CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 16 gennaio 2017, divenuta irrevocabile, [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di nove anni di reclusione in relazione a reati rientranti nel catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.; pena quantificata, previa applicazione dell'aumento di pena a titolo di recidiva. Con successiva istanza Flachí proponeva incidente di esecuzione, lamentando l'illegalità della pena inflitta a cospetto della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 185 del 2015, caducatoria dell'obbligatorietà dell'aumento in discorso, già stabilita, per i reati suindicati, dall'art. 99, quinto comma, cod. pen.; e invocando la rimodulazione, in melius, del trattamento sanzionatorio. 2. Con l'ordinanza in epigrafe l'adita Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice dell'esecuzione, dichiarava l'istanza inammissibile, trattandosi di pena interamente espiata alla data della decisione. 3. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione della legge penale. Il ricorrente rappresenta come la pena non risultasse espiata al momento di presentazione dell'istanza, da considerare quale momento unicamente rilevante ai fini dell'individuazione dell'interesse ad essa sottostante. Il ritardo nella decisione non sarebbe a lui imputabile. L'interesse in ogni caso permarrebbe a tutt'oggi, in funzione di un'eventuale futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, sotto un duplice concorrente profilo. 2. L'ordinanza impugnata si è attenuta all'esatto principio di diritto, secondo cui è inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, quando quest'ultimo, al momento della pronuncia su tale istanza, è stato interamente eseguito e il condannato ha già scontato la pena, poiché in tal caso si sono prodotti effetti irreversibili. La pendenza attuale del rapporto esecutivo è presupposto oggettivo indefettibile di una favorevole delibazione al riguardo (tra le molte, Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01;Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, Quaresima, Rv. 264257-01), indipendentemente dal tempo in cui essa sia stata sollecitata. A pena espiata, l'eventuale sua rideterminazione in linea puramente teorica, funzionale ad una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, è questione che deve essere incidentalmente affrontata dal giudice competente a conoscere di tale richiesta (Sez. 5, n. 15362 del 12/01/2016, Gaccione, Rv. 266564-01, il cui arresto è puntualmente richiamato nel provvedimento impugnato), ove si riconosca che la riparazione possa in tal caso realmente spettare, che è tema che esula dal presente giudizio. Il ricorso è dunque, in diritto, manifestamente infondato. 3. E' poi da notare che il ricorrente non allega, né fa in altro modo constare, che il riconoscimento della recidiva nel pregresso giudizio di cognizione fosse frutto dell'automatismo già stabilito dalla disposizione dichiarata in parte qua incostituzionale, non avendo formato oggetto di motivato apprezzamento giudiziale; condizione negativa indispensabile, quest'ultima, per legittimare l'intervento ortopedico del giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018, Leuzzí, Rv. 272445-01; Sez. 2, n. 37385 del 21/06/2016, Arena, Rv. 267912-01; Sez. 2, n. 27366 del 11/05/2016, Bella, Rv. 267154-01). Il ricorso è pertanto anche privo di specificità, sotto l'aspetto considerato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore