CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 25448/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29026/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA], e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchécontro SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1614/2022depositata il 29/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva instaurato una serie di rapporti bancari con la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), garantiti da fideiussioni rilasciate – secondo quanto sostenuto dall’istituto di credito– ( anche ) da i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un importo complessivo di oltre € 2.200.000,00. A fronte del mancato adempimento delle obbligazioni, la S.G.A. otteneva due decreti ingiuntivi esecutivi nel 2013 per un credito totale di oltre € 370.000,00. Nelle more, con atto notarile del 24.05.2010, i coniugi Amodeo e Donato costituivano fondo patrimoniale su immobili di loro proprietà. In data 9.5.2014, interveniva la dichiarazione di fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2015, la Banca proponeva domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi Amodeo-Donato. Nel 2017 interveniva nel giudizio anche la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], facendo proprie le domande dell’istituto di credito. Nel corso del giudizio la Donato pro poneva querela di falso avverso la sottoscrizione della fideiussione rilasciata nel 2009, sulla quale si fondava il credito azionato nei suoi confronti, assumendone il carattere apocrifo. Il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 2334/2019, ne accertava la falsità. Con sentenza n. 868/2018 il Tribunale di Trapani: dichiarava il difetto di legittimazione attiva della Banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già dichiarato fallito; accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla Curatela, dichiarando l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale; quanto a [OSCURATO:PERSONA], riteneva incontestata la sua qualità di debitrice, in forza di decreto ingiuntivo divenuto definitivo, ancorché fondato sulla fideiussione successivamente dichiarata falsa (con pronuncia non ancora passata in giudicato), riservando comunque all’interessata la possibilità di proporre eventuale azione di revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 2, c.p.c. 2. Con sentenza n. 1614/2022 la Corte d’ A ppello di Palermo rigettava l’impugnazione, affermando che: l’azione revocatoria può essere promossa dal creditore individuale anche nei confronti di soggetto già dichiarato fallito, salva la concorrenza con l’azione revocatoria esercitata dalla Curatela; non sussiste incompatibilità tra l’azione revocatoria individuale e la disciplina concorsuale di cui all’art. 52 l. fall.; l’intervento della Curatela nel giudizio ha sanato ogni eventuale vizio di legittimazione attiva originaria della Banca; la definitività del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] escludeva la possibilità di sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., anche in presenza di querela di falso ancora pendente. La Corte confermava pertanto integralmente la sentenza di primo grado, disattendendo tutte le censure formulate dagli appellanti. 3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la Donato e l’Amodeo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistono con separati controricorsi sia la [OSCURATO:PERSONA] “VERAT F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]” e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] FRANCESCOche la società [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(già Società per la Gestione di Attività - [OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2903 c.c., nonché degli artt. 66, 67 e 69-bis della legge fallimentare, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto ammissibile l’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore. Espongono che la Banca aveva introdotto, nel 2015, un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato nel 2010 dai coniugi Amodeo e Donato, ma che tale iniziativa era divenuta inammissibile per effetto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta il 9 maggio 2014. In forza dell’art. 66 l.f., l’azione revocatoria ordinaria, dopo la dichiarazione di fallimento, può essere esercitata esclusivamente dal curatore fallimentare, con la conseguente carenza di legittimazione attiva in capo al creditore individuale. Sottolineano che il successivo intervento nel giudizio da parte della Curatela del fallimento “[OSCURATO:SOCIETA].”, avvenuto solo il 7 dicembre 2017, non avrebbe potuto sanare il vizio originario della domanda, né configurarsi come mera prosecuzione dell’azione intrapresa dalla Banca. L’azione del curatore, in quanto fondata su distinta legittimazione e diversa posizione processuale, doveva considerarsi come nuova domanda, da proporre nel rispetto dei termini previsti dall’ordinamento concorsuale. Rilevano, a tal riguardo, che l’intervento della Curatela era avvenuto: oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2903 c.c., decorrente dalla data dell’atto dispositivo (24 maggio 2010) e della relativa trascrizione (1° giugno 2010); oltre il termine decadenziale triennale previsto dall’art. 69-bis l.f., decorrente dalla dichiarazione di fallimento (9 maggio 2014). Denunciano, pertanto, l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’azione revocatoria della Curatela e idoneo a superare i termini decadenziali e prescrizionali il suo intervento nel giudizio già pendente, sebbene la dichiarazione di fallimento fosse anteriore alla proposizione dell’azione da parte della Banca. Tale impostazione si porrebbe in contrasto con i principi affermati da questa Corte, secondo cui l’azione revocatoria esercitata da un creditore individuale successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore è improponibile ab origine, e il successivo intervento del curatore non può sanare tale vizio (cfr. Cass., Sez. U., 20 novembre 2018, n. 30416; Cass., 22 dicembre 2021, n. 40745). Lamentano che la domanda, dunque, doveva ritenersi improponibile ab origine e il successivo intervento della Curatela non poteva sanarla, ma andava considerato come domanda nuova, proposta tardivamente e quindi inammissibile. