CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 38692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 17 febbraio 2021, con cui la Corte di assise diianta [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di omicidio volontario aggravato di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione porto illegale di arma comune da sparo, commessi in Mondragone il 4 settembre 2019, cui agli artt.56, 575 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta ad anni 18 di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che le ricorrenti parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, hat2enunciato difetto di motivazione e violazione dell'art. 61 n.1 cod. pen. - in relazione all'esclusione dell'aggravante dei futili motivi operata dal primo giudice -, e, con il secondo motivo, han'lenunciato difetto di motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all'esclusione dell'aggravante mafiosa; rilevato che la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili era stato, fondato, sul rilievo che non erano state impugnate le statuizioni civili, pronunciate dal primo giudice, bensì unicamente il giudizio di esclusione di alcune circostanze aggravanti e il conseguente trattamento sanzionatorio, punti della decisione rispetto ai quali le parti civili non erano titolari di interesse all'impugnazione; ritenuto che i motivi di ricorso sono generici in quanto non argomentano in alcun modo rispetto alle ragioni della declaratoria di inammissibilità dell'appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali; fVfl. Cu! considerato che non emergono profili di colpa nella presentazione del ricorso c ( r-íc-)-T-1 si dispone condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, i