CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 42251/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG 27: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Foggia, con la quale non è stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 56, 575 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, per avere il giudice omesso di pronunciarsi in ordine alla (ulteriore) richiesta del PM di convalida dell'arresto, in relazione ai reati di fuga e di omissione di soccorso cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, in quanto il Lanza, dopo avere, a seguito di un alterco, investito e travolto [OSCURATO:PERSONA] con la sua autovettura, si era dato alla fuga, rendendosi per un certo tempo irreperibile. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. Risulta pacificamente dagli atti che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal PM, in relazione al reato di cui all'art. 189 cod. strada, essendosi limitato a provvedere solo sulla distinta richiesta di convalida del fermo, in relazione al delitto di tentato omicidio. Trattandosi di pronuncia imposta dalla domanda avanzata dalla parte pubblica, al fine di valutare la legittimità dell'arresto, si impone l'annullamento parziale del provvedimento impugnato ed il rinvio al giudice di merito affinché provveda sulla richiesta di convalida della menzionata misura pre-cautelare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di convalida dell'arresto e.rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Foggia. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il