CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 17288/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36621/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 78 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA](cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 87 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza n.2432/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 2ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.c., deducendo che quest’ultima avesse eseguito, per suo conto, una serie di investimenti in titoli azionari e obbligazioni della Repubblica Argentina, senza che fosse stipulato, in forma scritta, un regolare contratto di negoziazione (cd. contratto quadro); denunciava inoltre una serie di inadempimenti della Banca, relativamente agli obblighi di informazione, in particolare al rischio insito nell’acquisizione delle obbligazioni Argentina; chiedeva pertanto che tutte le operazioni fossero dichiarate nulle, con condannadella banca convenuta alla restituzione della somma pari ad euro 144.782,27 ovvero di quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1629/2014, emessa e pubblicata in data 1° dicembre 2014, accoglieva la domanda attrice, condannando la banca alla restituzione della minor somma pari ad euro 116.418,39. 3. Proposto gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.c. avvero la predetta sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Bologna , con la sentenza qui impugnata per cassazione, ha respinto l’appello così proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] T onelli , confermando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La corte del merito ha ritenuto cheil primo motivo di gravame – con il quale l’appellante censuraval’erroneità e l’ingiustizia della sentenza appellata per violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 58/98, avendo ritenuto il Tribunale mancante un “contratto quadro” e, dunque, dichiarato la nullità degli ordini di acquisto, oltre al difetto di motivazione per l’affermata carenza del requisito della forma scritta –era infondato, in quanto, come rilevato dal primo giudice, il documento rappresentativo del contratto quadro era stato redatto sotto forma di lettera inviata dal Toselli alla Banca ed era privo della sottoscrizione del soggetto delegato dall’istituto e perché comunque, nella fattispecie in esame, non era neanche possibile discorrere di “contratto quadro”, non contenendo la lettera sottoscritta dal Tonelli tutti gli elementi necessari a farlo ritenere tale, con l’ulteriore conseguenza che la nullità si estendeva a tutti gli ordini di investimento e ad ogni altro atto concluso in esecuzione di un contratto quadro che tuttavia tale non era;ha dunque concluso nel senso che la conferma della dichiarazione di nullità degli ordini di acquisito risultava assorbente di ogni ulteriore motivo di gravame. 2. La sentenza, pubblicata il 2.10.2018, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.c., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli art. 23 TUF e l’art. 30 Reg. Intermediari n. 11522/1998 (applicabile all’epoca dei fatti, per operazioni concluse tra il 1998 e prima del 27.10.20071) e l’art.1225 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, nella parte in cuila sentenza impugnata avevaritenuto la nullità del contratto per mancanza di firma della Banca, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. 1.1 Osserva la società ricorrente che il Giudice di appello aveva ritenuto carente la forma scritta del contratto per carenza della sottoscrizione della Banca, richiamando a tal fine, a fondamento della sua decisione, quanto statuito da Cass. 16053/2016.Tale decisione della Corte felsinea – aggiunge sempre la ricorrente – sarebbe errata in quanto in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 898/2018 (peraltro pronunciata prima della sentenza di appello oggetto del ricorso e della quale, pertanto, la Corte Bolognese avrebbe dovuto tenere conto nella pronuncia della sentenza), principio per il quale sarebbesufficiente, al fine di ritenere perfezionato il requisito della forma scritta, che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo. Tale principio sarebbe stato poi, correttamente, ribadito da tutta la successiva giurisprudenza dellaSuprema Corte (Cass. 9196/2021, Cass. 30016/2020). 1.2 Si evidenzia sempre da parte della società ricorrente che, nel caso di specie, aveva prodotto in causa il contratto quadro ( oggetto del doc. 4 , allegato alla comparsa di costituzione del primo grado),che risultava formato per iscritto esottoscritto, altresì, dal Tonelli e, dun que , previamente anche ricevuto dallo stesso Tonelli, i cui comportamenti concludenti ne dimostravano ulteriormente l’assenso, considerato che il Tonelli avevaanche venduto tutti i titoli oggetto delle operazioni lamentate in giudizio, come pacificamente ammessoin giudizio dallo stesso controricorrente. 1.3La società ricorrente censura altresì la sentenza impugnata anche nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che il contratto-quadro(oggetto del doc. 4 prodotto da BPER,a corredo della comparsa di costituzione del primo grado, riportato in estratto anche nel ricorso per cassazione ) fosse carente gli elementi essenziali per essere qualificato come contratto quadro.Osserva la ricorrente che tale affermazione contenuta nel provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con l’art. 23 TUF e con l’art. 30 Reg. Intermediari n. 11522/1998 e con l’art. 1225 cod. civ. e integrerebbe peraltro una motivazione apparente e vuota, in quanto dallo stesso testo della sentenza impugnata non emergerebbero gli elementi che la Corte territoriale avrebbe ritenuto mancanti e che avrebbero dovuto condurre alla dichiarazione di nullità del contratto. 2. Il motivo è fondato sotto entrambii profili di doglianza. 2.1 Per un verso, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata - in relazione alla confermata statuizione del giudice di prime cure, laddove la stessa aveva evidenziato il profilo di nullità del contratto quadro per l’assenza della sottoscrizione anche della banca -si pone invero i n frontale contrasto, come correttamente denunciato dalla società ricorrente, con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto- quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Sez. U, Sentenzan. 898del 16/01/2018 ; Sez. 1, Ordinanza n. 9187del 02/04/2021 ). 2.2 Ma anche l’ulteriore censura puntualmente avanzata dalla società ricorrente - in relazione all’affermazione, apodittica e priva di motivazione, contenuta nella sentenza impugnata e secondo la quale il contratto quadro non avrebbe i requisiti strutturali previsti dall’art. 23 TUF e dell’art. 30 Reg. Consob 11522/98 -è in realtà condivisibile, posto che la Corte di appello non ha spiegato in alcun modo quali fossero gli elementi mancanti nel predetto documento tali da farlo ritenere inidoneo ad integrare un contratto-quadro validamente stipulato tra le parti. Ed invero, la società ricorrente ha invece dedotto, con allegazione sul punto autosufficiente, il contenuto del contratto quadro le cui clausole dovranno pertanto essere rilette alla luce dei principi di diritto sopra ricordati (e qui riaffermati) da parte della Corte di merito in sede di rinvio. 2.3 Il secondo mezzo - con il quale si deduce va la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater TU 115/2002 - rimane invece assorbito. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizio