CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23795/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di [OSCURATO:PERSONA] TermeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento limitatamenteall’omessa pronuncia circa la richiesta di esclusione della punibilità perparticolate tenuità del fatto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 27 gennaio 2026 ha,ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen., riqualificato l’appello avverso lasentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per Cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte; dettasentenza, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all’art. 4 L.110/75 alla pena di 1.000 euro di ammenda è, infatti, ai sensi dell’art. 593 cod.proc. pen. inappellabile.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 9 maggio 2024 hacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il porto fuori della propria abitazione di uncoltello marca Opinel, ritenuta l’ipotesi di lieve entità, alla pena di mille euro diammenda.3. Avverso detta sentenza propone impugnazione l’imputato lamentando conil primo motivo vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione allaintervenuta declaratoria di penale responsabilità.L’imputato, infatti, non si trovava in alcuna circostanza di tempo e luogo chepotesse fare supporre che volesse arrecare offesa a terzi; egli, infatti, è statocontrollato in orario diurno; il ricorrente contesta anche i presupposti dellaperquisizione, poiché non vi erano circostanze oggettive che la potesserogiustificare.Con il secondo motivo lamenta l’esclusione della causa di non punibilità exart. 131 bis cod. pen.Dagli elementi di cui all’art. 133 comma 1 cod. pen., infatti, emergerebbe laparticolare tenuità del fatto.Con il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione circa la pena.4. In data 3 marzo 2026 il ricorrente depositava memoria difensiva econclusioni insistendo per l’annullamento dell’impugnata sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamentodell’impugnata sentenza limitatamente al motivo sulla esclusione della causa dinon punibilità per particolare tenuità del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La contestazione mossa a [OSCURATO:PERSONA] è di avere portato fuori dalla propriaabitazione un coltello, cioè uno strumento da punto e da taglio, senza giustificatomotivo.La fattispecie di reato in esame è il porto senza giustificato motivo; non ènecessaria l’ulteriore indagine circa il fatto che vi sia una chiara destinazioneall’offesa alla persona, poiché tale ulteriore precisazione riguarda gli altristrumenti; questa Corte ha affermato che gli oggetti indicati specificamente nellaprima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabilialle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione cheavvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati indettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì cheappaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, perl'offesa alla persona" (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506 – 01:fattispecie in materia di porto di mazza da baseball, in cui la Corte ha ritenuto, inlinea con la sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2023, che la distinzione nonè irragionevole, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quellioggettivamente più pericolosi e simili alle armi proprie "bianche", nonché quelliche si prestano ad essere impiegati per l'offesa alla persona).Posto, dunque, che l’imputato è stato trovato fuori della propria abitazione abordo della propria auto nel possesso di un coltello - che deve essere consideratoarma impropria - senza essere stato in grado di spiegarne la ragione, ciò, comedetto, è sufficiente a fondare declaratoria di penale responsabilità.Circa, poi, la eccepita illegittimità della perquisizione d’iniziativa si richiamaun costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'eventualeillegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziarianon comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato odelle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art.253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 16065 del 10/01/2020, Rv. 278996 –01: fattispecie in tema di perquisizione personale e veicolare ai sensi dell'art. 4della legge n. 152 del 1975).Quanto alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., nonrisulta che l’imputato ne abbia chiesto l’applicazione al Tribunale: pertanto, da unlato, il ricorrente non può chiedere che venga riconosciuta in questa sede edall’altro, non può lamentare una omessa motivazione sul punto da parte delTribunale.In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131 bis cod.pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova dellacui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza deirelativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02); se, dunque, non è sufficiente chevenga chiesto il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità,dovendo essere forniti elementi specifici a sostegno della richiesta, è, a fortioriimpensabile che il Tribunale possa, nemmeno compulsato sul punto e, dunque,senza che gli vengano forniti elementi su cui fondare tale decisione e senza chegli venga neppure richiesto il riconoscimento di tale causa, provvedervi ex officio.Il motivo attinente la dosimetria sanzionatoria è palesemente inammissibilein quanto l’ammenda è stata quantificata in misura corrispondente al minimoedittale.2. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso si appalesa comemanifestamente infondato, oltre che contrario al disposto normativo e allaconsolidata giurisprudenza di legittimità; dalla inammissibilità discende lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000, ritenuta congrua, alla cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]