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.c. in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per l’omessa sospensione del giudizio di revocatoria in attesa della definizione del giudizio di querela di falso promosso da quest’ultima. La pretesa creditoria della S.G.A. nei confronti della ricorrente si fonda infatti su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, emesso in forza di una fideiussione del 2009 che, tuttavia, è stata oggetto di querela di falso, pendente in appello, e che ha già condotto in primo grado alla declaratoria di falsità della sottoscrizione del Donato. Poiché l’eventuale conferma della falsità della fideiussione comporterebbe la proponibilità dell’azione di revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo e, di riflesso, l’inesistenza della pretesa creditoria su cui si fonda la domanda revocatoria, sussiste un evidente rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i due giudizi. Pertanto, si sarebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., al fine di evitare il rischio di un conflitto di giudicati. La Corte d’Appello, non disponendo la sospensione, ha omesso di considerare che la validità della fideiussione – titolo su cui si fonda l’intera azione revocatoria – è oggetto di accertamento in un distinto giudizio, con effetti potenzialmente assorbenti. Ne deriva la fondatezza della censura e l’erroneità della sentenza impugnata sotto tale profilo. 5.Il primo motivo è infondato. Come correttamente affermato dalla Corte d’Appello di Palermo, l’azione revocatoria ordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) resta ammissibile anche se promossa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione – confermato anche dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 29420 e 29421 del 2008 – il fallimento non determina automaticamente la perdita della legittimazione del singolo creditore ad agire in revocatoria. Tale legittimazione permane finché il curatore fallimentare non esercita egli stesso l’azione. L'azione revocatoria ordinaria può essere validamente proseguita dal singolo creditore, anche dopo il fallimento del debitore, in quanto la sopravvenuta legittimazione del curatore non ha carattere esclusivo e non determina l'improseguibilità dell'azione individuale. Pertanto, in caso di sopravvenuto fallimento del debitore dopo la sentenza di primo grado e di mancata costituzione del curatore nel giudizio d'appello, il creditore può, comunque, ottenere la declaratoria d'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale e soddisfare il proprio credito mediante l'espropriazione forzata del bene oggetto della pronuncia. Se il curatore resta inerte, il creditore conserva il diritto di proporre l’azione revocatoria in via autonoma (cfr. Cass. nn. 11763/2006, 29112/2007, 8984/2011; Cass. 5272/2008; Cass. 21810/2015; Cass. 29112/2017). L’art. 66 L. Fall. riconosce al curatore la facoltà di promuovere l’azione revocatoria ordinaria, ma non esclude la concorrente legittimazione del creditore individuale, in assenza di una norma che attribuisca carattere esclusivo all’azione del curatore, come invece avviene in ipotesi tipiche (art. 2394-bis c.c.). 5.1.1. Quanto alla doglianza relativa alla pretesa prescrizione dell’azione esercitata dalla curatela fallimentare con l’intervento del 2017, essa risulta infondata, in quanto l’intervento si è innestato su un’azione tempestivamente proposta dal creditore individuale nel 2015, con conseguente effetto interruttivo del termine prescrizionale (Cass. n. 10921/2002; Cass. 13862/2020). In ogni caso, l’eccezione è da ritenersi tardiva, in quanto non sollevata nelle prime difese utili ex art. 167 c.p.c. Deve inoltre richiamarsi l’ulteriore principio per cui, una volta che il curatore dichiari di subentrare nell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 66 L. Fall., l’interesse ad agire del creditore originario viene meno, e la domanda da lui proposta diviene improcedibile (Cass., Sez. Un., n. 29420/2008), ma ciò non incide sull’ammissibilità iniziale della stessa. Ne consegue la correttezza della decisione della Corte territoriale nel ritenere ammissibile la revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nel rigettare l’eccezione di decadenza e/o prescrizione sollevata nei confronti dell’intervento della curatela. 5.2.Anche il secondo motivo è infondato. Non ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio di revocatoria ai sensi dell’art.295 c.p.c. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la sospensione necessaria del processo è configurabile solo quando tra due giudizi pendenti vi sia un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, tale che la decisione della causa pregiudiziale incida con efficacia di giudicato sull’altra, rendendone logicamente o giuridicamente impossibile la prosecuzione (ex multis, Cass. 12710/2010; Cass. 8562/2009). Nel caso di specie, sebbene la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] investa la validità della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo azionato da S.G.A., tale rapporto non determina un vincolo di necessaria pregiudizialità rispetto al giudizio di revocatoria. Difatti, il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancata opposizione, e la proposizione della querela di falso – pur potenzialmente idonea a fondare una successiva revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 2, c.p.c. – non incide attualmente sulla validità del titolo esecutivo, né paralizza l’efficacia probatoria del credito azionato nel presente giudizio. La pendenza della querela di falso, dunque, non determina alcuna sospensione automatica del giudizio, non comportando un pregiudizio attuale e necessario ai fini della decisione sulla revocatoria. Del resto, la stessa natura del giudizio di revocatoria – che ha ad oggetto la verifica dell’effetto pregiudizievole dell’atto dispositivo rispetto ad un credito, a prescindere dalla sua definitiva esigibilità in via esecutiva –consente al giudice di valutare la sussistenza del credito anche in base a presunzioni o indizi, fermo restando che l’eventuale venir meno del titolo potrà giustificare una diversa iniziativa processuale. Ne consegue che, correttamente, la Corte d’Appello ha escluso la sospensione del giudizio, e la doglianza sul punto deve essere rigettata. 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo a favore di ciascun a parte controricorrente , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore di ciascun a parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, de