Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 28200/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5508/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPAin persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , con domiciliazionetelematica come per legge -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA dellaCORTE d’APPELLO di LECCE n. 729/2024 depositata il 13/09/2024; R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 16/10/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza d’appello i fatti ancora rilevanti risultano così esposti: con atto di citazione notificato in data 07.06.2016 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti, anche solo AQP) al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità della Società convenuta nella causazione dei danni occorsi al fabbricato ad uso residenziale sito in Lecce via [OSCURATO:PERSONA] n. 42/B, 42C, 42D e 42E,nonché condannarla al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 849.029,04, oltre alle somme necessarie al consolidamento ed al ripristino dei fabbricati, da determinarsi all’esito di CTU da espletarsi.

Esponeva la società attrice di aver acquistato, il 28.09.2005, una zona di terreno nel Comune di Lecce, con accesso dalla via [OSCURATO:PERSONA] e dalla via Rossini, identificata in Catasto di Lecce al foglio 239 particella 70, e di aver ottenuto in data 30.01.2006 Permesso di Costruire n. 53/2006 per la realizzazione dei fabbricati A-B-C-D-E.

In data 11.07.2007 aveva provveduto, pertanto, ad incaricare l’[OSCURATO:PERSONA] della costruzione di un tronco per fognatura nera e rete idrica sul cantiere di via [OSCURATO:PERSONA], oltre all ’ allaccio di acqua e fognatura su Fabbricato B,composto da n. 30 unità abitative e Fabbricato C,composto da n. 30 unità abitative.

Con nota 30.10.2007, l’[OSCURATO:PERSONA] comunicava il preventivo di spesa per la costruzione del tronco di fognatura e acquedotto da realizzarsi a cura e secondo le prescrizioni progettuali AQP; il 13.2.2008veniva, così, rilasciata dichiarazione di agibilità del fabbricato ad uso residenziale sito in Lecce via [OSCURATO:PERSONA] n. 42/B, 42C, 42D e 42E e le unità immobiliari venivano cedute con atti in epoca compresa tra il 31.07.2007 ed il 13.02.2009.

Accadeva che in data 12.12.2008, a seguito del cedimento di un tratto stradale unitamente al terreno di pertinenza dei fabbricati B e R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle D, si constatava la rottura della tubazione della rete di utenza idrica, nonché una serie di cedimenti e dissesti che interessavano i fabbricati B, C e D, a seguito dei quali veniva anche ordinato dal Sindaco di Lecce lo sgombero dei fabbricati, che l’attrice imputava all’azione di concentrate e prolungate immissioni nel sottosuolo di acque da perdite delle reti idrica e fognaria di AQP.

Agiva in giudizio, pertanto, al fine di fare dichiarare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] spa, che aveva realizzato le condotte a servizio del complesso immobiliare in assoluto dispregio della normativa vigente,nonché al fine di dare atto di aver eseguito interventi di consolidamento del terreno di fondazione su cui insistevano i detti fabbricati, della strada via E. Milinanni e lavori di ripristino delle singole unità immobiliari facenti parte dei fabbricati stessi.

Chiedeva inoltre “darsi atto altresì che devono essere eseguiti altri lavori di consolidamento e ripristino dei fabbricati che saranno individuati all’esito della ctu che sin da questo momento si invoca”, nonché “il pagamento della somma di euro 849.029,04 salvo miglior conteggio ovvero di quell’altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa nonché al pagamento delle somme per il consolidamento e il ripristino dei fabbricati per come saranno determinate all’esito della ctu da espletare.

Il tutto oltre interessi e rivalutazione,con vittoria di spese e competenze”.

Si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA] spa, deducendo l a inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della domanda avversa.

Rigettate le richieste di prove orali, si dava atto delle consulenze tecniche espletate in altri giudizi con riferimento alle palazzine A, C e D e veniva disposta CTU sulla palazzina B esuccessiva integrazione per accertare la necessità di ulteriori lavori ai fini del consolidamento e del ripristino dell’originaria consistenza per il fabbricato B. Precisate le conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.e decisa con s entenza n. 140 , emessa il 18.01.2022 e pubblicata il R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle 20.01.2022,il cui dispositivo era il seguente: “i l Tribunale di Lecce … accoglie la domanda e per l’effetto, accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella misura dell’80% in ordine ai dissesti verificatisi presso le palazzine B, C e D descritte in atti, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. per le causali di cui in parte motiva alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della complessiva somma di € 639.166,50, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo; r igetta ogni ulte riore pretesa; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 25.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; Pone a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. in eguale misura le spese occorse per la consulenza tecnica d’ufficio espletata, separatamente liquidate”.

Il primo giudice riteneva che, per quanto emerso dall’istruttoria, i dissesti verificatisi presso le palazzine B, C e D di via [OSCURATO:PERSONA], sugli spazi aperti comuni e sulla via Milinanni dovessero ascriversi per l’80% ad [OSCURATO:SOCIETA]. e per la rimanente porzione alla società costruttrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] osservava, in particolare, che risultavano accertati sia le numerose e copiose immissioni di acque provenienti dalla rete idrica e fognaria verificatesi a partire dal dicembre del 2008, ritrovate nel sottosuolo persino nel 2011, sia il colpevole ritardo nella riparazione degli impianti da parte della custode [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l’inosservanza da parte della stessa in sede di progettazione e realizzazione dell’impianto di distribuzione idrica e fognaria delle normative vigenti e l’omessa adozione di un giunto della condotta idrica all’imbocco di via Milinanni, nel passaggio dal piano di posa su basamento roccioso di via [OSCURATO:PERSONA] a quello su terreno di riporto compressibile della strada interna, così da ritenere la preponderante responsabilità ex art. 2051 c.c. di [OSCURATO:SOCIETA].

R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] comunque una, se pur minima, concorrente responsabilità dell’attrice in primo luogo per non aver adottato, pur consapevole della consistenza del materiale di riempimento della cava sottostante il proprio suolo, il sistema di fondazione su pali che sarebbe risultato preferibile in considerazione della condizione strutturale dell’area di sedime ed alla possibilità, sia pure remota, di infiltrazioni nel sottosuolo; inoltre per non aver, pur avendo commissionato ad A.Q.P. la realizzazione degli impianti idrico e fognario, vigilato sull’osservanza da parte della stessa della normativa vigente in tema di posa in opera delle condotte a servizio degli immobili edificati, anche alla luce della durevole garanzia assunta ex art. 1669 c.c. e del dovere di tutela del prioritario interesse dell’incolumità pubblica e privata.

Con riferimento al quantumdella domanda, il Tribunale rilevava che,con riferimento alla richiesta formulata in via di rivalsa al fine di recuperare le somme spese per gli interventi di consolidamento del terreno di fondazione, essa andava inquadrata nell’azione di regresso exart. 2055 comma 2 c.c. atteso che era risultato pacifico ed incontestato che nel corso degli anni l’attrice avesse provveduto agli interventi necessari ad eliminare le cause e gli effetti nel disinteresse di AQP, con il conseguente diritto alla rifusione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’80% delle spese sostenute nel corso degli anni per i lavori compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] srl ai singoli fabbricati (documentati in € 655.004,05, 80% pari a € 524.003,24) e per i lavori indicati come indifferibili dai CCTTUU intervenuti ( documentati per € 143.954,08, 80% pari a 115.163,26).

Il tribunale rigettava, invece, in quanto inammissibile, la domanda di regresso relativa alle spese da sostenersi ai fini del definitivo consolidamento dei fabbricati interessati dal dissesto, non potendo farsi valere il diritto di regresso prima dell’evento estintivo dell’obbligazione ex art. 2935 c.c. e non avendo l ’ attrice legittimazione ad agire ex artt. 2043 - 2051 c.c. non essendo più R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle proprietaria di alcuna porzione immobiliare in loco al momento dell’evento dannoso, per come risultava dagli atti di causa; e rigettava anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto ritenuta non provata , per non avere l ’ attrice fornito prova né dell’esistenza del danno dedotto, né dei parametri relativi alla determinazione dell’eventuale ristoro.

Le spese di lite della seguivano la soccombenza, mentre le spese di consulenza tecnica di ufficiovenivano poste a carico di entrambe le parti in egual misura.

Avverso la suddetta sentenza proponevano separatamente appello sia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, con atto di citazione notificato il 18.07.2022, articolando un unico motivo di gravame ed insistendo nelle originarie deduzioni e richieste, sia [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con atto di citazione notificato il 19.07.2022 (RG 622/2022) formulando diversi motivi di gravame e formulando istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa, previa riunione di entrambi i giudizi.

