CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato (condannandolo alla pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa) per il delitto di furto aggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente (con particolare riferimento al riconoscimento dell'imputato dalle immagini del sistema di videosorveglianza), proponendo inammissibili censure in fatto, affette anche da genericità. In particolare, la prospettazione difensiva propone una lettura atomistica e selettiva di talune prove a carico, ignorandone molteplici di segno convergente nel senso della responsabilità dell'imputato, siglata da una "doppia pronuncia conforme" che salda i confini accertativi con particolare forza anche rispetto alla denuncia di travisamenti delle prove. Inoltre, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più re(:enti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Considerato, altresì, che il secondo motivo, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è generico e comunque manifestamente infondato. Sul punto è sufficiente rammentare che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena irrogata, ove la relativa determinazione - come accaduto nel caso di specie - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851): cfr. l'ultima pagina della sentenza impugnata. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso