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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14724/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il furto della carta d'identità, della patente di guida e della tessera universitaria ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mentre egli si trovava nella stazione di Siena (reato commesso il 26 luglio 2014); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, sia pure sotto forma di violazione di legge in relazione all'art. 533 c.p.p., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per insufficienza della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reato di furto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché nella sostanza costituito da mere doglianze in punto di fatto, implicanti per di più una indiscriminata rivalutazione probatoria in base a congetture difensive tendenti ad escludere la identificazione dell'imputato in colui che ebbe a sottrarre il bene nonostante fosse stato proprio lui ad essere trovato in possesso del documento di identità della persona offesa appena il giorno dopo il furto; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266), a tal fine dovendosi avere riguardo alla data di lettura del dispositivo e non al successivo deposito della motivazione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il furto della carta d'identità, della patente di guida e della tessera universitaria ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mentre egli si trovava nella stazione di Siena (reato commesso il 26 luglio 2014); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, sia pure sotto forma di violazione di legge in relazione all'art. 533 c.p.p., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per insufficienza della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reato di furto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché nella sostanza costituito da mere doglianze in punto di fatto, implicanti per di più una indiscriminata rivalutazione probatoria in base a congetture difensive tendenti ad escludere la identificazione dell'imputato in colui che ebbe a sottrarre il bene nonostante fosse stato proprio lui ad essere trovato in possesso del documento di identità della persona offesa appena il giorno dopo il furto; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266), a tal fine dovendosi avere riguardo alla data di lettura del dispositivo e non al successivo deposito della motivazione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de