La Corte d’appello di Lecce, riuniti gli appelli, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, con la sentenza n. 729 del 13/09/2024, li rigettava entrambi.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,con atto affidato a un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con controricorso, contenente ricorso incidentale su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. risponde con controricorso all’incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. propone le seguenti censure: violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. in relazione all ’ art. 360 , primo comma,n. 4 c.p.c.; sentenza nulla; motivazione apparente, illogica ed apodittica.

La motivazione resa dalla Corte di appello per rigettare la domanda risarcitoria proposta da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dopo aver tuttavia riconosciuto l’esistenza del diritto vantato, sarebbe illogica ed apodittica, espressa in termini meramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico - giuridico seguito dalla corte territoriale per giungere alla decisione resa.

La Corte, dopo avere precisato che Era quindi esplicito e chiaro che la domanda era volta alrimborso delle spese effettuate e al risarcimento del danno per le spese degli altri lavori di consolidamento e ripristino che si chiedeva di individuare attraverso CTU… , ed avere affermato che la società aveva quindi diritto al risarcimento del danno che il fatto illecito di [OSCURATO:SOCIETA] ha determinato nella propria sfera patrimoniale ai sensi dell’art. 2043 o 2051c.c. , riteneva tuttavia di non potere accoglier e la domanda … perché l’attore non fornisce nessun parametro cui ancorare l’eventuale ristoro , ritenendo inidonea al fine la CTU tecnica svolta in primo grado (che aveva previsto come necessario il consolidamento statico del terreno di sottofondazione del fabbricato mediante micropali, aveva nel computo metrico indicato i singoli interventi e quantificato i costi della strategia di intervento reputata più idonea) in quanto, a dire della Corte, …rispondendo al supplemento di quesiti volto proprio a acc ertare i futuri lavori necessari per il definitivo consolidamento e ripristino delfabbricato, il CTU per il solo completamento dei lavori di consolidamento del Fabbricato ‘B’ ritiene necessaria una somma di € 850.928,30, cioè praticamente lo stesso importo che laMarti asserisce di avere speso per i lavori parziali di consolidamento del medesimo fabbricato‘B’ e R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle per il completamento dei lavori di consolidamento dei Fabbricati ‘C’ e ‘D’ .

Il motivo è, innanzitutto,inammissibile per carenza di specificità e, comunque, infondato, perché non incide adeguatamente sulle affermazioni decisorie rese dalla Corte territoriale alle pagg. 16 -20 della motivazione, laddove si evidenzia la carenza di adeguate allegazioni, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine ai costi d e i lavor i di ripristino per il fabbricato B e si evidenzia il carattere meramente esplorativo della consulenza tecnica richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in grado d’appello ai fini della prova dei danni e degli esborsi per il loro ristoro, nonché l’impossibilità di richiamare le conclusioni delle consulenze tecniche già svolte, in quanto queste si erano occupate delle fondazioni e dell’area di sedime sul quale era stato edificato l’intero complesso edilizio e quindi non era possibile individuare i costi per ciascuno dei quattro corpi di fabbrica e in quanto le opere ritenute necessarie riguardavano il consolidamento complessivo del terreno su cui sorge il complesso immobiliare.

Invero, la motivazione della Corte territoriale sfugge alla censura di omessa motivazione o di motivazione inesistente, in quanto essa è ampiamente al di sopra del cd. minimo costituzionale, per come enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte di livello nomofilattico, da oltre un decennio (Sez.

U n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 08/10/2014).

La Corte territoriale ha, con ampia, logica e coerente argomentazione, spiegato per quale ragione ritenesse insufficienti i fatti allegati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della prova degli ulteriori danni rispetto a quelli già riconosciuti, elencando le circostanze ostative, ossia i fatti impeditivi e l’impraticabilità, ai fini dell’accertamento dell’ammontare dei danni, di una ulteriore consulenza tecnica di ufficio, poiché questa, in carenza di utili allegazioni della società costruttrice,avrebbe assunto carattere meramente esplorativo.

R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] a tali argomentazioni, il motivo della [OSCURATO:SOCIETA]. si rivela carente di specificità in relazione all’individuazione dei passi dell’impugnazione di merito nei quali i singoli passaggi sarebbero stati idoneamente evidenziati.

Ciò in quanto è giurisprudenza di questa Corte che imotivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l’atto di appello, dato che nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili di ufficio (Cass. n. 6405 del 25/06/1990; Cass. 5756 del 24/10/1988).

