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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 27555/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 011-30BY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione, è inammissibile sia perché prospetta deduzioni generiche, non essendo sorrette da alcun apparato argomentativo, sia perché, in ogni caso, la Corte di merito ha adeguatamente e in maniera non manifestamente illogica motivato il complessivo trattamento sanzionatorio, valorizzando sia la concreta gravità del fatto, relativo alla cessione di quantitativi di hashish nell'ordine della decina di chilogrammi, sia i precedenti penali specifici cli cui risulta gravato il ricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19/04/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 011-30BY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione, è inammissibile sia perché prospetta deduzioni generiche, non essendo sorrette da alcun apparato argomentativo, sia perché, in ogni caso, la Corte di merito ha adeguatamente e in maniera non manifestamente illogica motivato il complessivo trattamento sanzionatorio, valorizzando sia la concreta gravità del fatto, relativo alla cessione di quantitativi di hashish nell'ordine della decina di chilogrammi, sia i precedenti penali specifici cli cui risulta gravato il ricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024
Sentenza Cassazione n. 27555/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris