Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 15592/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la condanna dell'imputai:a per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

1.1. Il difensore della ricorrente ha chiesto con memoria la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela alla luce delle modifiche normative introdotte con d.lgs. n. 150 del 2022 ovvero quanto meno il rinvio al 30.3.2023,, termine previsto per la proposizione successiva alla disposizione normativa introdotta.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputata rese al tecnico ENEL Gucciardo, incaricato dell'accesso ispettivo nell'abitazione della ricorrente, è generico, fondato su argomenti che sono manifestamente irfondati, contrari alla giurisprudenza di legittimità, e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, sicchè il motivo è aspecifico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 3 della sentenza impugnata).

Invero, costituisce orientamento consolidato di questa Corte sostenere che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. per). opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche, non sussistendo, in tale caso, il collegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 8897 del 19/11/2015, dep. 2016, Baschini, Rv. 266127; Sez. 5, n. 30895 del 9/3/2016, D'Elia, R.v. 267699).

Le ragioni difensive si risolvono, quindi, anche in una richiesta di rilettura degli elementi di prova che si colloca al di fuori del sindacato di legittimità, a meno che tale rilettura non si riveli fattore di considerazione della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Ritenuto, altresì, che non vi sono questioni di improcedibilità rilevabili, in ragione della sopravvenuta disciplina più favorevole prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022, poiché, secondo la condivisa opzione delle Sezioni Unite - che si sono pronunciate in una situazione analoga derivata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018 -, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di discipline normative sopravvenute ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

In altre parole, la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale"

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la condanna dell'imputai:a per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 1.1. Il difensore della ricorrente ha chiesto con memoria la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela alla luce delle modifiche normative introdotte con d.lgs. n. 150 del 2022 ovvero quanto meno il rinvio al 30.3.2023,, termine previsto per la proposizione successiva alla disposizione normativa introdotta. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputata rese al tecnico ENEL Gucciardo, incaricato dell'accesso ispettivo nell'abitazione della ricorrente, è generico, fondato su argomenti che sono manifestamente irfondati, contrari alla giurisprudenza di legittimità, e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, sicchè il motivo è aspecifico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 3 della sentenza impugnata). Invero, costituisce orientamento consolidato di questa Corte sostenere che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. per). opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche, non sussistendo, in tale caso, il collegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 8897 del 19/11/2015, dep. 2016, Baschini, Rv. 266127; Sez. 5, n. 30895 del 9/3/2016, D'Elia, R.v. 267699). Le ragioni difensive si risolvono, quindi, anche in una richiesta di rilettura degli elementi di prova che si colloca al di fuori del sindacato di legittimità, a meno che tale rilettura non si riveli fattore di considerazione della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Ritenuto, altresì, che non vi sono questioni di improcedibilità rilevabili, in ragione della sopravvenuta disciplina più favorevole prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022, poiché, secondo la condivisa opzione delle Sezioni Unite - che si sono pronunciate in una situazione analoga derivata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018 -, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di discipline normative sopravvenute ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). In altre parole, la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 15592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris