CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 48548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 24.5-15.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24.5-15.6.2022, il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro disposto in data 26.2.2020, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240, 322ter e 640quater cod. pen. ed eseguito su somme riferibili al di lei marito [OSCURATO:PERSONA], indagato nell'ambito del procedimento; la richiesta di revoca era stata avanzata sul presupposto di essere cointestataria dei relativi conti correnti e di deposito in misura pari al 53,91% degli importi risultanti dai saldi attivi; 2. ricorre per cassazione il difensore della Benigno lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: rileva, infatti, che la motivazione del Tribunale si fonda sulla considerazione della confusione tra le somme confluite sul conto corrente cointestato; aggiunge che del tutto infondata è la affermazione circa il carattere ipotetico delle valutazioni operate dal consulente tecnico il quale, al contrario, ha potuto verificare il costante e mensile accredito dello stipendio e di altre entrate riferibili alla Benigno tutte assolutamente tracciabili; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 che, in considerazione della richiesta di trattazione orale formalizzata dalla difesa, ha chiesto di ritenere come memoria, concludendo per il rigetto del ricorso: richiama a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla contitolarità del conto corrente attinto dal sequestro ed alla nozione di disponibilità delle somme ivi confluite; 4. la difesa ha trasmesso motivi nuovi sottolineando ancora che la Benigno è terza estranea rispetto al reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] non avendo il Tribunale tenuto conto e non avendo valutato il profilo della proporzionalità tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto o il prezzo del reato da confiscare; segnala, inoltre, che con sentenza n. 25036 la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dello stesso procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Non è inutile premettere che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). 2. Tanto premesso, rileva il collegio che il provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili a profili di violazione di legge pur nell'accezione ormai acquisita e che, come accennato, va al di là della assenza di una motivazione dal punto di vista meramente "grafico". 3. Il Tribunale ha dato conto che, con ordinanza del 26.2.2020, il GIP di Palermo aveva disposto il sequestro di somme di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], marito dell'odierna ricorrente, e che il provvedimento era stato eseguito attingendo la somma di Euro 48.081,15 rinvenuta sul c/c 32360851 di [OSCURATO:PERSONA] spa; sulla somma di Euro 10.509,06 rinvenuta sul conto deposito titoli 0236554V12, e su Euro 15.279,21 rinvenuti sul conto deposito titoli n. 0246788V12 aperti presso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al GIP la revoca del sequestro e la restituzione degli importi a lei asseritamente spettanti in quanto cointestataria dei conti correnti e di deposito attinti dalla misura cautelare nella misura che aveva quantificato in Euro 40.024,57 (il 53,91%) secondo la ricostruzione del consulente di parte (in particolare: Euro 26.122,12 sul c/c Postale e Euro 13.902,45 sui conti di deposito); aveva spiegato che i flussi sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] spa a lei riferibili e da cui erano partiti gli investimenti nei due conti di deposito erano perfettamente tracciabili. Respinta l'istanza di revoca, il Tribunale di Palermo, cui erano state riproposte le medesime argomentazioni in fatto, ha sostenuto che non fosse stata fornita la prova della esclusiva disponibilità, in capo alla Benigno, della somma di denaro di cui era stato chiesto il dissequestro dal momento che lo stesso consulente aveva ricostruito la vicenda contabile nel senso che tutte le somme erano confluite nel conto cointestato ed erano risultate a quel punto nella disponibilità piena del [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva sempre disposto liberamente per prelievi, accrediti e concessioni di prestiti. Si tratta di una argomentazione che, lungi dal configurarsi meramente "apparente" e, per questo, consentire il ricorso per violazione di legge dell'ordinanza impugnata, si fonda su un dato fattuale che il ricorso finisce con l'ignorare, sottolineando come l'indagato, pur a fronte della cointestazione del conto, ne aveva sempre e liberamente disposto con riguardo all'intero ammontare degli importi ivi accreditati rendendo perciò del tutto "astratta" la valutazione contabile operata dalla difesa della Benigno laddove ha tentato di individuare una "quota" di sua esclusiva pertinenza sulla scorta degli importi periodicamente confluiti sul conto comune. Per altro verso, è prevalente, nella giurisprudenza di questa Corte, la tesi secondo cui, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (cfr., Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, terzi interessati in proc. Cismondi, Rv. 271136 - 01; Sez. 3, n. 45353 del 19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317 - 01 in cui la Corte ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando, peraltro, che nel caso di specie l'indagato, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilità di disporre dell'intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato). D'altra parte, la completa e incondizionata disponibilità dei conti in capo all'indagato può giustificare, quantomeno in sede cautelare, la loro apprensione per l'intero laddove, come nel caso di specie, la misura reale sia funzionale alla confisca "diretta" che, come è stato recentemente chiarito, può colpire il denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (cfr., Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e d