversato nel conto corrente della primasomme per complessivi euro 38.500,00, hanno ritenuto che l’attriceavesse correttamente depositato, con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.,la copia di assegni attestanti la dazione, da parte sua, dell’ulterioreNumero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/2026somma di euro 23.054,00, costituendo tale produzione la prova contrariaalle deduzioni difensive del convenuto.La possibilità di qualificare detta produzione in termini di prova contraria enon diretta discende del resto dal principio secondo cui, quando il debitoreabbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debitoper il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, chepretende di imputare il pagamento a estinzione di altro credito, provare lecondizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensidell'art. 1193 c.c. (Cass., Sez. 2, 14/01/2020, n. 450).L’ammissione prima e l’esame poi del documento attestante taleelargizione non può allora considerarsi esuberante rispetto al petitumoriginariamente proposto, come sostanzialmente preteso dal ricorrente,dovendo la valenza del predetto restare confinata, come di fatto avvenuto,nell’ambito del probatum circa l’insussistenza di eventi estintivi dellapretesa creditoria.Né può dirsi che la questione non sia stata affrontata con motivazionepienamente comprensibile, atteso che i giudici di merito hanno chiarito leragioni per le quali il documento in questione costituiva la “controprova”alle allegazioni fattuali del convenuto (vedi p. 17-18 della sentenza).4. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 e n. 4, c.p.c., perché i giudici di merito, analizzando prove nonsorrette da precedente allegazione, quale quella attestante il credito dieuro 23.054,00 spettante all’attrice, e andando ultra petita, avevanoposto a fondamento della decisione elementi fattuali tardivamenteintrodotti (con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.) e, al contempo,omesso di valutare gli elementi probatori acquisiti a dimostrazione dellesomme versate dal ricorrente alla controricorrente nella misura di euro77.000,00 e di rilevare la sussistenza di un suo credito nei confronti diNumero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/2026quest’ultima, con conseguente insussistenza dei crediti vantati dallacontroparte.La censura è infondata.Richiamato quanto detto nel precedente punto 2. con riferimentoall’asserito vizio di ultrapetizione, deve ritenersi che le norme indicate inrubrica siano state impropriamente citate alla luce delle doglianze svolte.Infatti, la censura afferente alla violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta auna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., soltanto nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U,30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016).La violazione dell'art. 115 c.p.c. può, invece, essere dedotta come vizio dilegittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente dinon dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022,n. 9055; Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867).La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura, infine,unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onereNumero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/2026della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intendalamentare, come avviene nel motivo in esame, che, a causa di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnataabbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto taleonere.Va infine ricordato che, in caso di c.d. doppia conforme, il ricorrente chevoglia evitare una pronuncia di inammissibilità della censura è tenuto, aisensi dell’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c., a indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5,11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.L., 06/08/2019, n. 20994), incombente questo rimasto, nella specieinadempiuto.In definitiva, il ricorso è infondato nel suo complesso. Le spese delgiudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devonoessere poste a carico del ricorrente.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento,in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento diuna ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delleammende (cfr. S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unNumero registro generale 5996/2023Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 17506/2026Data pubblicazione 02/06/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condannaaltresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, infavore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in €4.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso