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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20390/2026

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volta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 10 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava larichiesta di revoca della misura alternativa di cui all’art. 47-ter comma 1-ter Ord. pen.concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza del 4 luglio 2024.Il Tribunale osservava che il detenuto: si era reso responsabile di una grave violazionedelle prescrizioni, essendosi allontanato dall’abitazione ove è ristretto ponendosi alla guidadell’autovettura, nonostante la patente di guida gli sia stata revocata sin dal 2008 enonostante egli assuma farmaci; che egli non era nuovo a violazioni delle prescrizioni; che,nonostante la coabitazione con la madre, costei era incapace a trattenere l’interessato dalcompiere violazioni, rispetto alle quali, anzi, ella si rendeva partecipe.Nonostante ciò, il Tribunale riteneva di dover accordare nuovamente fiducia all’odiernoricorrente, affetto da sindrome ansioso depressiva con condotte anticonservative, severodeclino cognitivo, pregresso disturbo da uso di sostanze stupefacenti, formulando l’auspicioche il periodo trascorso in carcere (essendo stato la misura alternativa temporaneamentesospesa dal magistrato di sorveglianza), potesse costituire remora per future violazioni.Rigettava, quindi, la proposta di revoca, disponeva che il detenuto venisse riavviato aldomicilio e prescriveva di consegnare all’autorità di [OSCURATO:PERSONA] entrambe le copiedella chiave dell’autovettura, peraltro priva di assicurazione e sottoposta a fermoamministrativo.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generaledella Corte di appello di Bari formulando un unico motivo di ricorso ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e).

Eccepisce: la violazione dell’art. 47-ter, comma 6 ord. pen. per avere il Tribunalemantenuto la misura alternativa nonostante la ritenuta incompatibilità delle violazioni con laprosecuzione della detenzione domiciliare; il vizio di motivazione, essendo stata fondata ladecisione su motivazione contraddittoria perché affetta da incongruenze tra le sue parti e dainconciliabilità logica tra le affermazioni in essa contenute.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

L’art. 47-ter, comma 6 ord. pen. prevede che la detenzione domiciliarevenga revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alleprescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure.

Lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso qualsiasi automatismo nella revoca,richiedendosi che il tribunale di sorveglianza compia una valutazione al fine diverificare la compatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzionedella misura, valutando, quindi, da un lato, la gravità della violazione e, dall’altro,il complessivo comportamento del soggetto durante il regime di sottoposizionealla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Rv. 263077 – 01).Nella valutazione, il giudicante deve anche confrontarsi con il tema delbilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività ed il principio di umanitàdella pena, per la necessità di comparare il giudizio di maggiore pericolosità checonsegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo allacompatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attualicondizioni di salute. (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, Rv. 286904 – 01).3.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati.

Infatti, pur avendo riconosciuto la gravitàdella violazione, pur avendo evidenziato che il detenuto non è nuovoall’inottemperanza alle prescrizioni, pur avendo ritenuto l’inidoneità dell’attualedomicilio per l’incapacità della madre di contenere gli impulsi del figlio, harigettato l’istanza di revoca senza motivare sul perché, nonostante le premesse,ritiene la violazione delle prescrizioni ancora compatibile con la detenzionedomiciliare e senza soffermarsi sulla compatibilità dell’affidamento nella capacitàdi autodisciplina dell’interessato con le esigenze di tutela della collettività.4.

L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari perché riesamini allaquestione alla luce dei principi enunciati e colmi le lacune motivazionali.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBari.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava larichiesta di revoca della misura alternativa di cui all’art. 47-ter comma 1-ter Ord. pen.concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza del 4 luglio 2024.Il Tribunale osservava che il detenuto: si era reso responsabile di una grave violazionedelle prescrizioni, essendosi allontanato dall’abitazione ove è ristretto ponendosi alla guidadell’autovettura, nonostante la patente di guida gli sia stata revocata sin dal 2008 enonostante egli assuma farmaci; che egli non era nuovo a violazioni delle prescrizioni; che,nonostante la coabitazione con la madre, costei era incapace a trattenere l’interessato dalcompiere violazioni, rispetto alle quali, anzi, ella si rendeva partecipe.Nonostante ciò, il Tribunale riteneva di dover accordare nuovamente fiducia all’odiernoricorrente, affetto da sindrome ansioso depressiva con condotte anticonservative, severodeclino cognitivo, pregresso disturbo da uso di sostanze stupefacenti, formulando l’auspicioche il periodo trascorso in carcere (essendo stato la misura alternativa temporaneamentesospesa dal magistrato di sorveglianza), potesse costituire remora per future violazioni.Rigettava, quindi, la proposta di revoca, disponeva che il detenuto venisse riavviato aldomicilio e prescriveva di consegnare all’autorità di [OSCURATO:PERSONA] entrambe le copiedella chiave dell’autovettura, peraltro priva di assicurazione e sottoposta a fermoamministrativo.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generaledella Corte di appello di Bari formulando un unico motivo di ricorso ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e). Eccepisce: la violazione dell’art. 47-ter, comma 6 ord. pen. per avere il Tribunalemantenuto la misura alternativa nonostante la ritenuta incompatibilità delle violazioni con laprosecuzione della detenzione domiciliare; il vizio di motivazione, essendo stata fondata ladecisione su motivazione contraddittoria perché affetta da incongruenze tra le sue parti e dainconciliabilità logica tra le affermazioni in essa contenute.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 47-ter, comma 6 ord. pen. prevede che la detenzione domiciliarevenga revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alleprescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure. Lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso qualsiasi automatismo nella revoca,richiedendosi che il tribunale di sorveglianza compia una valutazione al fine diverificare la compatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzionedella misura, valutando, quindi, da un lato, la gravità della violazione e, dall’altro,il complessivo comportamento del soggetto durante il regime di sottoposizionealla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Rv. 263077 – 01).Nella valutazione, il giudicante deve anche confrontarsi con il tema delbilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività ed il principio di umanitàdella pena, per la necessità di comparare il giudizio di maggiore pericolosità checonsegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo allacompatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attualicondizioni di salute. (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, Rv. 286904 – 01).3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati. Infatti, pur avendo riconosciuto la gravitàdella violazione, pur avendo evidenziato che il detenuto non è nuovoall’inottemperanza alle prescrizioni, pur avendo ritenuto l’inidoneità dell’attualedomicilio per l’incapacità della madre di contenere gli impulsi del figlio, harigettato l’istanza di revoca senza motivare sul perché, nonostante le premesse,ritiene la violazione delle prescrizioni ancora compatibile con la detenzionedomiciliare e senza soffermarsi sulla compatibilità dell’affidamento nella capacitàdi autodisciplina dell’interessato con le esigenze di tutela della collettività.4. L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari perché riesamini allaquestione alla luce dei principi enunciati e colmi le lacune motivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBari.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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