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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23281/2026

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, per procura speciale in atti, dall'[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi, per procura speciale in atti, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Rampazzo e [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] presso il cuistudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 34, elettivamente domiciliano e condomicilio digitale ex lege-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2700/2020depositata il 14/10/2020.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La vicenda trae origine dalla dichiarazione di pubblica utilitàadottata per delibera del Comune di Camponogara n. 82/1991, con cuil’ente locale approvava il progetto di realizzazione di un parco pubblico eimpianti sportivi su aree di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; learee venivano occupate d’urgenza il 1° aprile 1994.La delibera veniva impugnata innanzi al TAR Veneto e, in esito algiudizio amministrativo, per quanto qui di interesse, il Consiglio di Stato,con la sentenza n. 824/2001, ne disponeva l’annullamento.I proprietari con atto di citazione del 15 marzo 1995 instauravanogiudizio civile innanzi al Tribunale ordinario di Venezia chiedendo larestituzione delle aree, con sovrastanti fabbricato e giardino, o, altrimenti,il controvalore e il risarcimento del danno da mancato godimento.Il Tribunale con sentenza parziale n. 2524/2003 e sentenza definitivan. 1995/2005 rigettava la domanda restitutoria per poi accogliere, con lasentenza definitiva, quella risarcitoria per equivalente, riconoscendo aiproprietari il controvalore venale dei terreni, quantificato in euro221.700,00 oltre interessi legali, per la perdita della proprietà del terreno,valutato come edificatorio.La Corte d’Appello di Venezia, su impugnazione degli eredi di GiovanniMarcato ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, in viaincidentale dal Comune di Camponogara nella parte riguardante laquantificazione del danno, con sentenza n. 1104/2011, confermava il rigettodella domanda restitutoria.Veniva ritenuto il carattere eccessivamente oneroso dal punto di vistaeconomico, e incompatibile con l’interesse pubblico, della riduzione inpristino – che prevedeva l’eliminazione, tra l’altro, di campi da tennis,calcetto, condutture fognarie e cavidotti realizzati – e riconosciuta, inNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026accoglimento del gravame dei privati, la sola rivalutazione monetariadell’importo liquidato, nella accertata inammissibilità di quella perdeprezzamento dei terreni relitti, veniva rigettato l’appello incidentale delComune e, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità dell’appelloimmediato sollevata dall’ente locale avverso la sentenza parziale.Nelle more, il Comune adottava un primo provvedimento diacquisizione sanante ex art. 43 T.U. espropri, con delibera n. 52/2005, poiannullato dal TAR Veneto, con sentenza n. 275/2007, e definitivamentetravolto dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 (sentenza Cortecostituzionale n. 293/2010).La sentenza d’appello, la n. 1104/2011, veniva impugnata percassazione dai proprietari.Con sentenza n. 93/2017, questa Corte accoglieva il primo motivo,per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, qualificata di rivendica,secondo deduzione dei ricorrenti, e, rilevata la mancata valutazione, inconcreto, dell’onerosità della riduzione in pristino e la sua compatibilità conl’interesse pubblico, rinviava la causa per nuovo giudizio alla Corted’Appello, in diversa composizione.Prima della riassunzione del giudizio di rinvio, il Comune adottava unnuovo provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis (delibera n.74/2016) che veniva annullato dal TAR Veneto, con la sentenza n.1202/2017, ma successivamente il Consiglio di Stato, con la sentenza n.5812/2020, ne dichiarava la piena legittimità.Intanto, quanto all’iniziativa davanti al giudice ordinario, i proprietaririassumevano il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. davanti alla Corted’Appello di Venezia, nel 2017.La Corte d’Appello, con ordinanza 24 maggio-7 giugno 2018,sospendeva il processo ex art. 337 c.p.c. in attesa della definizione delgiudizio amministrativo sull’acquisizione sanante.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026La sospensione veniva annullata da Cassazione, con ordinanza n.14738/2019, per difetto di motivazione.Riassunto nuovamente il giudizio, il Comune reiterava l’istanza disospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c., invocando la pendenza dei giudiziamministrativi relativi sia al primo provvedimento ex art. 42-bis (DCC74/2016) che al secondo (DCC 34/2018).La Corte d’Appello rigettava l’istanza e tratteneva la causa indecisione.Con sentenza n. 2700/2020, la Corte d’Appello di Venezia, in sede dirinvio, accertava l’illegittimità dell’occupazione e disponeva la restituzionedelle aree, condannando il Comune al risarcimento del danno da mancatogodimento dal 1994 sino alla restituzione.Nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 5812/2020 e5814/2020, definiva i giudizi amministrativi relativi ai due provvedimenti exart. 42-bis, riconoscendo la validità del primo (DCC 74/2016) e dichiarandoimprocedibile l’appello sul secondo per sopravvenuta carenza di interesse.2.

Avverso la sentenza n. 2700/2020 della Corte d’Appello di Veneziail Comune di Camponogara propone ricorso per cassazione articolato in diecimotivi.2.1.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Con nota in data 2/04/2026 il Comune ricorrente ha depositato copiaautentica della sentenza del Consiglio di Stato n. 7687/2025 che hadichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. 2216/2012 proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, in ottemperanza della sentenza delConsiglio di Stato n. 824/2001, passata in giudicato, la restituzione dellearee oggetto della procedura espropriativa, annullata.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c.; nullità della sentenza; omesso esame; difetto digiurisdizione (art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello di Venezia avrebbe dovuto sospendereobbligatoriamente il giudizio ex art. 295 c.p.c., poiché la decisionedipendeva dall’esito del giudizio amministrativo pendente sull’acquisizionesanante del 2016.

La Corte territoriale avrebbe esercitato una valutazioneprognostica non consentita al giudice ordinario, invadendo la giurisdizioneamministrativa.

L’omessa sospensione integrerebbe una violazione di legge,la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo.2.

Con il secondo motivo si fa valere “Violazione e falsa applicazionedell’art. 337, comma 2, c.p.c.; nullità; omesso esame (art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello avrebbe erroneamente negato anche lasospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., nonostante lapendenza del giudizio amministrativo sull’acquisizione sanante.

La Corte dimerito avrebbe fondato la decisione su una prognosi errata – di ritenutaconferma, in sede di appello, della sentenza di rigetto del Tar – e suvalutazioni riservate alla p.A. e al giudice amministrativo, omettendo diconsiderare fatti decisivi.3.

Con il terzo motivo è dedotta una ulteriore violazione dell’art. 337,secondo comma, c.p.c., con denuncia di nullità e omesso esame (art. 360,comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).La Corte di merito avrebbe escluso la sospensione facoltativa sullabase di una valutazione non consentita al giudice ordinario, che avrebbeindebitamente anticipato giudizi, sulla legittimità dell’acquisizione sanantee sull’interesse pubblico, riservati al giudice amministrativo.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/20264.

Con il quarto motivo si fa valere la “Violazione dell’art. 42‑bis D.P.R.327/2001 e dell’art. 100 c.p.c.; nullità; omesso esame (art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare improcedibile ladomanda di restituzione, poiché l’acquisizione sanante del 2016 avrebbecostituito titolo valido, poi riconosciuto legittimo dal Consiglio di Stato.La Corte territoriale avrebbe obliterato un fatto decisivo e travisato ladisciplina dell’art. 42‑bis d.P.R. n. 327/2001, che attribuisce alla p.A. lascelta tra restituzione e acquisizione.5.

Con il quinto motivo si fa valere il difetto di giurisdizione e/ocompetenza (art. 360, primo comma, nn. 1 e 2 c.p.c.)La Corte d’Appello avrebbe esercitato poteri riservati al giudiceamministrativo, valutando la legittimità dell’acquisizione sanante el’interesse pubblico, in violazione del riparto di giurisdizione.

Il giudiceordinario avrebbe travalicato i limiti della propria competenza.6.

Con il sesto motivo si deduce “Violazione dell’art. 2909 c.c. edell’art. 324 c.p.c.; violazione del giudicato (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4c.p.c.)”.Il Comune ricorrente denuncia la violazione del giudicatoamministrativo formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.5814/2020, che ha dichiarato improcedibile l’appello sul provvedimento diacquisizione del 2018 per sopravvenuta validità dell’acquisizione del 2016.La Corte d’Appello avrebbe ignorato tale giudicato, fondando ladecisione su presupposti superati.7.

Con il settimo motivo si deduce “Violazione dell’art. 112 c.p.c., degliartt. 384 c.p.c., 2909 c.c., 948 c.c. e 31 c.p.a.; nullità; omesso esame (art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello avrebbe pronunciato su domande risarcitorie nonriproponibili nel giudizio di rinvio, violando i limiti del “decisum”Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026dell’ordinanza di questa Corte n. 93/2017.

La Corte territoriale avrebbeecceduto il perimetro del rinvio, pronunciando “ultra petita”.8.

Con l’ottavo motivo si fa valere “Violazione dell’art. 42‑bis, degliartt. 2056 e 1226 c.c.; nullità; omesso esame (art. 360, comma 1, nn. 3, 4e 5 c.p.c.)”.L’Amministrazione locale contesta i criteri di liquidazione del dannoadottati dalla Corte d’Appello, ritenuti contrari alla disciplina dell’art. 42‑bise ai principi sulla liquidazione equitativa.

La Corte territoriale avrebbericonosciuto un danno non provato e non allegato.9.

Con il nono motivo si fa valere “Violazione degli artt. 2056, 1226 e115 c.p.c.; nullità; omesso esame (art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.Il motivo censura ulteriori profili della liquidazione del danno,sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe ignorato le prove e applicatocriteri equitativi in assenza dei presupposti, in tal modo violando l’art. 115c.p.c. e i principi sul danno risarcibile.10.

Con il decimo e ultimo motivo di ricorso si denuncia “Violazionedegli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 2056 e 1223 c.c.; nullità; omesso esame(art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello ha ritenuto che il danno fosse “in re ipsa”,affermando che la perdita del godimento del bene comportaautomaticamente un pregiudizio risarcibile.

Siffatta impostazione sarebbegiuridicamente errata, nel rilievo che il danno da occupazione “sine titulo”è un danno aquiliano che non coincide con il mero evento lesivo, ma richiedela prova dell’effettiva perdita economica; tali, la mancata locazione, ilmancato sfruttamento e l’esistenza di utilità alternative.La Corte avrebbe quindi dovuto negare la liquidazione del danno inassenza di allegazioni e prova, anziché procedere ad una liquidazioneequitativa priva di presupposti.11.

I controricorrenti deducono, a loro volta: l’inammissibilità delricorso per difetto di specificità dei motivi; l’irrilevanza dell’acquisizioneNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026sanante, poiché annullata dal TAR al momento della decisione d’appello;l’esistenza di un presunto “contrasto di giudicati” tra la sentenza delConsiglio di Stato n. 5812/2020, sull’acquisizione del 2016, e quella delmedesimo organo n. 5814/2020, sull’acquisizione del 2018; la possibilitàper il giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo el’intervenuta formazione di un giudicato interno sulla restituzione, in forzadella sentenza di questa Corte n. 93/2017.12.

I motivi dal primo al quarto possono essere esaminaticongiuntamente.Benché diversamente rubricati, essi convergono tutti sulla medesimaquestione e, quindi, sul rilievo da attribuirsi, in sede di rinvio, alprovvedimento di acquisizione sanante del 2016 e alle vicende del relativogiudizio amministrativo, e se, in tale quadro, la Corte d’Appello di Veneziapotesse decidere la domanda restitutoria senza tenere conto di talisopravvenienze.Due le questioni sotto la lente:a) la prima, relativa alla giurisprudenza sviluppata da questa Corte inmateria di sospensione del processo tra causa pregiudicante e pregiudicata,nelle declinazioni della sospensione necessaria e facoltativa (artt. 295 e 337c.p.c.);b) la seconda, correlata al rapporto tra giudizio ordinario e giudizioamministrativo, per la incidenza che il primo possa avere sul provvedimentoadottato dal p.A.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che lasospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. sulla causapregiudicata deve essere imposta da una disposizione specifica e in modoche debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciatasentenza passata in giudicato e non quando il giudizio pregiudicante sia giàstato deciso in primo grado (Cass., Sez.

Un., n. 10027/2012; in termini:Cass., Sez. 6 - 1, n. 26251/2017; Cass., Sez., 3, n. 8885/2023).Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026Parimenti, la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma,c.p.c. – rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e censurabile incassazione solo per manifesta illogicità (Cass. 20894/2019) – èconfigurabile quando tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialitàe quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non ancora passatain giudicato.La giurisprudenza valorizza una lettura sistematica della disciplinaprocessuale, nella quale l’art. 282 c.p.c. assume rilievo decisivo, fortedell’affermazione secondo la quale, la sentenza di primo grado, pur nondefinitiva, modifica la posizione delle parti, giustifica l’esecuzioneprovvisoria e attribuisce alla decisione un’autorevolezza che il giudicesuccessivamente adìto non può ignorare (Cass., Sez.

Un., n. 10027 cit.).In tale quadro, il giudice investito del giudizio successivo, qualora nonintenda riconoscere l’autorità della sentenza pregiudicante, può sospendereil processo ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., evitando così diadottare una decisione potenzialmente disallineata rispetto agli effetti giàprodotti dalla pronuncia precedente.Tuttavia, una volta chiariti i limiti entro i quali può operare lasospensione, resta fermo il principio secondo il quale il giudice ordinario nonpuò, attraverso la scelta di sospendere o non sospendere il processo,giungere di fatto a disapplicare un atto amministrativo che costituisce ilfondamento del diritto fatto valere dalla pubblica amministrazione ingiudizio.La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel ritenere che ilgiudice ordinario non possa ignorare o neutralizzare un atto amministrativoche attribuisce alla p.A. un titolo di acquisto del bene, poiché ciòequivarrebbe a esercitare un potere di disapplicazione che non gli compete.Il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5della l. n. 2248 del 1865, all.

E, anche nelle controversie in cui è parte lapubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizioneNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026che l’atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e nongià come fondamento del diritto dedotto in giudizio e cioè che la questionedella sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico enon come principale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità,come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudicecon riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del poterediscrezionale dell'amministrazione (Cass. Sez.

U, n. 13193/2018; in termini,Cass., Sez. 1, n. 6834/2025).Né, d’altra parte, il giudice ordinario può esercitare il potere didisapplicazione di un atto amministrativo presupposto quando la legittimitàdel provvedimento stesso sia stata accertata, "inter partes" e con autoritàdi giudicato, dal giudice amministrativo competente (Cass., Sez.

U, n.29467/2019).In questo contesto si inserisce la questione, decisiva nel presentegiudizio, relativa alla sopravvenuta adozione del provvedimento diacquisizione sanante, nel 2016, e alle relative vicende nel giudizioamministrativo.L’odierna controversia, sorta a seguito della dichiarazione di pubblicautilità e della sua successiva caducazione in sede amministrativa, da cui iproprietari hanno tratto la domanda di restituzione del beneillegittimamente occupato – ovvero di risarcimento per equivalente – è stataincisa, nel tempo, dal provvedimento di acquisizione sanante riferito aimedesimi immobili.Tale sopravvenienza, modificando il titolo giuridico relativo al bene,ridetermina il quadro della lite e condiziona l’assetto delle pretese azionatedalle parti, pubblica e privata.Possono pertanto affermarsi i seguenti principi di diritto.“In materia di espropriazione, l’adozione di un provvedimentoablatorio o acquisitivo sopravvenuto, e le successive decisioni del giudiceamministrativo sulla sua legittimità, costituiscono un vero e proprio “factumNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026superveniens”, idoneo a incidere direttamente sull’oggetto del giudizioordinario, sia esso restitutorio o risarcitorio, precludendo l’eserciziodell’azione di restituzione del bene da parte del privato, nel mutamento deltitolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di taleprovvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimoart. 42-bis T.U. esproprio” (Cass., Sez.

U, n. 9448/2024);“Il “factum superveniens” è deducibile nel giudizio di legittimitàquando, al pari dello “ius superveniens”, sia idoneo a incidere direttamentesull’oggetto della controversia; ciò accade quando la situazione giuridicasostanziale abbia subito una modificazione definitiva per effetto di unprovvedimento della pubblica amministrazione, senza che residui alcunaquestione di accertamento del fatto, così da superare i limiti probatori postidall’art. 372 c.p.c.

In tali ipotesi, il fatto sopravvenuto – purchédocumentale, non richieda valutazioni di merito e determini una stabiletrasformazione del quadro sostanziale – può e deve essere consideratoanche in sede di legittimità, poiché incide sull’esatta ricostruzionedell’oggetto del giudizio e sulla corretta definizione delle posizioni delleparti” (Cass. n. 26757/2020; Cass. n. 25396/2024).Avuto riguardo agli indicati principi e con riferimento al caso concreto,occorre innanzitutto considerare che, al momento in cui la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la sentenza impugnata, il giudizio amministrativorelativo al provvedimento di acquisizione sanante del 2016 (delibera n.74/2016) non aveva ancora trovato definizione davanti al giudiceamministrativo, in grado di appello.La Corte territoriale si è dunque confrontata con un quadro nel qualel’unico provvedimento giurisdizionale disponibile era la sentenza del TARVeneto che aveva annullato l’acquisizione del 2016, annullamento sul qualela Corte di merito ha fondato la propria decisione, ritenendo insussistenteun titolo valido in capo al Comune.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026Le successive vicende del giudizio amministrativo, e, in particolare, lasentenza del Consiglio di Stato n. 5812 del 2020, passata in giudicato, cheha riformato la decisione del TAR Veneto e ha dichiarato legittimo ilprovvedimento di acquisizione sanante, hanno però radicalmente mutato ilquadro giuridico di riferimento.L’indicata sopravvenienza, secondo la richiamata giurisprudenza diquesta Corte in tema di “factum superveniens”, costituisce un fatto idoneoa incidere direttamente sull’oggetto del giudizio ordinario, poiché modificain modo definitivo la situazione giuridica sostanziale sulla quale la Corted’Appello aveva fondato la propria decisione.

La legittimità dell’acquisizionesanante, accertata con efficacia di giudicato dal giudice amministrativo,comporta infatti che, sin dal 2016, il Comune è titolare di un valido titolo diacquisto del bene e ciò rende, all’attualità, definitivamente superato ilpresupposto logico‑giuridico sul quale la Corte territoriale ha fondato larestituzione, ossia l’assenza di un titolo in capo all’Amministrazione.A conferma di ciò, la successiva sentenza del Consiglio di Stato n.7687 del 2025, resa nel giudizio di ottemperanza promosso dagli stessiintimati e versata in atti in questo giudizio prima della scadenza dei terminiper le memorie illustrative, ha espressamente affermato che la proprietàdell’area è “incontrovertibilmente passata in capo al Comune diCamponogara”, dichiarando improcedibile la domanda di esecuzione dellasentenza n. 824 del 2001 proprio perché l’obbligo restitutorio è venutomeno in forza dell’acquisizione sanante.Siffatta pronuncia non introduce un elemento nuovo, ma prende atto,in espressione della forza propria del giudice competente sulla legittimitàdell’atto acquisitivo, che la vicenda si è ormai stabilizzata in modo definitivoe che la restituzione del bene non è più giuridicamente configurabile.Per gli indicati estremi, il giudicato amministrativo sopravvenutoassume rilievo decisivo rispetto alla decisione impugnata: esso si inseriscenel suo ordito motivazionale, stabilizzando in via definitiva la situazioneNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026giuridica sostanziale e rendendo improcedibile la domanda di rivendica,ormai priva di ogni residua utilità alla luce dell’acquisizione sanantedefinitivamente confermata.Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:“È improcedibile la domanda di restituzione – e, con essa, quella dirisarcimento per equivalente fondata sull’originaria illegittimitàdell’occupazione – quando, nelle more del giudizio, sia intervenuta unasentenza del giudice amministrativo passata in giudicato che abbiadefinitivamente accertato la legittimità dell’acquisizione sanante ex art.42‑bis d.P.R. 327/2001, con conseguente trasferimento del bene allapubblica amministrazione.

Il giudicato amministrativo, incidendo in modostabile e irreversibile sulla situazione giuridica sostanziale, elimina l’obbligorestitutorio e sottrae ogni residua utilità alla domanda di rivendica, che deveessere dichiarata improcedibile”.La Corte territoriale ha deciso in un quadro giuridico-fattuale che, almomento della pronuncia, era ancora in svolgimento, e che, all’attualità,risulta definitivamente superato da un fatto sopravvenuto: la Corted’Appello ha fondato la restituzione del bene dei privati sul presupposto chel’acquisizione sanante del 2016 fosse stata annullata dal TAR, ma siffattopresupposto veniva, in radice, superato dalla sentenza del Consiglio di Staton. 5812/2020 che, passata in giudicato dopo la pronuncia impugnata, hadichiarato legittima l’acquisizione sanante, con effetto “ex tunc”.13.

Nel quadro così delineato, assume rilievo dirimente anche lasuccessiva sentenza del Consiglio di Stato n. 7687 del 2025, resa nelgiudizio di ottemperanza promosso dagli stessi odierni intimati.Tale giudizio aveva un definito perimetro, trattandosi di verificare seil Comune avesse dato esecuzione alla sentenza n. 824 del 2001, con laquale erano stati annullati la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto dioccupazione d’urgenza e gli atti conseguenti.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026In quel contesto gli odierni controricorrenti chiedevano che il giudiceamministrativo imponesse all’Amministrazione la restituzione delle aree e ilripristino dello stato dei luoghi, ritenendo che l’annullamento degli attiespropriativi comportasse ancora un obbligo restitutorio in capo all’entelocale.Il Consiglio di Stato ha tuttavia rilevato, con la sentenza del 2025, chesiffatto obbligo non sussiste più, poiché la situazione giuridica del bene èstata profondamente modificata dall’intervenuta acquisizione sanante del2016, la cui legittimità è stata definitivamente accertata dalla sentenza n.5812 del 2020.L’ottemperanza è stata dunque dichiarata improcedibile non perragioni d’indole processuale, ma perché l’obbligo sostanziale che si chiedevadi attuare è venuto meno, essendo stato sostituito da un nuovo titololegittimo di acquisto.Siffatta pronuncia, nel suo stretto significato, non introduce unelemento nuovo, ma prende atto, come detto, con la forza propria delgiudice competente sulla legittimità dell’atto acquisitivo, che l’acquisizionesanante del 2016 ha prodotto effetti reali e definitivi, tali da assorbire esuperare ogni precedente obbligo restitutorio.

Accade pertanto che lasentenza n. 7687 del 2025 conferma la portata del giudicato amministrativodel 2020 e ne esplicita le conseguenze sul piano sostanziale, chiarendo chela restituzione del bene non è più giuridicamente configurabile.Essa rafforza ulteriormente la natura assorbente del “factumsuperveniens”, dimostrando che la vicenda acquisitiva si è ormai stabilizzatain modo irreversibile e che la domanda di rivendica non può più trovareaccoglimento, essendo venuto meno il presupposto stesso della suaproponibilità.14.

Per contro, non possono essere condivise le argomentazioni deicontroricorrenti circa l’inammissibilità del ricorso, fondate: sull’asseritairrilevanza dell’acquisizione sanante, poiché annullata al momento dellaNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026decisione d’appello; sul preteso contrasto tra i giudicati amministrativi(sentt. nn. 5812/2020 e 5814/2020); sulla possibilità per il giudice ordinariodi disapplicare l’atto amministrativo; sulla formazione di un giudicatointerno sulla restituzione.Tali rilievi non colgono nel segno.Essi ripercorrono, in forma parziale e non sempre coerente, fasi esnodi già scrutinati da questa Corte nell’esame diretto dei motivi di ricorso,senza confrontarsi con la ricostruzione sistematica che emerge dalcomplesso quadro processuale risultante dalle molteplici iniziative coltivatedalle parti nei due plessi giurisdizionali e dalle attività dispiegate dalla p.A.nell’ampio arco temporale di riferimento.È proprio alla luce di tale quadro complessivo – che deve essereconsiderato unitariamente, per una visione completa e soddisfacente chevalga a fugare ogni residuo dubbio interpretativo – che le deduzioni deicontroricorrenti devono essere riesaminate e disattese.14.1.

Sul preteso contrasto tra le sentenze del Consiglio di Stato n.5812/2020 e n. 5814/2020.14.1.1.

La sentenza n. 5814/2020 non contraddice la precedente n.5812/2020: ne presuppone la validità e ne assume il contenuto qualefondamento logico‑giuridico della propria decisione.

La sentenza n.5812/2020 ha infatti deciso sulla legittimità del provvedimento diacquisizione sanante del 2016 (DCC n. 74/2016), riformando la sentenzadel TAR Veneto n. 1202/2017 e stabilendo, con efficacia di giudicato, che ilComune ha validamente acquistato la proprietà dell’area nel 2016,accertando così il titolo di acquisto.14.1.2.

La sentenza n. 5814/2020 ha invece definito l’appello delComune avverso la sentenza del TAR n. 544/2019, che aveva annullato ilsecondo provvedimento di acquisizione (DCC n. 34/2018), dichiarandol’impugnazione improcedibile per difetto di interesse.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Consiglio di Stato ha rilevato che il Comune non aveva più alcuninteresse a coltivare l’appello, poiché la proprietà dell’area era già statavalidamente acquisita nel 2016, come definitivamente accertato dallasentenza n. 5812/2020.Ne consegue che la sentenza n. 5814/2020 non valuta la legittimitàdel provvedimento del 2018, ma si limita a rilevare che non è necessariofarlo, essendo il titolo del 2016 valido ed efficace e sufficiente a fondarel’acquisto del bene.14.2.

Sulla dedotta disapplicazione dell’atto amministrativoÈ parimenti infondata la tesi secondo cui il giudice ordinario avrebbepotuto disapplicare il provvedimento di acquisizione sanante.Nella pendenza del giudizio d’appello davanti al Consiglio di Stato, ilgiudice ordinario non poteva disapplicare l’atto costitutivo del diritto dellap.A., trattandosi di atto oggetto di autonomo giudizio di legittimità devolutoalla giurisdizione amministrativa, delle ragioni questa Corte ha già detto piùsopra.14.3.

Sul preteso giudicato interno sulla restituzione.Neppure può sostenersi che la sentenza di questa Corte n. 93/2017abbia formato giudicato sulla restituzione del bene.La pronuncia si è limitata a rilevare che i giudici di merito avevanoesaminato – e respinto – una domanda di risarcimento in forma specificaex art. 2058 c.c., mai proposta dagli attori, i quali avevano invece azionato,in via principale, la rivendica quale rimedio conseguente all’apprensione“sine titulo” del bene, in una fattispecie assimilabile all’occupazioneusurpativa.Questa Corte ha dunque imposto al giudice del rinvio di pronunciarsisulla domanda di restituzione, rilevando che la sentenza impugnata nonaveva statuito su tale domanda, che costituiva l’effettivo “petitum” degliNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026La pronuncia del 2017 non ha pertanto riconosciuto alcun diritto allarestituzione, ma ha rimesso al giudice di merito l’esame della domanda nondecisa, senza precludere valutazioni successive alla luce di sopravvenienzedecisive – quali il giudicato amministrativo sull’acquisizione sanante –idonee a rendere improcedibile la pretesa restitutoria.14.4.

La sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 7687/2025.A completamento del quadro ricostruttivo, giova ribadire che lasopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 7687/2025 – già esaminatanella parte dedicata ai motivi – conferma in via definitiva che, per effettodel giudicato formatosi sulla legittimità dell’acquisizione sanante del 2016 eper come il giudice d’appello amministrativo si è espresso, “la proprietàdell’area è incontrovertibilmente passata in capo al Comune diCamponogara”.Tale accertamento, avente natura sostanziale e carattere dirimente,ha determinato lo svuotamento dell’originario “petitum” del presentegiudizio ordinario, fondato sulla dedotta apprensione “sine titulo” del benee sulla conseguente pretesa restitutoria.La stessa decisione del giudice amministrativo ha rilevato che lapendenza del presente ricorso per cassazione risulta “superata” dalgiudicato sull’acquisizione sanante: si tratta di affermazione che nonrealizza una indebita interferenza nella sfera del giudizio di legittimità, quasia voler anticipare o condizionare la valutazione rimessa a questa Corte, madescrive lo stato del rapporto sostanziale all’esito della definizione delprocedimento amministrativo, evidenziando come la domanda di rivendicasia divenuta priva di oggetto per effetto del titolo acquisitivo definitivamenteaccertato.Ne discende che l’“inutilità” del presente giudizio non è l’esito di unavalutazione esterna, bensì la naturale ricaduta della sopravvenienza delgiudicato amministrativo, che ha regolato in via definitiva la situazionegiuridica soggettiva dedotta in causa, rendendo improcedibile la pretesaNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026restitutoria e imponendo a questa Corte di tener conto del “factumsuperveniens” ai fini della decisione.15.

In via conclusiva, i motivi dal primo al quarto sono fondati, neilimiti sopra indicati.I motivi quinto e sesto – con cui si deduce il difetto di giurisdizione ela violazione del giudicato amministrativo, dal carattere subordinato, poichépresuppongono la conferma della statuizione restitutoria – risultanoassorbiti dall’accoglimento dei motivi precedenti.I motivi residui, dal settimo al decimo, relativi alla violazione dei limitidel giudizio di rinvio e dei criteri di liquidazione del danno, sono pureassorbiti, costituendo la decisione sulla restituzione il presuppostologico‑giuridico delle statuizioni risarcitorie, con conseguente inutilità delloro esame.16.

La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, nellaparte in cui ha accolto le domande di riduzione in pristino e risarcimento deldanno per equivalente, in ordine alle quali il processo non poteva essereproseguito, per effetto della sopravvenuta emissione del provvedimento diacquisizione sanante validato, nella sua legittimità, dal giudiceamministrativo, con conseguente dichiarazione, nel merito, diimprocedibilità dell’azione di restituzione e risarcimento del danno in questasede proposta.Più puntualmente, il presente giudizio conosce della preclusioneall'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato erisente, altresì, del mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallostesso azionata, che, per effetto del provvedimento di acquisizione sanante,“si converte in quella all'indennizzo previsto dall'art. 42-bis cit., la cuiliquidazione è suscettibile di contestazione dinanzi alla Corte d'appello, nelleforme previste dallo art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150” (v. inmotivazione, p. 15: Cass.

SU n. 9448 del 2024).Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026L'esito del giudizio, contrassegnato dalla dichiarazioned'improcedibilità della domanda, in conseguenza di un provvedimentosopravvenuto alla proposizione della stessa, giustifica l'integralecompensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte,accoglie i motivi dal primo al quarto e dichiara assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel merito, dichiaraimprocedibile l’azione proposta.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, per procura speciale in atti, dall'[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi, per procura speciale in atti, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Rampazzo e [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] presso il cuistudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 34, elettivamente domiciliano e condomicilio digitale ex lege-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2700/2020depositata il 14/10/2020.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda trae origine dalla dichiarazione di pubblica utilitàadottata per delibera del Comune di Camponogara n. 82/1991, con cuil’ente locale approvava il progetto di realizzazione di un parco pubblico eimpianti sportivi su aree di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; learee venivano occupate d’urgenza il 1° aprile 1994.La delibera veniva impugnata innanzi al TAR Veneto e, in esito algiudizio amministrativo, per quanto qui di interesse, il Consiglio di Stato,con la sentenza n. 824/2001, ne disponeva l’annullamento.I proprietari con atto di citazione del 15 marzo 1995 instauravanogiudizio civile innanzi al Tribunale ordinario di Venezia chiedendo larestituzione delle aree, con sovrastanti fabbricato e giardino, o, altrimenti,il controvalore e il risarcimento del danno da mancato godimento.Il Tribunale con sentenza parziale n. 2524/2003 e sentenza definitivan. 1995/2005 rigettava la domanda restitutoria per poi accogliere, con lasentenza definitiva, quella risarcitoria per equivalente, riconoscendo aiproprietari il controvalore venale dei terreni, quantificato in euro221.700,00 oltre interessi legali, per la perdita della proprietà del terreno,valutato come edificatorio.La Corte d’Appello di Venezia, su impugnazione degli eredi di GiovanniMarcato ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, in viaincidentale dal Comune di Camponogara nella parte riguardante laquantificazione del danno, con sentenza n. 1104/2011, confermava il rigettodella domanda restitutoria.Veniva ritenuto il carattere eccessivamente oneroso dal punto di vistaeconomico, e incompatibile con l’interesse pubblico, della riduzione inpristino – che prevedeva l’eliminazione, tra l’altro, di campi da tennis,calcetto, condutture fognarie e cavidotti realizzati – e riconosciuta, inNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026accoglimento del gravame dei privati, la sola rivalutazione monetariadell’importo liquidato, nella accertata inammissibilità di quella perdeprezzamento dei terreni relitti, veniva rigettato l’appello incidentale delComune e, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità dell’appelloimmediato sollevata dall’ente locale avverso la sentenza parziale.Nelle more, il Comune adottava un primo provvedimento diacquisizione sanante ex art. 43 T.U. espropri, con delibera n. 52/2005, poiannullato dal TAR Veneto, con sentenza n. 275/2007, e definitivamentetravolto dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 (sentenza Cortecostituzionale n. 293/2010).La sentenza d’appello, la n. 1104/2011, veniva impugnata percassazione dai proprietari.Con sentenza n. 93/2017, questa Corte accoglieva il primo motivo,per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, qualificata di rivendica,secondo deduzione dei ricorrenti, e, rilevata la mancata valutazione, inconcreto, dell’onerosità della riduzione in pristino e la sua compatibilità conl’interesse pubblico, rinviava la causa per nuovo giudizio alla Corted’Appello, in diversa composizione.Prima della riassunzione del giudizio di rinvio, il Comune adottava unnuovo provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis (delibera n.74/2016) che veniva annullato dal TAR Veneto, con la sentenza n.1202/2017, ma successivamente il Consiglio di Stato, con la sentenza n.5812/2020, ne dichiarava la piena legittimità.Intanto, quanto all’iniziativa davanti al giudice ordinario, i proprietaririassumevano il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. davanti alla Corted’Appello di Venezia, nel 2017.La Corte d’Appello, con ordinanza 24 maggio-7 giugno 2018,sospendeva il processo ex art. 337 c.p.c. in attesa della definizione delgiudizio amministrativo sull’acquisizione sanante.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026La sospensione veniva annullata da Cassazione, con ordinanza n.14738/2019, per difetto di motivazione.Riassunto nuovamente il giudizio, il Comune reiterava l’istanza disospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c., invocando la pendenza dei giudiziamministrativi relativi sia al primo provvedimento ex art. 42-bis (DCC74/2016) che al secondo (DCC 34/2018).La Corte d’Appello rigettava l’istanza e tratteneva la causa indecisione.Con sentenza n. 2700/2020, la Corte d’Appello di Venezia, in sede dirinvio, accertava l’illegittimità dell’occupazione e disponeva la restituzionedelle aree, condannando il Comune al risarcimento del danno da mancatogodimento dal 1994 sino alla restituzione.Nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 5812/2020 e5814/2020, definiva i giudizi amministrativi relativi ai due provvedimenti exart. 42-bis, riconoscendo la validità del primo (DCC 74/2016) e dichiarandoimprocedibile l’appello sul secondo per sopravvenuta carenza di interesse.2. Avverso la sentenza n. 2700/2020 della Corte d’Appello di Veneziail Comune di Camponogara propone ricorso per cassazione articolato in diecimotivi.2.1. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Con nota in data 2/04/2026 il Comune ricorrente ha depositato copiaautentica della sentenza del Consiglio di Stato n. 7687/2025 che hadichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. 2216/2012 proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, in ottemperanza della sentenza delConsiglio di Stato n. 824/2001, passata in giudicato, la restituzione dellearee oggetto della procedura espropriativa, annullata.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c.; nullità della sentenza; omesso esame; difetto digiurisdizione (art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello di Venezia avrebbe dovuto sospendereobbligatoriamente il giudizio ex art. 295 c.p.c., poiché la decisionedipendeva dall’esito del giudizio amministrativo pendente sull’acquisizionesanante del 2016. La Corte territoriale avrebbe esercitato una valutazioneprognostica non consentita al giudice ordinario, invadendo la giurisdizioneamministrativa. L’omessa sospensione integrerebbe una violazione di legge,la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo.2. Con il secondo motivo si fa valere “Violazione e falsa applicazionedell’art. 337, comma 2, c.p.c.; nullità; omesso esame (art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello avrebbe erroneamente negato anche lasospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., nonostante lapendenza del giudizio amministrativo sull’acquisizione sanante. La Corte dimerito avrebbe fondato la decisione su una prognosi errata – di ritenutaconferma, in sede di appello, della sentenza di rigetto del Tar – e suvalutazioni riservate alla p.A. e al giudice amministrativo, omettendo diconsiderare fatti decisivi.3. Con il terzo motivo è dedotta una ulteriore violazione dell’art. 337,secondo comma, c.p.c., con denuncia di nullità e omesso esame (art. 360,comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).La Corte di merito avrebbe escluso la sospensione facoltativa sullabase di una valutazione non consentita al giudice ordinario, che avrebbeindebitamente anticipato giudizi, sulla legittimità dell’acquisizione sanantee sull’interesse pubblico, riservati al giudice amministrativo.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/20264. Con il quarto motivo si fa valere la “Violazione dell’art. 42‑bis D.P.R.327/2001 e dell’art. 100 c.p.c.; nullità; omesso esame (art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare improcedibile ladomanda di restituzione, poiché l’acquisizione sanante del 2016 avrebbecostituito titolo valido, poi riconosciuto legittimo dal Consiglio di Stato.La Corte territoriale avrebbe obliterato un fatto decisivo e travisato ladisciplina dell’art. 42‑bis d.P.R. n. 327/2001, che attribuisce alla p.A. lascelta tra restituzione e acquisizione.5. Con il quinto motivo si fa valere il difetto di giurisdizione e/ocompetenza (art. 360, primo comma, nn. 1 e 2 c.p.c.)La Corte d’Appello avrebbe esercitato poteri riservati al giudiceamministrativo, valutando la legittimità dell’acquisizione sanante el’interesse pubblico, in violazione del riparto di giurisdizione. Il giudiceordinario avrebbe travalicato i limiti della propria competenza.6. Con il sesto motivo si deduce “Violazione dell’art. 2909 c.c. edell’art. 324 c.p.c.; violazione del giudicato (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4c.p.c.)”.Il Comune ricorrente denuncia la violazione del giudicatoamministrativo formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.5814/2020, che ha dichiarato improcedibile l’appello sul provvedimento diacquisizione del 2018 per sopravvenuta validità dell’acquisizione del 2016.La Corte d’Appello avrebbe ignorato tale giudicato, fondando ladecisione su presupposti superati.7. Con il settimo motivo si deduce “Violazione dell’art. 112 c.p.c., degliartt. 384 c.p.c., 2909 c.c., 948 c.c. e 31 c.p.a.; nullità; omesso esame (art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello avrebbe pronunciato su domande risarcitorie nonriproponibili nel giudizio di rinvio, violando i limiti del “decisum”Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026dell’ordinanza di questa Corte n. 93/2017. La Corte territoriale avrebbeecceduto il perimetro del rinvio, pronunciando “ultra petita”.8. Con l’ottavo motivo si fa valere “Violazione dell’art. 42‑bis, degliartt. 2056 e 1226 c.c.; nullità; omesso esame (art. 360, comma 1, nn. 3, 4e 5 c.p.c.)”.L’Amministrazione locale contesta i criteri di liquidazione del dannoadottati dalla Corte d’Appello, ritenuti contrari alla disciplina dell’art. 42‑bise ai principi sulla liquidazione equitativa. La Corte territoriale avrebbericonosciuto un danno non provato e non allegato.9. Con il nono motivo si fa valere “Violazione degli artt. 2056, 1226 e115 c.p.c.; nullità; omesso esame (art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.Il motivo censura ulteriori profili della liquidazione del danno,sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe ignorato le prove e applicatocriteri equitativi in assenza dei presupposti, in tal modo violando l’art. 115c.p.c. e i principi sul danno risarcibile.10. Con il decimo e ultimo motivo di ricorso si denuncia “Violazionedegli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 2056 e 1223 c.c.; nullità; omesso esame(art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)”.La Corte d’Appello ha ritenuto che il danno fosse “in re ipsa”,affermando che la perdita del godimento del bene comportaautomaticamente un pregiudizio risarcibile. Siffatta impostazione sarebbegiuridicamente errata, nel rilievo che il danno da occupazione “sine titulo”è un danno aquiliano che non coincide con il mero evento lesivo, ma richiedela prova dell’effettiva perdita economica; tali, la mancata locazione, ilmancato sfruttamento e l’esistenza di utilità alternative.La Corte avrebbe quindi dovuto negare la liquidazione del danno inassenza di allegazioni e prova, anziché procedere ad una liquidazioneequitativa priva di presupposti.11. I controricorrenti deducono, a loro volta: l’inammissibilità delricorso per difetto di specificità dei motivi; l’irrilevanza dell’acquisizioneNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026sanante, poiché annullata dal TAR al momento della decisione d’appello;l’esistenza di un presunto “contrasto di giudicati” tra la sentenza delConsiglio di Stato n. 5812/2020, sull’acquisizione del 2016, e quella delmedesimo organo n. 5814/2020, sull’acquisizione del 2018; la possibilitàper il giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo el’intervenuta formazione di un giudicato interno sulla restituzione, in forzadella sentenza di questa Corte n. 93/2017.12. I motivi dal primo al quarto possono essere esaminaticongiuntamente.Benché diversamente rubricati, essi convergono tutti sulla medesimaquestione e, quindi, sul rilievo da attribuirsi, in sede di rinvio, alprovvedimento di acquisizione sanante del 2016 e alle vicende del relativogiudizio amministrativo, e se, in tale quadro, la Corte d’Appello di Veneziapotesse decidere la domanda restitutoria senza tenere conto di talisopravvenienze.Due le questioni sotto la lente:a) la prima, relativa alla giurisprudenza sviluppata da questa Corte inmateria di sospensione del processo tra causa pregiudicante e pregiudicata,nelle declinazioni della sospensione necessaria e facoltativa (artt. 295 e 337c.p.c.);b) la seconda, correlata al rapporto tra giudizio ordinario e giudizioamministrativo, per la incidenza che il primo possa avere sul provvedimentoadottato dal p.A.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che lasospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. sulla causapregiudicata deve essere imposta da una disposizione specifica e in modoche debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciatasentenza passata in giudicato e non quando il giudizio pregiudicante sia giàstato deciso in primo grado (Cass., Sez. Un., n. 10027/2012; in termini:Cass., Sez. 6 - 1, n. 26251/2017; Cass., Sez., 3, n. 8885/2023).Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026Parimenti, la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma,c.p.c. – rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e censurabile incassazione solo per manifesta illogicità (Cass. 20894/2019) – èconfigurabile quando tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialitàe quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non ancora passatain giudicato.La giurisprudenza valorizza una lettura sistematica della disciplinaprocessuale, nella quale l’art. 282 c.p.c. assume rilievo decisivo, fortedell’affermazione secondo la quale, la sentenza di primo grado, pur nondefinitiva, modifica la posizione delle parti, giustifica l’esecuzioneprovvisoria e attribuisce alla decisione un’autorevolezza che il giudicesuccessivamente adìto non può ignorare (Cass., Sez. Un., n. 10027 cit.).In tale quadro, il giudice investito del giudizio successivo, qualora nonintenda riconoscere l’autorità della sentenza pregiudicante, può sospendereil processo ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., evitando così diadottare una decisione potenzialmente disallineata rispetto agli effetti giàprodotti dalla pronuncia precedente.Tuttavia, una volta chiariti i limiti entro i quali può operare lasospensione, resta fermo il principio secondo il quale il giudice ordinario nonpuò, attraverso la scelta di sospendere o non sospendere il processo,giungere di fatto a disapplicare un atto amministrativo che costituisce ilfondamento del diritto fatto valere dalla pubblica amministrazione ingiudizio.La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel ritenere che ilgiudice ordinario non possa ignorare o neutralizzare un atto amministrativoche attribuisce alla p.A. un titolo di acquisto del bene, poiché ciòequivarrebbe a esercitare un potere di disapplicazione che non gli compete.Il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5della l. n. 2248 del 1865, all. E, anche nelle controversie in cui è parte lapubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizioneNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026che l’atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e nongià come fondamento del diritto dedotto in giudizio e cioè che la questionedella sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico enon come principale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità,come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudicecon riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del poterediscrezionale dell'amministrazione (Cass. Sez. U, n. 13193/2018; in termini,Cass., Sez. 1, n. 6834/2025).Né, d’altra parte, il giudice ordinario può esercitare il potere didisapplicazione di un atto amministrativo presupposto quando la legittimitàdel provvedimento stesso sia stata accertata, "inter partes" e con autoritàdi giudicato, dal giudice amministrativo competente (Cass., Sez. U, n.29467/2019).In questo contesto si inserisce la questione, decisiva nel presentegiudizio, relativa alla sopravvenuta adozione del provvedimento diacquisizione sanante, nel 2016, e alle relative vicende nel giudizioamministrativo.L’odierna controversia, sorta a seguito della dichiarazione di pubblicautilità e della sua successiva caducazione in sede amministrativa, da cui iproprietari hanno tratto la domanda di restituzione del beneillegittimamente occupato – ovvero di risarcimento per equivalente – è stataincisa, nel tempo, dal provvedimento di acquisizione sanante riferito aimedesimi immobili.Tale sopravvenienza, modificando il titolo giuridico relativo al bene,ridetermina il quadro della lite e condiziona l’assetto delle pretese azionatedalle parti, pubblica e privata.Possono pertanto affermarsi i seguenti principi di diritto.“In materia di espropriazione, l’adozione di un provvedimentoablatorio o acquisitivo sopravvenuto, e le successive decisioni del giudiceamministrativo sulla sua legittimità, costituiscono un vero e proprio “factumNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026superveniens”, idoneo a incidere direttamente sull’oggetto del giudizioordinario, sia esso restitutorio o risarcitorio, precludendo l’eserciziodell’azione di restituzione del bene da parte del privato, nel mutamento deltitolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di taleprovvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimoart. 42-bis T.U. esproprio” (Cass., Sez. U, n. 9448/2024);“Il “factum superveniens” è deducibile nel giudizio di legittimitàquando, al pari dello “ius superveniens”, sia idoneo a incidere direttamentesull’oggetto della controversia; ciò accade quando la situazione giuridicasostanziale abbia subito una modificazione definitiva per effetto di unprovvedimento della pubblica amministrazione, senza che residui alcunaquestione di accertamento del fatto, così da superare i limiti probatori postidall’art. 372 c.p.c. In tali ipotesi, il fatto sopravvenuto – purchédocumentale, non richieda valutazioni di merito e determini una stabiletrasformazione del quadro sostanziale – può e deve essere consideratoanche in sede di legittimità, poiché incide sull’esatta ricostruzionedell’oggetto del giudizio e sulla corretta definizione delle posizioni delleparti” (Cass. n. 26757/2020; Cass. n. 25396/2024).Avuto riguardo agli indicati principi e con riferimento al caso concreto,occorre innanzitutto considerare che, al momento in cui la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la sentenza impugnata, il giudizio amministrativorelativo al provvedimento di acquisizione sanante del 2016 (delibera n.74/2016) non aveva ancora trovato definizione davanti al giudiceamministrativo, in grado di appello.La Corte territoriale si è dunque confrontata con un quadro nel qualel’unico provvedimento giurisdizionale disponibile era la sentenza del TARVeneto che aveva annullato l’acquisizione del 2016, annullamento sul qualela Corte di merito ha fondato la propria decisione, ritenendo insussistenteun titolo valido in capo al Comune.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026Le successive vicende del giudizio amministrativo, e, in particolare, lasentenza del Consiglio di Stato n. 5812 del 2020, passata in giudicato, cheha riformato la decisione del TAR Veneto e ha dichiarato legittimo ilprovvedimento di acquisizione sanante, hanno però radicalmente mutato ilquadro giuridico di riferimento.L’indicata sopravvenienza, secondo la richiamata giurisprudenza diquesta Corte in tema di “factum superveniens”, costituisce un fatto idoneoa incidere direttamente sull’oggetto del giudizio ordinario, poiché modificain modo definitivo la situazione giuridica sostanziale sulla quale la Corted’Appello aveva fondato la propria decisione. La legittimità dell’acquisizionesanante, accertata con efficacia di giudicato dal giudice amministrativo,comporta infatti che, sin dal 2016, il Comune è titolare di un valido titolo diacquisto del bene e ciò rende, all’attualità, definitivamente superato ilpresupposto logico‑giuridico sul quale la Corte territoriale ha fondato larestituzione, ossia l’assenza di un titolo in capo all’Amministrazione.A conferma di ciò, la successiva sentenza del Consiglio di Stato n.7687 del 2025, resa nel giudizio di ottemperanza promosso dagli stessiintimati e versata in atti in questo giudizio prima della scadenza dei terminiper le memorie illustrative, ha espressamente affermato che la proprietàdell’area è “incontrovertibilmente passata in capo al Comune diCamponogara”, dichiarando improcedibile la domanda di esecuzione dellasentenza n. 824 del 2001 proprio perché l’obbligo restitutorio è venutomeno in forza dell’acquisizione sanante.Siffatta pronuncia non introduce un elemento nuovo, ma prende atto,in espressione della forza propria del giudice competente sulla legittimitàdell’atto acquisitivo, che la vicenda si è ormai stabilizzata in modo definitivoe che la restituzione del bene non è più giuridicamente configurabile.Per gli indicati estremi, il giudicato amministrativo sopravvenutoassume rilievo decisivo rispetto alla decisione impugnata: esso si inseriscenel suo ordito motivazionale, stabilizzando in via definitiva la situazioneNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026giuridica sostanziale e rendendo improcedibile la domanda di rivendica,ormai priva di ogni residua utilità alla luce dell’acquisizione sanantedefinitivamente confermata.Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:“È improcedibile la domanda di restituzione – e, con essa, quella dirisarcimento per equivalente fondata sull’originaria illegittimitàdell’occupazione – quando, nelle more del giudizio, sia intervenuta unasentenza del giudice amministrativo passata in giudicato che abbiadefinitivamente accertato la legittimità dell’acquisizione sanante ex art.42‑bis d.P.R. 327/2001, con conseguente trasferimento del bene allapubblica amministrazione. Il giudicato amministrativo, incidendo in modostabile e irreversibile sulla situazione giuridica sostanziale, elimina l’obbligorestitutorio e sottrae ogni residua utilità alla domanda di rivendica, che deveessere dichiarata improcedibile”.La Corte territoriale ha deciso in un quadro giuridico-fattuale che, almomento della pronuncia, era ancora in svolgimento, e che, all’attualità,risulta definitivamente superato da un fatto sopravvenuto: la Corted’Appello ha fondato la restituzione del bene dei privati sul presupposto chel’acquisizione sanante del 2016 fosse stata annullata dal TAR, ma siffattopresupposto veniva, in radice, superato dalla sentenza del Consiglio di Staton. 5812/2020 che, passata in giudicato dopo la pronuncia impugnata, hadichiarato legittima l’acquisizione sanante, con effetto “ex tunc”.13. Nel quadro così delineato, assume rilievo dirimente anche lasuccessiva sentenza del Consiglio di Stato n. 7687 del 2025, resa nelgiudizio di ottemperanza promosso dagli stessi odierni intimati.Tale giudizio aveva un definito perimetro, trattandosi di verificare seil Comune avesse dato esecuzione alla sentenza n. 824 del 2001, con laquale erano stati annullati la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto dioccupazione d’urgenza e gli atti conseguenti.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026In quel contesto gli odierni controricorrenti chiedevano che il giudiceamministrativo imponesse all’Amministrazione la restituzione delle aree e ilripristino dello stato dei luoghi, ritenendo che l’annullamento degli attiespropriativi comportasse ancora un obbligo restitutorio in capo all’entelocale.Il Consiglio di Stato ha tuttavia rilevato, con la sentenza del 2025, chesiffatto obbligo non sussiste più, poiché la situazione giuridica del bene èstata profondamente modificata dall’intervenuta acquisizione sanante del2016, la cui legittimità è stata definitivamente accertata dalla sentenza n.5812 del 2020.L’ottemperanza è stata dunque dichiarata improcedibile non perragioni d’indole processuale, ma perché l’obbligo sostanziale che si chiedevadi attuare è venuto meno, essendo stato sostituito da un nuovo titololegittimo di acquisto.Siffatta pronuncia, nel suo stretto significato, non introduce unelemento nuovo, ma prende atto, come detto, con la forza propria delgiudice competente sulla legittimità dell’atto acquisitivo, che l’acquisizionesanante del 2016 ha prodotto effetti reali e definitivi, tali da assorbire esuperare ogni precedente obbligo restitutorio. Accade pertanto che lasentenza n. 7687 del 2025 conferma la portata del giudicato amministrativodel 2020 e ne esplicita le conseguenze sul piano sostanziale, chiarendo chela restituzione del bene non è più giuridicamente configurabile.Essa rafforza ulteriormente la natura assorbente del “factumsuperveniens”, dimostrando che la vicenda acquisitiva si è ormai stabilizzatain modo irreversibile e che la domanda di rivendica non può più trovareaccoglimento, essendo venuto meno il presupposto stesso della suaproponibilità.14. Per contro, non possono essere condivise le argomentazioni deicontroricorrenti circa l’inammissibilità del ricorso, fondate: sull’asseritairrilevanza dell’acquisizione sanante, poiché annullata al momento dellaNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026decisione d’appello; sul preteso contrasto tra i giudicati amministrativi(sentt. nn. 5812/2020 e 5814/2020); sulla possibilità per il giudice ordinariodi disapplicare l’atto amministrativo; sulla formazione di un giudicatointerno sulla restituzione.Tali rilievi non colgono nel segno.Essi ripercorrono, in forma parziale e non sempre coerente, fasi esnodi già scrutinati da questa Corte nell’esame diretto dei motivi di ricorso,senza confrontarsi con la ricostruzione sistematica che emerge dalcomplesso quadro processuale risultante dalle molteplici iniziative coltivatedalle parti nei due plessi giurisdizionali e dalle attività dispiegate dalla p.A.nell’ampio arco temporale di riferimento.È proprio alla luce di tale quadro complessivo – che deve essereconsiderato unitariamente, per una visione completa e soddisfacente chevalga a fugare ogni residuo dubbio interpretativo – che le deduzioni deicontroricorrenti devono essere riesaminate e disattese.14.1. Sul preteso contrasto tra le sentenze del Consiglio di Stato n.5812/2020 e n. 5814/2020.14.1.1. La sentenza n. 5814/2020 non contraddice la precedente n.5812/2020: ne presuppone la validità e ne assume il contenuto qualefondamento logico‑giuridico della propria decisione. La sentenza n.5812/2020 ha infatti deciso sulla legittimità del provvedimento diacquisizione sanante del 2016 (DCC n. 74/2016), riformando la sentenzadel TAR Veneto n. 1202/2017 e stabilendo, con efficacia di giudicato, che ilComune ha validamente acquistato la proprietà dell’area nel 2016,accertando così il titolo di acquisto.14.1.2. La sentenza n. 5814/2020 ha invece definito l’appello delComune avverso la sentenza del TAR n. 544/2019, che aveva annullato ilsecondo provvedimento di acquisizione (DCC n. 34/2018), dichiarandol’impugnazione improcedibile per difetto di interesse.Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Consiglio di Stato ha rilevato che il Comune non aveva più alcuninteresse a coltivare l’appello, poiché la proprietà dell’area era già statavalidamente acquisita nel 2016, come definitivamente accertato dallasentenza n. 5812/2020.Ne consegue che la sentenza n. 5814/2020 non valuta la legittimitàdel provvedimento del 2018, ma si limita a rilevare che non è necessariofarlo, essendo il titolo del 2016 valido ed efficace e sufficiente a fondarel’acquisto del bene.14.2. Sulla dedotta disapplicazione dell’atto amministrativoÈ parimenti infondata la tesi secondo cui il giudice ordinario avrebbepotuto disapplicare il provvedimento di acquisizione sanante.Nella pendenza del giudizio d’appello davanti al Consiglio di Stato, ilgiudice ordinario non poteva disapplicare l’atto costitutivo del diritto dellap.A., trattandosi di atto oggetto di autonomo giudizio di legittimità devolutoalla giurisdizione amministrativa, delle ragioni questa Corte ha già detto piùsopra.14.3. Sul preteso giudicato interno sulla restituzione.Neppure può sostenersi che la sentenza di questa Corte n. 93/2017abbia formato giudicato sulla restituzione del bene.La pronuncia si è limitata a rilevare che i giudici di merito avevanoesaminato – e respinto – una domanda di risarcimento in forma specificaex art. 2058 c.c., mai proposta dagli attori, i quali avevano invece azionato,in via principale, la rivendica quale rimedio conseguente all’apprensione“sine titulo” del bene, in una fattispecie assimilabile all’occupazioneusurpativa.Questa Corte ha dunque imposto al giudice del rinvio di pronunciarsisulla domanda di restituzione, rilevando che la sentenza impugnata nonaveva statuito su tale domanda, che costituiva l’effettivo “petitum” degliNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026La pronuncia del 2017 non ha pertanto riconosciuto alcun diritto allarestituzione, ma ha rimesso al giudice di merito l’esame della domanda nondecisa, senza precludere valutazioni successive alla luce di sopravvenienzedecisive – quali il giudicato amministrativo sull’acquisizione sanante –idonee a rendere improcedibile la pretesa restitutoria.14.4. La sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 7687/2025.A completamento del quadro ricostruttivo, giova ribadire che lasopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 7687/2025 – già esaminatanella parte dedicata ai motivi – conferma in via definitiva che, per effettodel giudicato formatosi sulla legittimità dell’acquisizione sanante del 2016 eper come il giudice d’appello amministrativo si è espresso, “la proprietàdell’area è incontrovertibilmente passata in capo al Comune diCamponogara”.Tale accertamento, avente natura sostanziale e carattere dirimente,ha determinato lo svuotamento dell’originario “petitum” del presentegiudizio ordinario, fondato sulla dedotta apprensione “sine titulo” del benee sulla conseguente pretesa restitutoria.La stessa decisione del giudice amministrativo ha rilevato che lapendenza del presente ricorso per cassazione risulta “superata” dalgiudicato sull’acquisizione sanante: si tratta di affermazione che nonrealizza una indebita interferenza nella sfera del giudizio di legittimità, quasia voler anticipare o condizionare la valutazione rimessa a questa Corte, madescrive lo stato del rapporto sostanziale all’esito della definizione delprocedimento amministrativo, evidenziando come la domanda di rivendicasia divenuta priva di oggetto per effetto del titolo acquisitivo definitivamenteaccertato.Ne discende che l’“inutilità” del presente giudizio non è l’esito di unavalutazione esterna, bensì la naturale ricaduta della sopravvenienza delgiudicato amministrativo, che ha regolato in via definitiva la situazionegiuridica soggettiva dedotta in causa, rendendo improcedibile la pretesaNumero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026restitutoria e imponendo a questa Corte di tener conto del “factumsuperveniens” ai fini della decisione.15. In via conclusiva, i motivi dal primo al quarto sono fondati, neilimiti sopra indicati.I motivi quinto e sesto – con cui si deduce il difetto di giurisdizione ela violazione del giudicato amministrativo, dal carattere subordinato, poichépresuppongono la conferma della statuizione restitutoria – risultanoassorbiti dall’accoglimento dei motivi precedenti.I motivi residui, dal settimo al decimo, relativi alla violazione dei limitidel giudizio di rinvio e dei criteri di liquidazione del danno, sono pureassorbiti, costituendo la decisione sulla restituzione il presuppostologico‑giuridico delle statuizioni risarcitorie, con conseguente inutilità delloro esame.16. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, nellaparte in cui ha accolto le domande di riduzione in pristino e risarcimento deldanno per equivalente, in ordine alle quali il processo non poteva essereproseguito, per effetto della sopravvenuta emissione del provvedimento diacquisizione sanante validato, nella sua legittimità, dal giudiceamministrativo, con conseguente dichiarazione, nel merito, diimprocedibilità dell’azione di restituzione e risarcimento del danno in questasede proposta.Più puntualmente, il presente giudizio conosce della preclusioneall'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato erisente, altresì, del mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallostesso azionata, che, per effetto del provvedimento di acquisizione sanante,“si converte in quella all'indennizzo previsto dall'art. 42-bis cit., la cuiliquidazione è suscettibile di contestazione dinanzi alla Corte d'appello, nelleforme previste dallo art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150” (v. inmotivazione, p. 15: Cass. SU n. 9448 del 2024).Numero registro generale 9743/2021Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 23281/2026Data pubblicazione 15/07/2026L'esito del giudizio, contrassegnato dalla dichiarazioned'improcedibilità della domanda, in conseguenza di un provvedimentosopravvenuto alla proposizione della stessa, giustifica l'integralecompensazione delle spese processuali dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte,accoglie i motivi dal primo al quarto e dichiara assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel merito, dichiaraimprocedibile l’azione proposta.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
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