Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24495/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2595/2024R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 2179/28/2022depositata il 5.08.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Taranto accoglieva i l ricors o propost o da lla contribuent e avverso una cartella di pagamento , emessa in sede di controllo automatizzato del Mod.

Unico 2012, per omesso versamento delle Oggetto: Tributi impostedovute sulla base dei dati esposti in dichiarazione, per l’anno di imposta2011; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate osservando , per quanto qui rileva, che era legittimo il recupero della sorte capitale e degli interessi portati dalla cartella impugnata, mentre dovevano essere ridotte ad un terzo le sanzioni, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, a causa della mancata notifica della comunicazione di irregolarità, che avrebbe permesso alla contribuente, ove notificata, di beneficiare di detta riduzione; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo ; -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA] -Con l’ unico motivo l’Agenzia ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 462/1997, 36 - bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR tenuto conto del fatto che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito di omesso versamento delle imposte dichiarate e che la comunicazione di irregolarità era dovuta solo laddove dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione o vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che non sussistono se la violazione contestata consiste, come nella specie, nel mero omesso versamento delle imposte dichiarate; -il motivo è fondato; - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’obbligo di contraddittorio preventivo, con conseguente riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997, ha come unico presupposto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto di questa con altri atti in possesso dell’Amministrazione finanziaria; - al di fuori di tale ipotesi, il contraddittorio preventivo non è dovuto ed è preclusa, per l’effetto, anche la riduzione delle sanzioni; - come ha già affermato questa Corte (Cass. n. 13759 del 2016; 12831 del 2022), in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2595/2024R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 2179/28/2022depositata il 5.08.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Taranto accoglieva i l ricors o propost o da lla contribuent e avverso una cartella di pagamento , emessa in sede di controllo automatizzato del Mod. Unico 2012, per omesso versamento delle Oggetto: Tributi impostedovute sulla base dei dati esposti in dichiarazione, per l’anno di imposta2011; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate osservando , per quanto qui rileva, che era legittimo il recupero della sorte capitale e degli interessi portati dalla cartella impugnata, mentre dovevano essere ridotte ad un terzo le sanzioni, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, a causa della mancata notifica della comunicazione di irregolarità, che avrebbe permesso alla contribuente, ove notificata, di beneficiare di detta riduzione; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo ; -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA] -Con l’ unico motivo l’Agenzia ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 462/1997, 36 - bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR tenuto conto del fatto che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito di omesso versamento delle imposte dichiarate e che la comunicazione di irregolarità era dovuta solo laddove dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione o vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che non sussistono se la violazione contestata consiste, come nella specie, nel mero omesso versamento delle imposte dichiarate; -il motivo è fondato; - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’obbligo di contraddittorio preventivo, con conseguente riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997, ha come unico presupposto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto di questa con altri atti in possesso dell’Amministrazione finanziaria; - al di fuori di tale ipotesi, il contraddittorio preventivo non è dovuto ed è preclusa, per l’effetto, anche la riduzione delle sanzioni; - come ha già affermato questa Corte (Cass. n. 13759 del 2016; 12831 del 2022), in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudiz
Sentenza Cassazione n. 24495/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris