CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14949-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo Studio di quest'ultimo, via ADIGE, 43; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio eletto in Roma presso il suo Studio, via ILLIRIA, 19; controricorrente - avverso la sentenza n. 3694/2020 della Corte di CASSAZIONE, depositata il 13 febbraio 2020; Udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, accertatane la responsabilità professionale per non averle fornito copia dell'atto di vendita dell'autovettura targata RM 3E7774, venisse condannato a corrisponderle la somma di euro 1.500,00, oggetto delle richieste di pagamento del tributo bollo auto per le annualità 2003- 2009, oltre al risarcimento del danno morale sofferto. A tal fine esponeva di avere alienato la propria auto a [OSCURATO:PERSONA], mediante dichiarazione di vendita, le cui sottoscrizioni erano state autenticate da [OSCURATO:PERSONA] e che, a seguito di avviso, inviatole dalla Regione Lazio in data 12 settembre 2006, relativo al mancato pagamento del bollo auto del 2003, aveva scoperto che il trasferimento di proprietà del mezzo non era stato trascritto; di conseguenza, si era rivolta al notaio chiedendo la documentazione necessaria per provvedere alla trascrizione, senza ottenere dal professionista tutti i dati occorrenti. Seguivano: la notifica della cartella esattoriale per il mancato pagamento del bollo auto per il 2003, il rigetto del ricorso avverso la cartella esattoriale da parte della CTP di Roma che aveva ritenuto dirimente il momento della trascrizione del passaggio di proprietà e non quello della conclusione del contratto traslativo; la notifica delle cartelle esattoriali relative al bollo auto per gli anni 2005-2009. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza n. 14714/2015, accoglieva la domanda per gli anni 2005-2009, perché la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 333/14/13 aveva annullato la cartella esattoriale relativa al 2003. Riteneva, infatti, il professionista, ex art. 743 c.p.c., obbligato a conservare copia della dichiarazione di vendita da lui autenticata e lo condannava al pagamento di euro 1129,33, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8713/2017, accoglieva l'appello del convenuto, reputando che l'atto sottoscritto dinanzi al notaio consisteva in una dichiarazione unilaterale dell'alienante, di cui il professionista aveva autenticato la sottoscrizione in calce, restituendola, poi, alla dichiarante, senza alcun obbligo da parte sua di rilasciare copia conforme del verbale di vendita, in quanto mai redato né custodito, e rilevando che il notaio ha l'obbligo di custodire solo gli atti pubblici e le scritture private autenticate . La suddetta decisione veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'appellata che articolava, a tale scopo, due motivi. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria della Sesta sezione civile, Sottosezione Terza, rimetteva la controversia alla Pubblica Udienza, in considerazione del suo potenziale rilievo nomofilattico. Con la decisione qui impugnata, questa Corte accoglieva il ricorso, ritenendo che sulla scorta della buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, il diniego del notaio di comunicare i dati anagrafici dell'acquirente dell'auto di cui comunque era in possesso, allo scopo di consentire alla venditrice di provvedere alla trascrizione dell'atto di vendita, dovesse considerarsi fonte di responsabilità, ex art.1374 c.c. Non solo: la conservazione di copia per quanto informale dell'atto per cui è causa rispondeva ad una prassi già in uso all'epoca dei fatti, prima di divenire obbligatoria per effetto della I. n. 246/2005, e il diniego del notaio, tenuto conto del potere riconosciutogli,dall'art. 2715 c.c., di rilasciare copia di atti a lui esibiti, era da considerarsi privo di giustificazione e contrastante con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando sia incerta la sussistenza di un obbligo a carico del notaio di eseguire un adempimento teoricamente necessario per la validità o per l'opponibilità dell'atto rogato egli è tenuto ad osservare un principio di precauzione e ad adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi dei clienti.Detta sentenza viene impugnata ex art. 391 bis c.p.c. per due motivi da [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]3 della Corte ha rimesso il fascicolo a questa Sezione senza far corso ad alcuna trattazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e la trattazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., è stata fissata nell'odierna udienza pubblica ai sensi del quarto comma di detta norma. Si dà altresì atto che per la decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. i\e( Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore risultante dagli atti di causa, consistente nel fatto che la decisione n. 333/14/13 della Commissione Tributaria regionale, prodotta con la memoria istruttoria di cui all'art. 320 c.p.c. dalla venditrice, aveva ritenuto idonea la dichiarazione da lui resa per certificare la perdita del possesso dell'auto, presupposto del tributo. Di qui la conclusione che, a seguito di sua richiesta, alla venditrice era stata consegnata una certificazione che attestava l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'auto e che, pertanto, la decisione impugnata aveva affermato la sua responsabilità, senza prendere in considerazione la decisione del giudice tributario d'appello, il quale aveva escluso ogni sua responsabilità. La tesi sostenuta è, dunque, che se questa Corte non fosse incorsa nell'errore di percezione imputatole sarebbe giunta ad una decisione di segno diverso. Il motivo è inammissibile, in quanto non denuncia un errore revocatorio di fatto. Queste le ragioni. In primo luogo, non risulta dimostrata, da parte del ricorrente, la decisività della considerazione della sentenza del giudice tributario d'appello. Va rilevato, in primo luogo, in senso contrario, che la decisione revocanda non ne fa cenno nella sua motivazione e dunque non la assume come elemento fondante la decisione, limitandosi a richiamarla nella descrizione dei fatti di causa, sicché la motivazione della decisione non è basata su di essa. Ferma l'assorbenza di tale rilievo, si osserva, inoltre, che parte ricorrente non dimostra come la Corte, in sede di decisione sul ricorso ordinario e sulla base degli atti pervenuti, potesse percepire il contrario rispetto a quanto enunciato nella esposizione dei fatti di causa. Al riguardo si osserva che a pagina 15 del ricorso ci si limita a dire che la decisione tributaria di cui trattasi era stata citata: «1) dalla sentenza di primo grado, 2) dagli scritti difensivi del notaio tanto nel giudizio d'appello che del giudizio di legittimità come in precedenza trascritti». Senonché, tale assunto risulta del tutto generico quanto agli atti dei giudizi di merito e risulta del tutto generico pure quanto a quelli che vengono indicati come «scritti del giudizio di legittimità», dato che non solo il rinvio risulta del tutto generico, ma, comunque, non è dato sapere che cosa potrebbe confermare il generico assunto. Si deve aggiungere che risulta meramente apodittica e del tutto generica anche l'affermazione, a pag. 16 del ricorso, secondo cui sarebbe «evidente che il suddetto errore percettivo ha influito in maniera determinante sul convincimento del [OSCURATO:PERSONA] che, in ragione di quanto sopra, quando ha stabilito che il notaio Perna non aveva agito per garantire al cliente la più ampia tutela, si è posto in contrasto logico, giuridico, fattuale con le risultanze ricavabili dagli atti e documenti del procedimento, è rimasto ancorato alla decisione tributaria dì primo grado ignorando il successivo giudizio d'appello»: essa è del tutto inidonea ad evidenziare come e perché la pretesa erronea affermazione dell'esposizione del fatto abbia inciso sullo scrutinio dei motivi del ricorso ordinario. Mette conto, del resto, di ribadire che il ricorrente non ha dimostrato di avere messo questa Corte nella condizione di valutarne il contenuto, al fine di stabilirne la portata in termini di decisività, in ordine alla circostanza che la mancata comunicazione dei dati anagrafici dell'acquirente da parte del notaio non impediva di provvedere alla trascrizione dell'atto di vendita. Non a caso, nel controricorso alla suddetta decisione viene attribuito un contenuto diverso che smentirebbe l'assunto del professionista ricorrente, confermando che la Regione Lazio aveva comunicato alla venditrice che era carente la certificazione notarile dei dati del nuovo proprietario (data di nascita e luogo di residenza), come emerge dalle pp. 2-3 della decisione revocanda. Il che esclude che possa imputarsi alla decisione gravata alcun errore di percezione che l'abbia indotta a ritenere non ricorrente un fatto invece emergente dagli atti processuali. L'errore percettivo che può giustificare la revocazione di una decisione di questa Corte deve emergere, infatti, in maniera chiara ed immediatamente intellegibile dalla formulazione della censura e deve essere percepibile sulla base della mera lettura degli atti processuali senza bisogno di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive. Il che esclude che quello denunciato ne abbia i caratteri che si risolvono, come più volte è stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte: i) nella erronea percezione o nella svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, il) nella immediatezza ed obiettività dell'errore; iii) nella sua essenzialità e decisività.2. Con il secondo motivo il ricorrente, in riferimento all'art. 395, n. 4, c.p.c., denuncia l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa consistente nell'avere omesso di considerare che il veicolo era stato radiato dal PRA in data 16 giugno 2009 su istanza di [OSCURATO:PERSONA]: segno che, sin dal momento della scoperta della mancata voltura, [OSCURATO:PERSONA] era nella condizione di chiedere la radiazione del veicolo dal PRA. Di qui l'errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che, nel corso del giudizio d'appello, fosse stata prodotta copia della dichiarazione di vendita, «in quanto ciò non consentì in ogni caso alla parte che aveva chiesto la comunicazione dei dati anagrafici - al fine di ottenere la voltura dell'intestazione dell'autovettura al P.R.A. - di provvedere tempestivamente alla comunicazione dei dati stessi alla Regione Lazio, ente impositore», perché in contrasto con l'evidenza documentale da cui emergeva la dispensabilità dei dati anagrafici dell'acquirente ai fini della esenzione dall'obbligo di pagare il bollo. Anche questo motivo è inammissibile: evoca, a pag. 18, un fatto che si dice supposto inesistente dalla sentenza impugnata, ma in essa non risulta tale supposizione e parte ricorrente si astiene dall'evidenziare dove risulterebbe. Il motivo difetta della indicazione degli stessi presupposti per ritenere ricorrente che prospetti un errore di fatto revocatorio, senza il quale questa Corte sarebbe giunta ad una conclusione diversa. Ad abundantiam, si rileva che neppure sono chiare le ragioni della radiazione. Infatti, come, peraltro, osservato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, la venditrice aveva contestato il rilievo di tale radiazione, perché essa recava la causale "Dep. Giudiziarie" e che non essendo stata da lei richiesta non dimostrava che le sarebbe stato possibile liberarsi dall'obbligo di pagare i bolli auto anche senza l'intervento del professionista. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che vi siano i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c., giacché risulta ex actis, tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, che quest'ultima ha esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente e sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile. 6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi