CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 02/12/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha riformato la sentenza in data 12.6.2018 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, riqualificando ai sensi degli artt. 624 e 625 cod.pen. i fatti contestati ai capi I) ed N) e confermando la condanna dell'odierno ricorrente per tali fatti e per quello di ricettazione contestato al capo A). Deduce: 1.1. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen.". Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente si deduce la violazione degli artt. 127 e 130 cod.proc.pen. perché la Corte di appello ha indicato quale provvedimento impugnato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Firenze, mentre la sentenza di primo grado era intestata come emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, così attuando una correzione dell'errore materiale, senza previa instaurazione del contraddittorio, con il doveroso intervento delle parti.1.2. "Capo N della rubrica. Vizio di motivazione della sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua palese illogicità". Con il secondo motivo il ricorrente assume che la responsabilità per il capo N è stato attribuito sulla base di criteri probabilistici oltre che con motivazione disomogenea e illogica rispetto al fatto contestato al capo A, qualificato ai sensi dell'art. 648 cod.pen., non essendo possibile che l'autore del furto sia anche responsabile della ricettazione. 1.3. "Capo I della rubrica. Vizio di motivazione anche sotto il profilo della sua apparenza e contraddittorietà". In questo caso si assume che la motivazione è inficiata dall'errata indicazione del numero dell'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] e dall'uso distorto della cd. circolarità della prova. 1.4. "In relazione al delitto di ricettazione (capo A della rubrica). Vizio di motivazione e sua contraddittorietà". Il ricorrente deduce la genericità dell'accusa, l'incongruenza della contestazione della ricettazione anche per una parte di beni per cui [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere l'autore del furto. Lamenta anche la mancata considerazione della possibilità che l'imputato potesse essere ignaro della provenienza illecita della merce. 1.5. "Violazione ed erronea applicazione di norma processuale (art. 597 cod.proc.pen.) in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 625 n. 5 c.p.". Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe aggravato il fatto contestato al capo I, prevedendo in motivazione la commissione del fatto con altri correi, così ritenendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5, cod.pen., mentre l'unica aggravante contestata nell'imputazione era quella di cui all'art. 625, comma primo, n.2, cod.pen.. Considerazioni analoghe vengono sviluppate anche in relazione al capo N), al cui riguardo si assume che manca la prova della compartecipazione di almeno tre persone. Il ricorrente precisa di avere interesse all'impugnazione, pur in assenza di un peggioramento del trattamento sanzionatorio, potendo subire il pregiudizio di cui all'ultimo comma dell'art. 625 cod.pen.. 1.6. "Violazione ed erronea applicazione di norma sostanziale (art. 62 bis cod,.pen.) e connesso vizio di motivazione". In questo caso il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche considerando circostanze passate e trascurando il dato attuale. [OSCURATO:PERSONA] /&.1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La carenza di interesse emerge al solo rilevare come la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non abbia opposto alcun motivo di gravame rispetto all'erronea intestazione della sentenza di primo grado, rilevata d'ufficio dalla Corte di appello. Errore che, peraltro, non ha influito in nessuna maniera nel diritto di difesa, visto che l'imputato ha proposto appello proprio avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze, così dimostrando che l'errata intestazione della sentenza era così palese, da non impedirgli di individuare il giudice competente per la sua impugnazione. L'errata indicazione del Tribunale che ha pronunciato la sentenza, invero, non è causa di nullità e costituisce un mero errore materiale e una semplice irregolarità formale, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento. 3. Il secondo, il terzo, il quarto e il sesto dei motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente ripetitivi delle doglianze contenute nell'atto di appello e perché volte a una rilettura delle emergenze processuali secondo un significato antagonista a quello attribuito dai giudici di merito, sia in punto di affermazione della responsabilità, sia con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Vale ricordare che sono inammissibili le questioni di merito, ossia quelle doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3.2. Generica e -comunque- tardiva la censura relativa all'assunta genericità dell'imputazione. Infatti, va ricordato che «la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.», (Sez. 3 - , Sentenza n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01). Da ciò l'inammissibilità di tale doglianza, dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. 4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza d'interesse. La manifesta infondatezza attiene all'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe riqualificato i fatti attribuendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5, cod.pen.. Tale assunto non trova riscontro in atti, dove non si rinviene alcuna riqualificazione nel senso prospettato dalla difesa. A ogni modo, la censura è inammissibile per carenza d'interesse. Il ricorrente sostiene di averne interesse per il pregiudizio che potrebbe subire ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod.pen.. Ebbene, tale norma prevede un aumento di pena nel caso in cui ricorrano più circostanze tra quelle elencate nei commi precedenti. Aumento di pena che non c'è stato per [OSCURATO:PERSONA] e che -all'evidenza- non potrà esserci all'esito dell'odierno grado di giudizio. Da qui l'inammissibilità anche dell'ultimo motivo di ricorso. 5. Va da ultimo evidenziato che l'inammissibilità del ricorso preclude la verifica della condizione di procedibilità per effetto della c.d. riforma Cartabia, alla luce dell'orientamento oramai consolidato di questa Corte quello secondo il quale «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.). (Sez. 5 - , Sentenza n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 — 01). 6. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo