CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 18906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Tribunale di sorveglianza di Salerno harigettato l’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto in espiazione dellapena di anni sei, mesi sette e giorni ventisei di reclusione, come determinata conprovvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di NoceraInferiore del 07/05/2024, con fine pena attualmente fissato al 26/01/2030), volta a ottenerel’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309; la decisionereiettiva trae origine dalla considerazione della gravità dei reati per i quali è stata riportata lapena in espiazione (trattasi di fatti inerenti ad armi e sostanza stupefacente, nonché diresistenza a pubblico ufficiale) e dall’esistenza di altra condanna per armi, in relazione allaquale il soggetto figura quale appellante.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX - con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] - deducendo erronea applicazione dell’art. 94 T.U. stup. e mancanza eillogicità della motivazione. In ipotesi difensiva, sarebbe stata ignorata l’osservazioneinframuraria compiuta dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Dipendenze dell’Asl territoriale,risultando trascurati anche i dati costituiti dall’assenza di sanzioni disciplinari a carico delcondannato e dalla correttezza del comportamento da questi sempre tenuto.La difesa ha presentato memoria, volta ad avversare la preliminare valutazione diammissibilità ed ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione; in particolare,si è posto l’accento sulla mancanza, nell’ordinanza impugnata, di una valutazione circal’analisi del lavoro svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] integrata.3. Il ricorso è inammissibile, dato che esso, in primo luogo, denuncia inesistentivizi della motivazione – a fronte di argomentazioni congrue e logiche esposte nell’avversatoprovvedimento - per poi svolgere critiche di natura solo fattuale e rivalutativa. Inoltrel’impugnazione - trascurando il dato della ritenuta pericolosità sociale del condannato - sibasa sulla prospettazione di enunciati ermeneutici confliggenti con i principi di dirittoripetutamente enunciati da questa Corte, sulla specifica materia in esame (si veda Sez. 1, n.48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01, a mente della quale: ‹‹L'affidamento inprova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essereconcesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che ilprogramma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radicedalla sua stessa condizione di persona pericolosa››).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.