In ordine alla mancata effettuazione di una valutazione equitativa da parte della Corte d’appello, della quale pure si duole la [OSCURATO:PERSONA], occorre ribadire che , prima di procedere alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.,il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi di prova possibili, anche se non precisi, in ordine all’ammontare del dannoe deve ricorrere all’equità soltanto per integrare gli elementi raccolti (Cass. n. 2818 del 4/9/1952, seguita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità).

Ciò in quanto l’attore deve allegare gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nel percorso della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno Cass. n. 16202 del 18/11/2002 Rv. 558565 - 01) . [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha omesso, secondo il giudice di merito, il cui apprezzamento sul punto appare immune da vizi logici, di fornire adeguati elementi al fine di dimostrare che i danni potessero essere provati nel loro preciso ammontare e comunque di fornire idonei elementi fattuali che potessero fungere da parametro, posto che la consulenza tecnica di ufficio espletata non consentiva di dissipare i dubbi circa i lavori già effettuati e quelli ancora, R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle prevedibilmente da effettuare.

In ultimo, non sono chiari, nell’esposizione del motivo, quali sono le somme che effettivamente la [OSCURATO:PERSONA] ritiene debbano esserle liquidate al fine del risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli già riconosciutile.

Il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione e nel suo complesso,infondato e va, pertanto, rigettato.

I motivi del ricorso incidentale sono i seguenti: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: obliterazione del rapporto causa-effetto dei vizi lamentati: violazione degli artt. 1669 c.c., 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c.).

Il motivo si incentra sul ritenuto rapporto di causalità tra cedimenti delle strutture condominiali e rottura delle tubazioni, nel senso che i cedimenti sarebbero stati causati, secondo i giudici di merito, dalle infiltrazioni di acqua derivanti dalla rottura delle tubazioni dell’Acquedotto pugliese, mentre, secondo la difesa dell’Acquedotto sarebbero stati i cedimenti strutturali dei palazzi ad avere provocato la rottura delle tubazioni e i conseguenti allagamenti.

Il motivo contesta, inoltre, la consulenza tecnica di ufficio collegiale, espletata in primo grado e il riferimento ad altra pronuncia della stessa Corte d’appellodi Lecce, dalla quale sarebbe derivata la formazione di giudicato vincolante sulla preponderante responsabilità dell’Acquedotto.

Secondo motivo del ricorso incidentale: violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cpc).La sentenza d’appello ha attribuito l’onere della prova della mancata effettuazione degli esborsi all’Acquedotto, mentre, viceversa, era stata la [OSCURATO:PERSONA] a non provare di avere effettuato effettivamente gli esborsi per oltre settantanovemila euro.

Il primo motivo dell’incidentale è inammissibile per difetto di idonea specificazione in ordine alla sede processuale di merito in R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle primo grado nella quale venne contestata la consulenza tecnica d’ufficio collegiale, anche a prescindere dal ruolo dell’accertamento della esistenza del nesso causale in altro giudizio e con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria (Corte d ’ appello di Lecce, sentenza n. 1193 del 2021), circa la preponderante responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nella causazione dei danni.

La sentenza impugnata ha, peraltro, già esaminato detti profili, trattandoli in relazione al primo motivo di appello dell’Acquedotto e li ha entrambi disattesi, affermando che la consulenza tecnica di ufficio collegiale svolta nella fase di accertamento tecnico preventivo promossodal [OSCURATO:PERSONA] era pienamente opponibile all’Acquedotto, in quanto era stato chiamato a partecipare al detto accertamento su istanza della convenuta MartiS.r.l.

Il secondo motivo dell’incidentale è infondato, in quanto non è violato l’art. 2697 c.c. se i fatti, come nella specie, sono ricostruiti sulla base di elementi presuntivi non contraddetti.

Nella specie, la Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento di meritoe ampia e logica esposizione, che la prova degli esborsi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] era costituita dai documenti, assegni e ricevute di bonifici in favore di soggetti che avevano effettuato i lavori necessari al recupero degli appartamenti lesionati o divenuti inagibili,prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal primo grado di giudizioe comprovanti le spese che essa aveva dovuto affrontare (pag. 14 e 15 della motivazione della sentenza impugnata).

Il ricorso incidentale è, pertanto,infondato, al pari del principale.

L’esito della lite, di soccombenza di entrambe le parti, consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite di questa fase di legittimità.

Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle incidentale e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigettaentrambi i ricorsi.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente principale e della ricorrente incidentale , in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5508/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPAin persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , con domiciliazionetelematica come per legge -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA dellaCORTE d’APPELLO di LECCE n. 729/2024 depositata il 13/09/2024; R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 16/10/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza d’appello i fatti ancora rilevanti risultano così esposti: con atto di citazione notificato in data 07.06.2016 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti, anche solo AQP) al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità della Società convenuta nella causazione dei danni occorsi al fabbricato ad uso residenziale sito in Lecce via [OSCURATO:PERSONA] n. 42/B, 42C, 42D e 42E,nonché condannarla al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 849.029,04, oltre alle somme necessarie al consolidamento ed al ripristino dei fabbricati, da determinarsi all’esito di CTU da espletarsi. Esponeva la società attrice di aver acquistato, il 28.09.2005, una zona di terreno nel Comune di Lecce, con accesso dalla via [OSCURATO:PERSONA] e dalla via Rossini, identificata in Catasto di Lecce al foglio 239 particella 70, e di aver ottenuto in data 30.01.2006 Permesso di Costruire n. 53/2006 per la realizzazione dei fabbricati A-B-C-D-E. In data 11.07.2007 aveva provveduto, pertanto, ad incaricare l’[OSCURATO:PERSONA] della costruzione di un tronco per fognatura nera e rete idrica sul cantiere di via [OSCURATO:PERSONA], oltre all ’ allaccio di acqua e fognatura su Fabbricato B,composto da n. 30 unità abitative e Fabbricato C,composto da n. 30 unità abitative. Con nota 30.10.2007, l’[OSCURATO:PERSONA] comunicava il preventivo di spesa per la costruzione del tronco di fognatura e acquedotto da realizzarsi a cura e secondo le prescrizioni progettuali AQP; il 13.2.2008veniva, così, rilasciata dichiarazione di agibilità del fabbricato ad uso residenziale sito in Lecce via [OSCURATO:PERSONA] n. 42/B, 42C, 42D e 42E e le unità immobiliari venivano cedute con atti in epoca compresa tra il 31.07.2007 ed il 13.02.2009. Accadeva che in data 12.12.2008, a seguito del cedimento di un tratto stradale unitamente al terreno di pertinenza dei fabbricati B e R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle D, si constatava la rottura della tubazione della rete di utenza idrica, nonché una serie di cedimenti e dissesti che interessavano i fabbricati B, C e D, a seguito dei quali veniva anche ordinato dal Sindaco di Lecce lo sgombero dei fabbricati, che l’attrice imputava all’azione di concentrate e prolungate immissioni nel sottosuolo di acque da perdite delle reti idrica e fognaria di AQP. Agiva in giudizio, pertanto, al fine di fare dichiarare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] spa, che aveva realizzato le condotte a servizio del complesso immobiliare in assoluto dispregio della normativa vigente,nonché al fine di dare atto di aver eseguito interventi di consolidamento del terreno di fondazione su cui insistevano i detti fabbricati, della strada via E. Milinanni e lavori di ripristino delle singole unità immobiliari facenti parte dei fabbricati stessi. Chiedeva inoltre “darsi atto altresì che devono essere eseguiti altri lavori di consolidamento e ripristino dei fabbricati che saranno individuati all’esito della ctu che sin da questo momento si invoca”, nonché “il pagamento della somma di euro 849.029,04 salvo miglior conteggio ovvero di quell’altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa nonché al pagamento delle somme per il consolidamento e il ripristino dei fabbricati per come saranno determinate all’esito della ctu da espletare. Il tutto oltre interessi e rivalutazione,con vittoria di spese e competenze”. Si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA] spa, deducendo l a inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della domanda avversa. Rigettate le richieste di prove orali, si dava atto delle consulenze tecniche espletate in altri giudizi con riferimento alle palazzine A, C e D e veniva disposta CTU sulla palazzina B esuccessiva integrazione per accertare la necessità di ulteriori lavori ai fini del consolidamento e del ripristino dell’originaria consistenza per il fabbricato B. Precisate le conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.e decisa con s entenza n. 140 , emessa il 18.01.2022 e pubblicata il R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle 20.01.2022,il cui dispositivo era il seguente: “i l Tribunale di Lecce … accoglie la domanda e per l’effetto, accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella misura dell’80% in ordine ai dissesti verificatisi presso le palazzine B, C e D descritte in atti, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. per le causali di cui in parte motiva alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della complessiva somma di € 639.166,50, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo; r igetta ogni ulte riore pretesa; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 25.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; Pone a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. in eguale misura le spese occorse per la consulenza tecnica d’ufficio espletata, separatamente liquidate”. Il primo giudice riteneva che, per quanto emerso dall’istruttoria, i dissesti verificatisi presso le palazzine B, C e D di via [OSCURATO:PERSONA], sugli spazi aperti comuni e sulla via Milinanni dovessero ascriversi per l’80% ad [OSCURATO:SOCIETA]. e per la rimanente porzione alla società costruttrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] osservava, in particolare, che risultavano accertati sia le numerose e copiose immissioni di acque provenienti dalla rete idrica e fognaria verificatesi a partire dal dicembre del 2008, ritrovate nel sottosuolo persino nel 2011, sia il colpevole ritardo nella riparazione degli impianti da parte della custode [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l’inosservanza da parte della stessa in sede di progettazione e realizzazione dell’impianto di distribuzione idrica e fognaria delle normative vigenti e l’omessa adozione di un giunto della condotta idrica all’imbocco di via Milinanni, nel passaggio dal piano di posa su basamento roccioso di via [OSCURATO:PERSONA] a quello su terreno di riporto compressibile della strada interna, così da ritenere la preponderante responsabilità ex art. 2051 c.c. di [OSCURATO:SOCIETA]. R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] comunque una, se pur minima, concorrente responsabilità dell’attrice in primo luogo per non aver adottato, pur consapevole della consistenza del materiale di riempimento della cava sottostante il proprio suolo, il sistema di fondazione su pali che sarebbe risultato preferibile in considerazione della condizione strutturale dell’area di sedime ed alla possibilità, sia pure remota, di infiltrazioni nel sottosuolo; inoltre per non aver, pur avendo commissionato ad A.Q.P. la realizzazione degli impianti idrico e fognario, vigilato sull’osservanza da parte della stessa della normativa vigente in tema di posa in opera delle condotte a servizio degli immobili edificati, anche alla luce della durevole garanzia assunta ex art. 1669 c.c. e del dovere di tutela del prioritario interesse dell’incolumità pubblica e privata. Con riferimento al quantumdella domanda, il Tribunale rilevava che,con riferimento alla richiesta formulata in via di rivalsa al fine di recuperare le somme spese per gli interventi di consolidamento del terreno di fondazione, essa andava inquadrata nell’azione di regresso exart. 2055 comma 2 c.c. atteso che era risultato pacifico ed incontestato che nel corso degli anni l’attrice avesse provveduto agli interventi necessari ad eliminare le cause e gli effetti nel disinteresse di AQP, con il conseguente diritto alla rifusione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’80% delle spese sostenute nel corso degli anni per i lavori compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] srl ai singoli fabbricati (documentati in € 655.004,05, 80% pari a € 524.003,24) e per i lavori indicati come indifferibili dai CCTTUU intervenuti ( documentati per € 143.954,08, 80% pari a 115.163,26). Il tribunale rigettava, invece, in quanto inammissibile, la domanda di regresso relativa alle spese da sostenersi ai fini del definitivo consolidamento dei fabbricati interessati dal dissesto, non potendo farsi valere il diritto di regresso prima dell’evento estintivo dell’obbligazione ex art. 2935 c.c. e non avendo l ’ attrice legittimazione ad agire ex artt. 2043 - 2051 c.c. non essendo più R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle proprietaria di alcuna porzione immobiliare in loco al momento dell’evento dannoso, per come risultava dagli atti di causa; e rigettava anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto ritenuta non provata , per non avere l ’ attrice fornito prova né dell’esistenza del danno dedotto, né dei parametri relativi alla determinazione dell’eventuale ristoro. Le spese di lite della seguivano la soccombenza, mentre le spese di consulenza tecnica di ufficiovenivano poste a carico di entrambe le parti in egual misura. Avverso la suddetta sentenza proponevano separatamente appello sia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, con atto di citazione notificato il 18.07.2022, articolando un unico motivo di gravame ed insistendo nelle originarie deduzioni e richieste, sia [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con atto di citazione notificato il 19.07.2022 (RG 622/2022) formulando diversi motivi di gravame e formulando istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa, previa riunione di entrambi i giudizi. La Corte d’appello di Lecce, riuniti gli appelli, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, con la sentenza n. 729 del 13/09/2024, li rigettava entrambi. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,con atto affidato a un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con controricorso, contenente ricorso incidentale su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. risponde con controricorso all’incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. propone le seguenti censure: violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. in relazione all ’ art. 360 , primo comma,n. 4 c.p.c.; sentenza nulla; motivazione apparente, illogica ed apodittica. La motivazione resa dalla Corte di appello per rigettare la domanda risarcitoria proposta da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dopo aver tuttavia riconosciuto l’esistenza del diritto vantato, sarebbe illogica ed apodittica, espressa in termini meramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico - giuridico seguito dalla corte territoriale per giungere alla decisione resa. La Corte, dopo avere precisato che Era quindi esplicito e chiaro che la domanda era volta alrimborso delle spese effettuate e al risarcimento del danno per le spese degli altri lavori di consolidamento e ripristino che si chiedeva di individuare attraverso CTU… , ed avere affermato che la società aveva quindi diritto al risarcimento del danno che il fatto illecito di [OSCURATO:SOCIETA] ha determinato nella propria sfera patrimoniale ai sensi dell’art. 2043 o 2051c.c. , riteneva tuttavia di non potere accoglier e la domanda … perché l’attore non fornisce nessun parametro cui ancorare l’eventuale ristoro , ritenendo inidonea al fine la CTU tecnica svolta in primo grado (che aveva previsto come necessario il consolidamento statico del terreno di sottofondazione del fabbricato mediante micropali, aveva nel computo metrico indicato i singoli interventi e quantificato i costi della strategia di intervento reputata più idonea) in quanto, a dire della Corte, …rispondendo al supplemento di quesiti volto proprio a acc ertare i futuri lavori necessari per il definitivo consolidamento e ripristino delfabbricato, il CTU per il solo completamento dei lavori di consolidamento del Fabbricato ‘B’ ritiene necessaria una somma di € 850.928,30, cioè praticamente lo stesso importo che laMarti asserisce di avere speso per i lavori parziali di consolidamento del medesimo fabbricato‘B’ e R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle per il completamento dei lavori di consolidamento dei Fabbricati ‘C’ e ‘D’ . Il motivo è, innanzitutto,inammissibile per carenza di specificità e, comunque, infondato, perché non incide adeguatamente sulle affermazioni decisorie rese dalla Corte territoriale alle pagg. 16 -20 della motivazione, laddove si evidenzia la carenza di adeguate allegazioni, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine ai costi d e i lavor i di ripristino per il fabbricato B e si evidenzia il carattere meramente esplorativo della consulenza tecnica richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in grado d’appello ai fini della prova dei danni e degli esborsi per il loro ristoro, nonché l’impossibilità di richiamare le conclusioni delle consulenze tecniche già svolte, in quanto queste si erano occupate delle fondazioni e dell’area di sedime sul quale era stato edificato l’intero complesso edilizio e quindi non era possibile individuare i costi per ciascuno dei quattro corpi di fabbrica e in quanto le opere ritenute necessarie riguardavano il consolidamento complessivo del terreno su cui sorge il complesso immobiliare. Invero, la motivazione della Corte territoriale sfugge alla censura di omessa motivazione o di motivazione inesistente, in quanto essa è ampiamente al di sopra del cd. minimo costituzionale, per come enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte di livello nomofilattico, da oltre un decennio (Sez. U n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 08/10/2014). La Corte territoriale ha, con ampia, logica e coerente argomentazione, spiegato per quale ragione ritenesse insufficienti i fatti allegati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della prova degli ulteriori danni rispetto a quelli già riconosciuti, elencando le circostanze ostative, ossia i fatti impeditivi e l’impraticabilità, ai fini dell’accertamento dell’ammontare dei danni, di una ulteriore consulenza tecnica di ufficio, poiché questa, in carenza di utili allegazioni della società costruttrice,avrebbe assunto carattere meramente esplorativo. R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] a tali argomentazioni, il motivo della [OSCURATO:SOCIETA]. si rivela carente di specificità in relazione all’individuazione dei passi dell’impugnazione di merito nei quali i singoli passaggi sarebbero stati idoneamente evidenziati. Ciò in quanto è giurisprudenza di questa Corte che imotivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l’atto di appello, dato che nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili di ufficio (Cass. n. 6405 del 25/06/1990; Cass. 5756 del 24/10/1988). In ordine alla mancata effettuazione di una valutazione equitativa da parte della Corte d’appello, della quale pure si duole la [OSCURATO:PERSONA], occorre ribadire che , prima di procedere alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.,il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi di prova possibili, anche se non precisi, in ordine all’ammontare del dannoe deve ricorrere all’equità soltanto per integrare gli elementi raccolti (Cass. n. 2818 del 4/9/1952, seguita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità). Ciò in quanto l’attore deve allegare gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nel percorso della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno Cass. n. 16202 del 18/11/2002 Rv. 558565 - 01) . [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha omesso, secondo il giudice di merito, il cui apprezzamento sul punto appare immune da vizi logici, di fornire adeguati elementi al fine di dimostrare che i danni potessero essere provati nel loro preciso ammontare e comunque di fornire idonei elementi fattuali che potessero fungere da parametro, posto che la consulenza tecnica di ufficio espletata non consentiva di dissipare i dubbi circa i lavori già effettuati e quelli ancora, R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle prevedibilmente da effettuare. In ultimo, non sono chiari, nell’esposizione del motivo, quali sono le somme che effettivamente la [OSCURATO:PERSONA] ritiene debbano esserle liquidate al fine del risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli già riconosciutile. Il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione e nel suo complesso,infondato e va, pertanto, rigettato. I motivi del ricorso incidentale sono i seguenti: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: obliterazione del rapporto causa-effetto dei vizi lamentati: violazione degli artt. 1669 c.c., 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c.). Il motivo si incentra sul ritenuto rapporto di causalità tra cedimenti delle strutture condominiali e rottura delle tubazioni, nel senso che i cedimenti sarebbero stati causati, secondo i giudici di merito, dalle infiltrazioni di acqua derivanti dalla rottura delle tubazioni dell’Acquedotto pugliese, mentre, secondo la difesa dell’Acquedotto sarebbero stati i cedimenti strutturali dei palazzi ad avere provocato la rottura delle tubazioni e i conseguenti allagamenti. Il motivo contesta, inoltre, la consulenza tecnica di ufficio collegiale, espletata in primo grado e il riferimento ad altra pronuncia della stessa Corte d’appellodi Lecce, dalla quale sarebbe derivata la formazione di giudicato vincolante sulla preponderante responsabilità dell’Acquedotto. Secondo motivo del ricorso incidentale: violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cpc).La sentenza d’appello ha attribuito l’onere della prova della mancata effettuazione degli esborsi all’Acquedotto, mentre, viceversa, era stata la [OSCURATO:PERSONA] a non provare di avere effettuato effettivamente gli esborsi per oltre settantanovemila euro. Il primo motivo dell’incidentale è inammissibile per difetto di idonea specificazione in ordine alla sede processuale di merito in R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle primo grado nella quale venne contestata la consulenza tecnica d’ufficio collegiale, anche a prescindere dal ruolo dell’accertamento della esistenza del nesso causale in altro giudizio e con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria (Corte d ’ appello di Lecce, sentenza n. 1193 del 2021), circa la preponderante responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nella causazione dei danni. La sentenza impugnata ha, peraltro, già esaminato detti profili, trattandoli in relazione al primo motivo di appello dell’Acquedotto e li ha entrambi disattesi, affermando che la consulenza tecnica di ufficio collegiale svolta nella fase di accertamento tecnico preventivo promossodal [OSCURATO:PERSONA] era pienamente opponibile all’Acquedotto, in quanto era stato chiamato a partecipare al detto accertamento su istanza della convenuta MartiS.r.l. Il secondo motivo dell’incidentale è infondato, in quanto non è violato l’art. 2697 c.c. se i fatti, come nella specie, sono ricostruiti sulla base di elementi presuntivi non contraddetti. Nella specie, la Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento di meritoe ampia e logica esposizione, che la prova degli esborsi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] era costituita dai documenti, assegni e ricevute di bonifici in favore di soggetti che avevano effettuato i lavori necessari al recupero degli appartamenti lesionati o divenuti inagibili,prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal primo grado di giudizioe comprovanti le spese che essa aveva dovuto affrontare (pag. 14 e 15 della motivazione della sentenza impugnata). Il ricorso incidentale è, pertanto,infondato, al pari del principale. L’esito della lite, di soccombenza di entrambe le parti, consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite di questa fase di legittimità. Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella R.g. n. 5508 del 2025 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle incidentale e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigettaentrambi i ricorsi. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente principale e della ricorrente incidentale , in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 28200/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris